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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37351/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:APOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente generico quanto al primo e secondo motivo che non si confrontano con le ragioni espresse dalla sentenza in ordine alla condotta violenta posta in essere dal ricorrente per sottrarsi alla presa degli agenti, essendo colto nel tentativo di sottrarre una borsa ad un venditore ambulante; Ritenuto che del tutto generico ed in fatto è il terzo motivo sulla pena correttamente dimensionata - essendosi riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva - in considerazione della gravità del fatto e delle sue modalità oltre che della personalità già specificamente gravata del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5.5.20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:APOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente generico quanto al primo e secondo motivo che non si confrontano con le ragioni espresse dalla sentenza in ordine alla condotta violenta posta in essere dal ricorrente per sottrarsi alla presa degli agenti, essendo colto nel tentativo di sottrarre una borsa ad un venditore ambulante; Ritenuto che del tutto generico ed in fatto è il terzo motivo sulla pena correttamente dimensionata - essendosi riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva - in considerazione della gravità del fatto e delle sue modalità oltre che della personalità già specificamente gravata del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.20