CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 18814/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti si dolgono della erronea ricostruzione dei fatti da parte della Corte d'appello, ricostruzione che ha condotto il giudice di secondo grado a ribadire l'affermazione della penale responsabilità dei due imputati in relazione al reato loro ascritto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, con lo scopo di prefigurare una valutazione alternativa, non consentita in sede di legittimità, delle fonti di prova emerse nel corso del procedimento, per di più riproduttive di profili di censura che la Corte territoriale ha già adeguatamente vagliato e disatteso nella sua pronuncia. Ritenuto, inoltre, che si tratta di doglianze generiche e disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata, e che non tengono conto del fatto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Considerato, in particolare, che la Corte d'appello di Roma, con motivazione connotata da coerente e lineare logicità, tenuto conto di una serie di circostanze (quali le dichiarazioni degli operanti, in base alle quali il terreno in cui avveniva la coltivazione di marjuana era accessibile solo attraversando il terreno di proprietà degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la riconducibilità ai coniugi del sistema di approvvigionamento idrico necessario per la coltivazione di cui in discorso; le dichiarazioni rese dai testi, ritenute non contrastanti con la ricostruzione dell'accusa), ha ritenuto provata la riconducibilità della attività di coltivazione a entrambi gli imputati, considerati gli unici soggetti cui era possibile accedere alla coltivazione medesima. Rilevato dunque che, a fronte di una simile condivisibile ricostruzione del giudice di seconde cure, i ricorrenti hanno riproposto le medesime doglianze disattese dalla Corte d'appello, in ordine al mancato raggiungimento della prova circa la riconducibilità ai due coniugi della disponibilità del terreno in cui avveniva la coltivazione di marjuana, in tal modo proponendo delle doglianze non consentite in sede di legittimità e comunque palesemente infondate. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui viene sollevata censura relativamente alla mancanza di argomentazione della sentenza di secondo grado circa la prova del concorso nel reato dello [OSCURATO:PERSONA], ha ad oggetto profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, oltre che volti a prefigurare una lettura alternativa delle fonti di prova, sui quali peraltro la motivazione della sentenza impugnata risulta sufficiente e logicamente coerente, contenendo la stessa argomentazioni complete circa gli elementi (in particolare, la circostanza che la porzione di terreno utilizzata per l'attività illecita fosse accessibile solo attraverso la proprietà curata dai coniugi) in base ai quali è stata ritenuta provata la affermazione di responsabilità in capo agli imputati ([OSCURATO:PERSONA], proprietaria del fondo attiguo al terreno in cui è stata rinvenuta la coltivazione, e [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'azienda agricola con sede all'interno della proprietà). Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti si dolgono della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della eccessività della pena, non avendo la Corte territoriale tenuto adeguatamente conto della incensuratezza degli imputati e del collaborativo comportamento processuale tenuto dalla signora [OSCURATO:PERSONA], è motivo afferente al trattamento punitivo, non consentito nel caso di specie in sede di legittimità in quanto la Corte d'appello ha, con motivazione sufficiente e non illogica, argomentato circa le ragioni (in particolare, le dimensioni della coltivazione, il quantitativo di sostanza stupefacente ricavabile e la necessità di apprestare una sia pur minima organizzazione agricola per portare avanti la coltivazione) che l'hanno indotta ad escludere la concessione delle attenuanti generiche e a ritenere non eccessiva la pena inflitta. Tenuto conto del fatto che in data 10 marzo 2022 il difensore degli imputati ha presentato istanza ribadendo profili di censura già contenuti nel ricorso per cassazione, ed in particolare: la mancanza di logica argomentazione da parte della Corte territoriale circa gli elementi da cui è possibile desumere la condotta agevolatrice del signor [OSCURATO:PERSONA]; la illogicità della motivazione quanto, in primo luogo, alla affermazione di responsabilità nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] e, in secondo luogo, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella definizione del trattamento sanzionatorio da riservare ad entrambi gli imputati. Ritenuto che, per le ragioni di cui sopra, e dunque poiché la motivazione della sentenza di secondo grado si presenta completa e coerente nel rigettare le censure sollevate dagli imputati in sede di appello (e riproposte con ricorso per cassazione), il ricorso è da ritenersi nel suo complesso manifestamente infondato, cosicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 april