CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37863/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 14/2/2020 dato atto che si è proceduto con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione del Gup del Tribunale di Rimini che, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole del delitto di rapina aggravata, condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, alla qualificazione giuridica del fatto, al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art, 62 n. 4 cod.pen. e al diniego della prevalenza delle già concesse attenuanti generiche. La difesa lamenta che i giudici di merito hanno fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato sulla base della semplice percezione della p.o., che ha narrato di essere stato aggredito da più soggetti e di aver subito l'asportazione del portafoglio, ponendosi subito dopo all'inseguimento di uno dei responsabili che rinveniva nascosto dietro un'aiuola. Siffatta ricostruzione, secondo il ricorrente, non è suscettibile di provare al di là di ogni ragionevole dubbio la partecipazione al fatto delittuoso in assenza di riscontri esterni anche con riferimento agli esiti del pestaggio asseritamente subito dalla p.o., tenuto conto della mancata audizione di eventuali testimoni. Inoltre, le dichiarazioni del denunziante risultano generiche e confuse dal momento che lo stesso non ha reso alcuna descrizione degli aggressori né tantomeno ha effettuato positivi riconoscimenti fotografici mentre in possesso del prevenuto non è stata trovata traccia della refurtiva, circostanze che avrebbero imposto l'assoluzione del Racdi. Aggiunge la difesa che la qualificazione del fatto alla stregua di rapina aggravata dal numero delle persone riposa esclusivamente sulle dichiarazioni del denunziante in assenza di riscontri e senza previo vaglio di attendibilità del dichiarante. La Corte territoriale ha respinto con motivazione laconica ed inadeguata il gravame difensivo concernente la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. sebbene non risultino in atti evidenze relative ad esiti lesivi e sia stata sottratta la modesta somma di euro 135,00. La sentenza impugnata, infine, ha incongruamente negato la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante senza tener conto dello stato di incensuratezza del prevenuto e dell'assenza di pendenze, circostanze che escludono un'indole violenta. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi che reiterano rilievi già adeguatamente scrutinati dai giudici di merito e disattesi con il supporto di ampia motivazione, priva di criticità giustificative. Le conformi sentenze di merito hanno dato ampio conto delle emergenze alla base del giudizio di responsabilità del prevenuto per l'addebito ascritto, evidenziando che il Racdi, secondo l'attendibile ricostruzione della p.o. [OSCURATO:PERSONA], partecipò, unitamente a tre complici rimasti ignoti, all'aggressione ai suoi danni, nel corso della quale gli fu asportato il portafoglio contenente la somma di euro 135,00. Subito dopo il fatto il Baffi allertava le Forze dell'Ordine e si poneva all'inseguimento di uno degli autori, coadiuvato da due occasionali passanti, unitamente ai quali riusciva a individuarlo e bloccarlo mentre tentava di nascondersi dietro un'aiuola. Al momento dell'arresto del prevenuto gli operanti venivano contattati da tale [OSCURATO:PERSONA] che consegnava un portafoglio lanciato poco prima a terra da un soggetto di carnagione scura e l'accessorio, privo del danaro che conteneva, veniva riconosciuto come proprio dalla vittima. L'assunto difensivo che denunzia la mancanza di riscontri alle dichiarazioni del denunziante è privo di pregio giacché, per costante avviso della giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette allo statuto dell'art. 192,commi 3 e 4, cod.proc.pen. (tra molte, Sez. 2, n. 41751 del 4/7/2018,Rv, 274489;Sez. 5 n. 12920 del 13/2/2020,Rv. 279070) e nella specie, comunque, esistono elementi circostanziali che confermano l'attendibilità del denunziante, quali il rinvenimento del portafoglio recuperato dalla Averna e la convalida delle circostanze inerenti l'inseguimento provenienti dall'identificazione sul posto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano contribuito a bloccare il prevenuto. Il tentativo di screditare il Bassi che, secondo l'imputato versava in una condizione di ubriachezza, e, pertanto, non sarebbe stato in grado di operare un'affidabile ricostruzione dell'accaduto e delle connotazioni fisiche degli autori, si risolve in una mera illazione, priva di qualsivoglia supporto ove si consideri che alcuna anomalia comportamentale fu rilevata a carico della p.o. dagli operanti che raccolsero sul luogo e nell'immediatezza dei fatti la narrazione dell'accaduto. 3.1 Destituita di fondamento è la doglianza in punto di sussistenza dell'aggravante del numero delle persone, attese le modalità dell'aggressione riferite dal denunziante e riportate dal primo giudice a pag. 3, attestanti il sinergico impegno di più soggetti nella neutralizzazione della vittima al fine dell'asportazione dei suoi beni personali e del pari irricevibili risultano i rilievi in punto di diniego della circostanza ex art. 62 n. 4 cod.pen. in ragione dell'impossibilità di qualificare il pregiudizio patrimoniale e le complessive ricadute dell'azione violenta sul soggetto passivo in termini di particolare tenuità, ovvero di sostanziale irrisorietà del danno. 3.2 Quanto al diniego di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, la valutazione della Corte di merito, che ha richiamato in senso ostativo la gravità della condotta, l'assenza di resipiscenza e il comportamento processuale dell'imputato, non è suscettibile di censura in questa sede in quanto congruamente argomentata in aderenza agli esiti processuali. 4.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]