CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14828/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente-controComune di Venafro, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise n.160/2022 depositata il 03/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 160/2022, depositata in data 3/5/2022, laCommissione Tributaria Regionale del Molise accoglieva l’appello propostodal Comune di Venafro, avverso la sentenza n. 180/2018, con cui laCommissione Tributaria Provinciale di Isernia aveva accolto il ricorsoNumero registro generale 28551/2022Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 14828/2026Data pubblicazione 18/05/2026proposto da [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento dell’avviso diaccertamento n. 795/2017 relativo all’IMU 2012 e dell’ingiunzione dipagamento n. 5825 relativa all’ICI 2009, concernenti un immobilecatastalmente identificato al fg 37, p.lla 274, sub 1, insistente su unterreno censito al NCT del comune di Venafro, al fg 37, p.lla 31, di cui lapredetta deduceva di non avere più né il possesso né la proprietà, peraverlo promesso in vendita, con scrittura privata in data 19.9.1988, aDamiano [OSCURATO:PERSONA], il quale, immesso nel possesso dell’immobile dal[OSCURATO:DATA_NASCITA], si era sempre qualificato, nei confronti del comune, legittimoproprietario, ponendo in essere condotte corrispondenti all’esercizio deldiritto di proprietà.La CTR, disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello, rilevavache, non avendo la contribuente impugnato l’ingiunzione di pagamentoper vizi formali dell’atto, né avendo impugnato l’avviso di accertamento adessa sotteso, il relativo presupposto impositivo non poteva più esseremesso in discussione. Quanto all’avviso di accertamento, evidenziava: chela consegna del bene al promittente acquirente non aveva efficaciaanticipatoria degli effetti traslativi della compravendita, attribuendo alpredetto una mera detenzione qualificata e non un possesso utileall’usucapione, in assenza di prova dell’interversio possessionis; che laconcessione edilizia rilasciata al [OSCURATO:PERSONA] non dimostrava alcunchè,potendo essere rilasciata indistintamente sia al responsabile dell’abusoedilizio che alla proprietaria del terreno, la quale nemmeno aveva provatol’avvenuta edificazione dell’immobile contro la sua volontà; che nemmenorilevava il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], nel 2014, avesse chiesto di essereconsiderato soggetto passivo d’imposta, ben potendo tale condottagiustificarsi in virtù di un accordo intercorso tra le parti a seguito dellastipula del preliminare; che il contratto preliminare, inoltre, non era statoprodotto, mentre la contribuente il 9.4.1993 aveva conferito alpromissario acquirente una procura speciale a vendere il fondo oggetto delNumero registro generale 28551/2022Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 14828/2026Data pubblicazione 18/05/2026preliminare ed aveva proposto opposizione di terzo all’esecuzioneintrapresa da un istituto di credito titolare di ipoteca iscritta sul terreno inquestione dal [OSCURATO:PERSONA], con il consenso della predetta quale terzadatrice, condotte implicanti la riaffermazione della signoria sul bene daparte della stessa; che pertanto non aveva alcun valore il formalericonoscimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell’intervenuto acquisto delterreno per usucapione, la quale non risultava essere mai stata accertatacon sentenza.2. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazioneLucia Luminiello.3. Il Comune di Venafro resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deducono “violazione e/o falsa applicazione dilegge. Violazione dell’art. 9 del decreto legislativo 23/2011, nonchéviolazione dell’art. 1 della legge 504/92 e dell’art. 13 della legge 201/11 edell’art.53 della Costituzione (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)”, difettando incapo alla ricorrente il presupposto impositivo, in quanto il proprietario delbene a cui si riferisce la richiesta di pagamento dell’ICI e dell’IMU sarebbeDamiano [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva continuato ad esercitare sull’immobileil possesso - “sufficiente a costituire il presupposto per il pagamentodell’imposta” – uti dominus, “acquistandone peraltro la proprietà perusucapione”, ottenendo dal Comune il rilascio di una concessione ediliziain sanatoria, chiedendo all’ente, con nota del 25 marzo 2014, il “cambio diintestazione del Soggetto debitore ICI per il fabbricato realizzato sulterreno” e riconoscendo formalmente di esserne l’effettivo proprietario.Evidenzia inoltre la contribuente che, secondo quanto sostenuto dalla “CTRdi Roma” in un caso di spossessamento subito dal proprietariodell’immobile, il presupposto della tassazione viene meno “non nelmomento in cui si realizza la cessione del diritto reale, ma nellaNumero registro generale 28551/2022Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 14828/2026Data pubblicazione 18/05/2026eventualità in cui il contribuente non abbia più la materiale disponibilitàdel bene”.Il motivo è infondato.Ai sensi dell’art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 504/1992, ai fini ICI,“Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui alcomma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso oabitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nelterritorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa onon vi esercitano l'attività.”.Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, “l’impostamunicipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cuiall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivicomprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.”.Ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 23/2011 (come modificato dal d.l.201/2011), “1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono ilproprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasiuso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione oscambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale diusufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi”.Orbene, presupposto per l’applicazione dell’IMU, coincidente con quelloprevisto per l’applicazione dell’ICI, è l’intestazione catastale dell’immobile.A tal proposito, questa Corte ha rilevato che “…in tema di IMU, l'iscrizionedi un'unità immobiliare, preesistente o di nuova costruzione, al catastoedilizio costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento del beneall'imposta municipale (cfr. Cass. nn. 15975/2025, 8781/2025,31482/2024). Per fabbricato rilevante ai fini IMU deve intendersi, invero,l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto ediliziourbano, alla luce dell’art. 13, comma 2, …. d.l. 6 dicembre 2011 n. 201(«L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili,ivi comprese l'abitazione principale e restano ferme le definizioni di cui all'Numero registro generale 28551/2022Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 14828/2026Data pubblicazione 18/05/20261992, n. 504»). L'immobile registrato, come nella specie, nel catasto, è,quindi, in linea di principio, già assoggettabile ad IMU, essendo questaun'imposta reale avente la struttura di un’imposta patrimoniale, chepresuppone che l'immobile posseduto sia iscritto in catasto,indipendentemente dall'attitudine a produrre reddito ed a prescinderedalla sua fruizione o utilizzazione economica ed i fabbricati costruitiabusivamente costituiscono, inoltre, oggetto di tassazione, a prescinderedal fatto che per essi siano state presentate o meno le relative istanze disanatoria edilizia (cfr. Cass. n. 11646/2019). Ciò posto, come già chiaritoda questa Corte in tema di ICI, ma sulla base di principi applicabili ancheall’IMU, l'intestazione catastale di un immobile ad un determinatosoggetto, pur se il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, fasorgere comunque una presunzione de facto sulla veridicità di talerisultanza, ponendo, pertanto, a carico del contribuente l'onere di fornirela prova contraria per l'esenzione dal pagamento dell’imposta (cfr. Cass.n. 26376/2021 in motiv., Cass. nn. 16775/2017, 14420/2010). Occorreinfatti considerare che anche la soggettività passiva del tributo inquestione, come quella dell’ICI, quale delineata dall'articolo 13 d.lgs.201/2011 cit., secondo il quale sono tenuti al pagamento dell'imposta ilproprietario ovvero il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso,abitazione, enfiteusi, superficie) sull'immobile, è volta allapredeterminazione legale di un elemento costitutivo della fattispecieimpositiva, avendo questa disposizione carattere tassativo, così da nonpoter essere fatta oggetto di interpretazione estensiva alcuna, névarrebbe obiettare che l'articolo 13 cit. individua invece il presuppostodell'imposta nel «possesso» di immobili dal momento che quest'ultimadisposizione non attiene alla soggettività passiva ai fini IMU, bensì alpresupposto oggettivo del tributo, con conseguente necessità, ai fini inesame, che il possesso dell'immobile sia pur sempre attribuibile alproprietario ovvero al titolare di un diritto reale sul bene (cfr. Cass. n.Numero registro generale 28551/2022Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 14828/2026Data pubblicazione 18/05/20267274/2019 in motiv. con riguardo all’ICI)(Cass., n. 34523/25). Dallalettura dell’art. 9 del d.lgs. n. 23/2011, applicabile ratione temporis allapresente controversia, si evince con chiarezza che il concetto di possessoquale presupposto impositivo del tributo, ai sensi dell'art. 8 comma 2°d.lvo citato, è riferito al potere di fatto sulla cosa che trova corrispondenzanella titolarità del diritto di proprietà o degli altri diritti reali di godimentoindicati dalla norma in coerenza con la natura patrimoniale dell'impostache prescinde dalla redditività del bene sottoposto a tassazione, tant’èche, “sempre muovendo dal presupposto che il fatto generatoredell'imposta è la situazione di possesso, inteso come attivitàcorrispondente all'esercizio di un diritto reale, e non di quella di meradetenzione” (perciò del possesso quale “ius possidendi” e non quale “iuspossessionis”), è stato affermato che l’imposta è dovuta anche conriferimento alla situazione in cui il contribuente contesti la sussistenza delpresupposto impositivo deducendo di non essere nel possesso del cespitein quanto occupato abusivamente da soggetti terzi (v. Cass., n.2966/2022, che richiama Cass., n.7800/2019; Cass. n. 19572/2017).Pertanto, la mera assenza di materiale disponibilità del bene in capoalla Luminiello non fa venir meno la soggettività passiva d’imposta dellastessa, non essendo idonea detta allegazione a superare la presunzione disoggettività passiva derivante dall’intestazione catastale dell’immobile(incontestata alla data di maturazione delle imposte in questione eperdurante, secondo quanto dedotto dal comune in base alle risultanzecatastali, sino al 2015), stante la mancanza di prova dell’intervenutoacquisto per usucapione della proprietà dell’immobile in capo alChiacchieri, per le ragioni tutte già evidenziate dal giudice d’appello insentenza e sopra sintetizzate, in base ad una valutazione, non replicabilein sede di legittimità, degli elementi fattuali addotti dalla contribuente egià ritenuti dalla CTR inidonei a comprovare l’“interversio possessionis” edil suddetto acquisto.Numero registro generale 28551/2022Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 14828/2026Data pubblicazione 18/05/20262. Con il secondo motivo si deduce l’ “omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art.360 comma 1 n. 5 c.p.c.)”, sull’assunto che, essendosi il Comunecostituito dopo l’udienza di discussione innanzi alla CTP, nel giudizio diappello la tesi del comune non avrebbe dovuto neanche essere valutatadalla CTR e la ricostruzione fattuale della ricorrente avrebbe dovuto essereritenuta incontestata e che la CTR non avrebbe, invece, considerato chel’immobile per il quale viene richiesto il pagamento dell’IMU era statoedificato dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva richiesto ed ottenuto la relativaconcessione in sanatoria.Il motivo è inammissibile e comunque infondato.Va preliminarmente rilevato che i fatti decisivi come sopra dedotti, dicui sarebbe stata omessa la valutazione, non costituendo accadimenti insenso storico naturalistico in senso proprio (quanto meno per leconseguenze procedurali che sarebbero derivate dalla tardiva costituzionedel comune in primo grado), non appaiono riconducibili al paradigma di cuiall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (vedi in tal senso Cass. n. 2961/2025;Cass. n. 17005/2024).Quanto alla dedotta operatività del principio di non contestazione exart. 115 c.p.c. va altresì preliminarmente rilevato che esso, in viagenerale, non è applicabile al contumace (tra le altre, Cass. n.11044/2024) e che, pur costituendo principio generale del processo equindi anche del giudizio tributario, in tale giudizio va, comunque,applicato al netto della specificità dettata dalla non disponibilità dei diritticontroversi e del limite strutturale insito nel fatto che l’atto impositivo nonè l'atto introduttivo del processo quanto piuttosto l'oggetto (immediato).Pertanto, pur dovendo la parte resistente, all'atto della costituzione,esporre «le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dalricorrente», indicando «le prove di cui intende valersi» e proponendo«altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabiliNumero registro generale 28551/2022Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 14828/2026Data pubblicazione 18/05/2026d'ufficio», detta parte, comunque, fonda la pretesa su un atto preesistenteal processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegati in modoovviamente difforme da quanto assunto dal contribuente, sicchè non puòritenersi esistente in capo all'ente impositore o all’amministrazionefinanziaria un onere aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto giàdedotto nell'atto impositivo. Ne consegue che anche un’eventualemancata, specifica, presa di posizione dell’ente impositore, poi costituitosi,sui motivi di opposizione alla pretesa tributaria svolti dal contribuente nonequivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento degli stessi (v., tra lealtre, Cass., n. 15030/2023). L'ente impositore non ha quindi l'obbligo direplicare ai motivi di ricorso proposti dal contribuente, essendo sua facoltàscegliere di non costituirsi in giudizio, senza che dall’eventuale contumaciaconsegua acquiescenza ai motivi del ricorso. Il motivo è, inoltre, infondatoanche con riferimento all’ulteriore profilo della asserita impossibilità per ilgiudice d’appello di valutare la tesi del comune rimasto contumace inprimo grado, atteso che nel processo tributario, l'osservanza del divieto dicui all’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 da parte dell'amministrazione finanziariasi risolve nella preclusione a mutare i termini della contestazione,deducendo motivi e circostanze diverse da quelli contenuti nell'atto diaccertamento o, comunque, avanzando pretese differenti, sotto il profilodel fondamento giustificativo e, dunque, sul piano della causa petendi, daquelle contenute nell'atto impositivo (Cass. n. 25909/2008; Cass. n.12467/2019; Cass., n. 5160/2020; Cass. n. 17233/2021; Cass. n.17189/2022), non estendendosi il divieto in questione alla contestazionedelle censure del contribuente (Cass., n. 13805/2025; Cass. n.10132/2026). Tant’è che, ai sensi dell’art. 58, d.lgs. n. 546/1992 nellaformulazione applicabile ratione temporis, non è precluso al contumace inprimo grado nemmeno di produrre documentazione ulteriore in secondogrado, atteso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte,affermato anche con riferimento alla parte rimasta contumace nel primoNumero registro generale 28551/2022Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 14828/2026Data pubblicazione 18/05/2026grado del giudizio (Cass., n. 29568/2018), le parti hanno facoltà didepositare nuovi documenti in appello, al di fuori delle condizioni postedall’art. 345 c.p.c., anche quando non sussista l’impossibilità di produrli inprimo grado ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti(Cass., n.10549/2025; Cass., n. 18391/2021; Cass., n., 14567/2021;Cass., n. 17164/2018; Cass., n. 8927/2018; Cass., n. 27774/2017; Cass.,n. 17120/2017).Va, altresì, evidenziato, quanto all’asserita omessa valutazionedell’attività edificatoria posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] successivamenteall’immissione nel possesso del fondo e al conseguente ottenimento dellaconcessione in sanatoria, che si tratta di elementi invece valutati insentenza dalla CTR, la quale ne ha espressamente ritenuto l’irrilevanza,potendo la concessione in sanatoria essere rilasciata, indistintamente,tanto al responsabile dell’abuso, quanto al proprietario dell’immobile (art.13, legge n. 47 del 1985; oggi trasfuso nell’art. 36. d.P.R. n. 380 del2001), sicchè il fatto che il promissario acquirente abbia realizzato unmanufatto sul terreno di proprietà del promittente venditore non provaalcunchè, non essendo stato nemmeno dedotto dalla contribuente che talemanufatto è stato realizzato contro la sua volontà.Il ricorso va pertanto rigettato, evidenziandosi, inoltre, che nessunodei due motivi svolti attinge l’autonoma ratio decidendi (costituita dallamancata impugnazione del relativo avviso di accertamento) sottesa allaaccertata irretrattabilità della pretesa impositiva in relazioneall’ingiunzione di pagamento per l’ICI 2009, statuizione da ritenersipertanto coperta dal giudicato interno.Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza della ricorrente. P.Q.Mrigetta il ricorso;Numero registro generale 28551/2022Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 14828/2026Data pubblicazione 18/05/2026condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida in 3.000,00 euro per compensi professionali ed in euro 200,00 peresborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il PresidenteMilena Balsamo