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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47874/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 ottobre 1959 Avverso la sentenza resa il 22 settembre 2022 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata ta Corte di appello di Bari, riformando la sentenza resa il 22 gennaio 2021 dal Tribunale di Bari, che aveva assolto l'imputato dal reato di ricettazione ascrittogli per non aver commesso il fatto, dichiarava l'imputato colpevole condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo : 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla limitata rinnovazione istruttoria disposta dalla Corte di appello di Bari.

Nonostante abbia ribaltato la sentenza assolutoria di primo grado la Corte ha provveduto all'ascolto di un unico teste di P.G. e ha ommesso di ricitare gli altri testi assunti nel giudizio di primo grado.

Tra l'altro il teste ha reso una dichiarazione poco significativa, trincerandosi dietro una serie di "non ricordo", fornendo dichiarazioni lacunose e incerte che non possono essere ritenute sufficienti a fornire la prova della colpevolezza dell'imputato.

Inoltre non corrisponde al vero la circostanza che il materiale fosse ingombrante e vistoso e i tubi di provenienza furtiva fossero depositati sul retro dell'abitazione dell'imputato, dove potevano essere stati trasportati soltanto utilizzando un mezzo pesante, poiché i tubi erano posizionati all'esterno della recinzione della villetta, nella parte retrostante, e l'imputato avrebbe potuto non accorgersene.

Lamenta il ricorrente che la Corte ha ritenuto inverosimile che un terzo estraneo alla vicenda potesse avere depositato la refurtiva all'interno dell'area di pertinenza della villetta dell'imputato, che era isolata distando circa 60 metri dalle altre abitazioni .

Così facendo ha fornito una motivazione non convincente e manifestamente illogica. 2.2 Vizio di motivazione laddove la Corte ha escluso l'attenuante della particolare tenuità prevista dall'art. 648 cod.pen. quarto comma, in ragione del valore economico apprezzabile del materiale ricettato che, a dire del teste Lorè, si aggirava intorno ai 500 euro, trattandosi di tubi già utilizzati da diversi anni. 3.11 ricorso è inammissibile poiché generico e manifestamente infondato.

La Corte di appello ha reso congrua motivazione rafforzata in ordine alla colpevolezza dell'imputato, osservando che il primo giudice aveva travisato un elemento probatorio dirimente, considerando erroneamente che i tubi fossero stati collocati all'esterno del cortile di pertinenza della villetta, mentre dalla istruttoria dibattimentale era emerso che i tubi erano accatastati nella parte posteriore dell'immobile, all'interno dell'area recintata della villetta piuttosto isolata in cui abitava l'imputato.

Alla stregua di questo rinvenimento e in assenza di adeguate giustificazioni da parte del [OSCURATO:PERSONA], correttamente la Corte ha ribaltato il giudizio assolutorio formulato in primo grado e ha affermato la sua responsabilità in ordine alla ricettazione contestatagli, osservando che il rinvenimento di oltre 37 tubi per irrigazione zincati con diametro di dieci centimetri e lunghezza di circa 6 metri ciascuno, all'evidenza pesanti ed ingombranti, all'interno del cortile posto nella parte posteriore della villetta, recintata e chiusa da un cancello, in cui abitava l'imputato, palesano la sua responsabilità in ordine alla ricezione degli stessi, nella consapevolezza della loro provenienza furtiva o comunque accettandone il rischio, stante l'assenza di giustificazione resa dall'imputato al riguardo.

L'assunto difensivo secondo cui un terzo estraneo avrebbe approfittato della temporanea assenza dell'imputato per collocare in detto cortile i tubi oggetto di furti è stato ritenuto inverosimile dalla corte di merito, con argomentazioni non manifestamente illogiche.

La Corte di appello ha fornito idonea motivazione anche in ordine al diniego dell'attenuante speciale prevista dal quarto comma dell'articolo 648 cod.pen., in ragione dell'apprezzabile valore economico del materiale ricettato, ma al riguardo non va trascurato che in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresi i precedenti penali (Sez. 2, Sentenza n. 3188 del 08/01/2009 Ud. (dep. 22/01/2009 ) Rv. 242667 - 01) e l'imputato è stato condannato per numerosi reati contro il patrimonio ed anche per associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, palesando una significativa capacità a delinquere.

L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposta impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente f'‘ [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 ottobre 1959 Avverso la sentenza resa il 22 settembre 2022 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata ta Corte di appello di Bari, riformando la sentenza resa il 22 gennaio 2021 dal Tribunale di Bari, che aveva assolto l'imputato dal reato di ricettazione ascrittogli per non aver commesso il fatto, dichiarava l'imputato colpevole condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo : 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla limitata rinnovazione istruttoria disposta dalla Corte di appello di Bari. Nonostante abbia ribaltato la sentenza assolutoria di primo grado la Corte ha provveduto all'ascolto di un unico teste di P.G. e ha ommesso di ricitare gli altri testi assunti nel giudizio di primo grado. Tra l'altro il teste ha reso una dichiarazione poco significativa, trincerandosi dietro una serie di "non ricordo", fornendo dichiarazioni lacunose e incerte che non possono essere ritenute sufficienti a fornire la prova della colpevolezza dell'imputato. Inoltre non corrisponde al vero la circostanza che il materiale fosse ingombrante e vistoso e i tubi di provenienza furtiva fossero depositati sul retro dell'abitazione dell'imputato, dove potevano essere stati trasportati soltanto utilizzando un mezzo pesante, poiché i tubi erano posizionati all'esterno della recinzione della villetta, nella parte retrostante, e l'imputato avrebbe potuto non accorgersene. Lamenta il ricorrente che la Corte ha ritenuto inverosimile che un terzo estraneo alla vicenda potesse avere depositato la refurtiva all'interno dell'area di pertinenza della villetta dell'imputato, che era isolata distando circa 60 metri dalle altre abitazioni . Così facendo ha fornito una motivazione non convincente e manifestamente illogica. 2.2 Vizio di motivazione laddove la Corte ha escluso l'attenuante della particolare tenuità prevista dall'art. 648 cod.pen. quarto comma, in ragione del valore economico apprezzabile del materiale ricettato che, a dire del teste Lorè, si aggirava intorno ai 500 euro, trattandosi di tubi già utilizzati da diversi anni. 3.11 ricorso è inammissibile poiché generico e manifestamente infondato. La Corte di appello ha reso congrua motivazione rafforzata in ordine alla colpevolezza dell'imputato, osservando che il primo giudice aveva travisato un elemento probatorio dirimente, considerando erroneamente che i tubi fossero stati collocati all'esterno del cortile di pertinenza della villetta, mentre dalla istruttoria dibattimentale era emerso che i tubi erano accatastati nella parte posteriore dell'immobile, all'interno dell'area recintata della villetta piuttosto isolata in cui abitava l'imputato. Alla stregua di questo rinvenimento e in assenza di adeguate giustificazioni da parte del [OSCURATO:PERSONA], correttamente la Corte ha ribaltato il giudizio assolutorio formulato in primo grado e ha affermato la sua responsabilità in ordine alla ricettazione contestatagli, osservando che il rinvenimento di oltre 37 tubi per irrigazione zincati con diametro di dieci centimetri e lunghezza di circa 6 metri ciascuno, all'evidenza pesanti ed ingombranti, all'interno del cortile posto nella parte posteriore della villetta, recintata e chiusa da un cancello, in cui abitava l'imputato, palesano la sua responsabilità in ordine alla ricezione degli stessi, nella consapevolezza della loro provenienza furtiva o comunque accettandone il rischio, stante l'assenza di giustificazione resa dall'imputato al riguardo. L'assunto difensivo secondo cui un terzo estraneo avrebbe approfittato della temporanea assenza dell'imputato per collocare in detto cortile i tubi oggetto di furti è stato ritenuto inverosimile dalla corte di merito, con argomentazioni non manifestamente illogiche. La Corte di appello ha fornito idonea motivazione anche in ordine al diniego dell'attenuante speciale prevista dal quarto comma dell'articolo 648 cod.pen., in ragione dell'apprezzabile valore economico del materiale ricettato, ma al riguardo non va trascurato che in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresi i precedenti penali (Sez. 2, Sentenza n. 3188 del 08/01/2009 Ud. (dep. 22/01/2009 ) Rv. 242667 - 01) e l'imputato è stato condannato per numerosi reati contro il patrimonio ed anche per associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, palesando una significativa capacità a delinquere. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposta impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente f'‘ [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47874/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris