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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23145/2026

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del Tribunale di Roma;letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 5 febbraio 2026 il Tribunale di Roma, decidendo in sede diappello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., ha accolto l’impugnazione proposta dalPubblico ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Roma del 16 agosto 2025, che aveva respinto la richiesta di applicazionedella misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha quindi applicato all’indagato la misura di massimo rigore, inrelazione ai reati di cui ai capi 37, 42, 43, 47 e 50 della provvisoria incolpazione,relativi a condotte ex artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione El MouloudiDerram, a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati neilimiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.).2.1.

Con un unico complesso motivo deduce vizi della motivazione (poichémancante o comunque illogica) e plurime violazioni di legge.Il ricorrente lamenta, innanzitutto, la violazione del divieto del ne bis in idem,con riferimento al reato associativo di cui al capo 50: il primo giudice, si osserva,aveva disatteso la richiesta avanzata dal Pubblico ministero rilevando che per imedesimi fatti era stata già emessa misura cautelare, poiché il reato associativo èstato contestato in altro procedimento, a far data da luglio 2020.La cessazione dell’attività, per effetto dell’intervento cautelare, avrebbe inoltredovuto essere valutata ai fini del periculum libertatis.Il ricorrente contesta inoltre il profilo della gravità indiziaria: trattandosi di “drogaparlata”, l’ordinanza impugnata si fonda su elementi di prova piuttosto incerti, qualiintercettazioni e sommarie informazioni dal contenuto generico, in assenza dielementi di riscontro.Inoltre, quanto al profilo delle esigenze cautelari, il Tribunale non ha consideratoche i reati risalgono al 2024 e che l'attività dell'organizzazione è cessata per effettodell'intervento cautelare, con l'arresto dei soggetti posti in posizione apicale.Evidenzia infine che il suo coinvolgimento nell’indagine è dipeso essenzialmentedall’essersi saltuariamente trovato presso il bar in [OSCURATO:PERSONA], gestito dallafiglia.3.

Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, secondo il costanteorientamento di questa Corte, allorquando si impugnano provvedimenti relativi amisure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denunciala violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto,ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovverosi risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dimerito (Sez. 2, n. 2613 del 14/01/2025, Perfetti, non mass.; Sez. 4, n. 18795 del02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv.252178 – 01; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997 - 01).Questo perché il controllo di legittimità che la Corte è chiamata ad effettuareconsiste nella verifica della sussistenza delle ragioni giustificative della sceltacautelare nonché dell'assenza nella motivazione di evidenti illogicità ed incongruenze,secondo un consolidato orientamento espresso dalle Sezioni unite (Sez.

U, n. 11 del22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01), e successivamente ribadito dalle Sezionisemplici (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01; Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010,Merja, Rv. 248698 – 01).Il vizio di motivazione di un'ordinanza, per poter essere rilevato, deve quindiassumere i connotati indicati nell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., e cioè riferirsi allamancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità, risultante dal testo delprovvedimento impugnato, così dovendosi delimitare l’ambito di applicazione dell’art.606, lett. c), cod. proc. pen. ai soli vizi diversi (Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, DeLorenzo, Rv. 199391 – 01).Di conseguenza, quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente daerrori logici e giuridici, il controllo di legittimità non può spingersi oltre, coinvolgendoil giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di meritosull'attendibilità e la capacità dimostrativa delle fonti di prova, nonché sull’esistenzae l’intensità delle esigenze cautelari.Il controllo della Corte, quindi, non può estendersi a quelle censure che purinvestendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di unadiversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).Anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misuregradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti direato, in presenza di motivazione adeguata, le determinazioni del giudice aquo sfuggono al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 3387 del 29/10/2024, Fall, nonmass.; Sez. 3, n. 14 del 15/11/2023, dep. 2024, Tundis, non mass.; Sez. 4, n. 32974del 04/06/2021, Caracciolo, non mass.; Sez. 6, n. 2956 del 21/07/1992, Giardino,Rv. 191652 - 01).Sicché, per quanto direttamente rileva in questa sede, esorbita i limiti propri delgiudizio di legittimità la valutazione della decisione sulla permanenza delle esigenzecautelari, se essa è stata espressa in una motivazione esente da errori giuridici omotivazionali (contraddittorietà o manifesta illogicità).2.1.

Venendo all’esame dei motivi, osserva innanzitutto il Collegio che il principiodel ne bis in idem viene invocato dalla difesa in relazione a due procedimenti penalituttora pendenti, questo di cui si discute ed un altro recante r.g.n.r. 35212/2020,all’interno del quale era stata emessa misura cautelare ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, ma nei confronti di altri soggetti, solo alcuni dei quali risultano indagatie tratti in arresto anche nel presente procedimento.Il fatto, nel procedimento separato, risulta contestato a far data dal luglio 2020(p. 2).Ciò posto, il richiamo al giudicato cautelare ed alla violazione del principio delne bis in idem deve ritenersi non pertinente.Come pure si afferma in ricorso, l’esistenza di un altro procedimento, culminatonell’intervento cautelare, non riguarda il ricorrente, ma alcuni coindagati, anche inposizione apicale, in relazione ad un segmento temporale in parte diverso (poichérisalente al 2020), e una composizione soggettiva parzialmente diversa.Sicché, nei confronti del ricorrente mai potrebbe parlarsi di violazione del ne bisin idem.2.2.

Quanto alla gravità indiziaria, il motivo è privo della necessaria specificità.Il ricorrente, gravemente indiziato di essere uno dei pusher operanti nella piazzadi spaccio di [OSCURATO:PERSONA], si limita ad affermare che, trattandosi di “drogaparlata”, l’ordinanza impugnata si fonda su elementi di prova incerti, qualiintercettazioni e dichiarazioni degli acquirenti dal contenuto generico, in assenza dielementi di riscontro.In tal modo, con una deduzione già intrinsecamente generica, omette ogniconfronto con la motivazione del provvedimento impugnato.Afferma infatti il Tribunale che a carico del ricorrente depongono le dichiarazioniaccusatorie di plurimi acquirenti di sostanza stupefacente, che hanno effettuato ancheuna positiva individuazione fotografica, nonché le conversazioni intercettate checontengono espliciti ed inequivoci riferimenti alla sostanza stupefacente trattata.Le plurime cessioni – culminate in arresti in flagranza e conseguenti sequestridi sostanza stupefacente - la predisposizione di un’idonea ed efficiente organizzazionemunita di considerevoli risorse, l’elevato numero di partecipi, la vasta rete diacquirenti, i plurimi luoghi di spaccio e la disponibilità di elevati quantitativi disostanza stupefacente del tipo cocaina rappresentano elementi che, secondo ilprovvedimento impugnato, impediscono di inquadrare i singoli reati fine nell’ipotesilieve di cui all’art. 73, comma 5, cit., e l’associazione nell’ipotesi di cui al comma 6dell’art. 74 cit.Appare quindi evidente che, sia pure sul piano della gravità indiziaria, ilcontenuto dei dialoghi intercettati è stato letto alla luce del più ampio contestodimostrativo, con cui il ricorrente omette ogni confronto, e senza prospettare unadiversa ipotesi ricostruttiva che sia stata ignorata dai giudici della cautela.2.3.

Quanto, infine, all’esistenza ed all’attualità delle esigenze cautelari, ilricorrente deduce che, a causa degli arresti eseguiti nel separato procedimento,l’attività del sodalizio è definitivamente cessata a partire da agosto 2024 ed è dunque«impensabile e/o impossibile che il ricorrente possa commettere nuovi fatti di reato»,anche in considerazione del «tempo trascorso» (p. 4 ricorso).Anche per questo profilo, il motivo si limita a muovere doglianze assertive egeneriche, senza argomentare criticamente su eventuali illogicità del percorsoargomentativo seguito dal giudice della cautela, e quindi finendo per misurarsi solo inapparenza con la sua decisione.In relazione alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale hainfatti evidenziato che le condotte si sono protratte fino a settembre 2024, chel’informativa finale è stata depositata a gennaio 2025 e la richiesta cautelare è stataavanzata il mese successivo.In ogni caso, per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. vale ladoppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezzadella custodia in carcere, che nel caso di specie, come rilevato dai giudici della cautela,non è stata superata da eventuali elementi idonei a contrastarla.Quanto al pericolo di reiterazione, va infatti ribadito l'orientamento di questaCorte di legittimità secondo il quale in tema di associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dellastessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissionedi delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo gradodi inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza(Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 – 01; conf., Sez. 3, n. 16357 del12/01/2021, Amato, Rv. 281293 – 01; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018,Musumeci, Rv. 273435 – 01).Ciò che infatti giustifica la doppia presunzione relativa di cui all’art. 275 cod.proc. pen., con riguardo agli appartenenti alle associazioni dedite al traffico distupefacenti, è sia la professionalità acquisita, sia lo stabile inserimento in circuiticriminali da cui si trae una prognosi sulla possibilità di commettere altri delitti dellastessa specie.A ben vedere, il Tribunale ha valorizzato proprio tali indicatori, in uno con iprecedenti penali e giudiziari (p. 14 ordinanza impugnata), nel ritenere recessivo ilprofilo temporale genericamente evocato in ricorso (tra i fatti e l’emissione delprovvedimento sono trascorsi meno di 2 anni), apprezzando la concreta esplicazionedel ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA], del quale è stato sottolineato lo stretto rapporto conMohamed [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice del sodalizio, risultato particolarmenteparticolare determinazione a delinquere del ricorrente, ulteriormente valutabile peraffermare l’esistenza di un pericolo di recidiva concreto e attuale.3.

Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguequella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in eurotremila.3.1.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod.proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Tribunale di Roma;letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 5 febbraio 2026 il Tribunale di Roma, decidendo in sede diappello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., ha accolto l’impugnazione proposta dalPubblico ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Roma del 16 agosto 2025, che aveva respinto la richiesta di applicazionedella misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha quindi applicato all’indagato la misura di massimo rigore, inrelazione ai reati di cui ai capi 37, 42, 43, 47 e 50 della provvisoria incolpazione,relativi a condotte ex artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione El MouloudiDerram, a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati neilimiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con un unico complesso motivo deduce vizi della motivazione (poichémancante o comunque illogica) e plurime violazioni di legge.Il ricorrente lamenta, innanzitutto, la violazione del divieto del ne bis in idem,con riferimento al reato associativo di cui al capo 50: il primo giudice, si osserva,aveva disatteso la richiesta avanzata dal Pubblico ministero rilevando che per imedesimi fatti era stata già emessa misura cautelare, poiché il reato associativo èstato contestato in altro procedimento, a far data da luglio 2020.La cessazione dell’attività, per effetto dell’intervento cautelare, avrebbe inoltredovuto essere valutata ai fini del periculum libertatis.Il ricorrente contesta inoltre il profilo della gravità indiziaria: trattandosi di “drogaparlata”, l’ordinanza impugnata si fonda su elementi di prova piuttosto incerti, qualiintercettazioni e sommarie informazioni dal contenuto generico, in assenza dielementi di riscontro.Inoltre, quanto al profilo delle esigenze cautelari, il Tribunale non ha consideratoche i reati risalgono al 2024 e che l'attività dell'organizzazione è cessata per effettodell'intervento cautelare, con l'arresto dei soggetti posti in posizione apicale.Evidenzia infine che il suo coinvolgimento nell’indagine è dipeso essenzialmentedall’essersi saltuariamente trovato presso il bar in [OSCURATO:PERSONA], gestito dallafiglia.3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, secondo il costanteorientamento di questa Corte, allorquando si impugnano provvedimenti relativi amisure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denunciala violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto,ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovverosi risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dimerito (Sez. 2, n. 2613 del 14/01/2025, Perfetti, non mass.; Sez. 4, n. 18795 del02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv.252178 – 01; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997 - 01).Questo perché il controllo di legittimità che la Corte è chiamata ad effettuareconsiste nella verifica della sussistenza delle ragioni giustificative della sceltacautelare nonché dell'assenza nella motivazione di evidenti illogicità ed incongruenze,secondo un consolidato orientamento espresso dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 11 del22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01), e successivamente ribadito dalle Sezionisemplici (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01; Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010,Merja, Rv. 248698 – 01).Il vizio di motivazione di un'ordinanza, per poter essere rilevato, deve quindiassumere i connotati indicati nell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., e cioè riferirsi allamancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità, risultante dal testo delprovvedimento impugnato, così dovendosi delimitare l’ambito di applicazione dell’art.606, lett. c), cod. proc. pen. ai soli vizi diversi (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, DeLorenzo, Rv. 199391 – 01).Di conseguenza, quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente daerrori logici e giuridici, il controllo di legittimità non può spingersi oltre, coinvolgendoil giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di meritosull'attendibilità e la capacità dimostrativa delle fonti di prova, nonché sull’esistenzae l’intensità delle esigenze cautelari.Il controllo della Corte, quindi, non può estendersi a quelle censure che purinvestendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di unadiversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).Anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misuregradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti direato, in presenza di motivazione adeguata, le determinazioni del giudice aquo sfuggono al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 3387 del 29/10/2024, Fall, nonmass.; Sez. 3, n. 14 del 15/11/2023, dep. 2024, Tundis, non mass.; Sez. 4, n. 32974del 04/06/2021, Caracciolo, non mass.; Sez. 6, n. 2956 del 21/07/1992, Giardino,Rv. 191652 - 01).Sicché, per quanto direttamente rileva in questa sede, esorbita i limiti propri delgiudizio di legittimità la valutazione della decisione sulla permanenza delle esigenzecautelari, se essa è stata espressa in una motivazione esente da errori giuridici omotivazionali (contraddittorietà o manifesta illogicità).2.1. Venendo all’esame dei motivi, osserva innanzitutto il Collegio che il principiodel ne bis in idem viene invocato dalla difesa in relazione a due procedimenti penalituttora pendenti, questo di cui si discute ed un altro recante r.g.n.r. 35212/2020,all’interno del quale era stata emessa misura cautelare ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, ma nei confronti di altri soggetti, solo alcuni dei quali risultano indagatie tratti in arresto anche nel presente procedimento.Il fatto, nel procedimento separato, risulta contestato a far data dal luglio 2020(p. 2).Ciò posto, il richiamo al giudicato cautelare ed alla violazione del principio delne bis in idem deve ritenersi non pertinente.Come pure si afferma in ricorso, l’esistenza di un altro procedimento, culminatonell’intervento cautelare, non riguarda il ricorrente, ma alcuni coindagati, anche inposizione apicale, in relazione ad un segmento temporale in parte diverso (poichérisalente al 2020), e una composizione soggettiva parzialmente diversa.Sicché, nei confronti del ricorrente mai potrebbe parlarsi di violazione del ne bisin idem.2.2. Quanto alla gravità indiziaria, il motivo è privo della necessaria specificità.Il ricorrente, gravemente indiziato di essere uno dei pusher operanti nella piazzadi spaccio di [OSCURATO:PERSONA], si limita ad affermare che, trattandosi di “drogaparlata”, l’ordinanza impugnata si fonda su elementi di prova incerti, qualiintercettazioni e dichiarazioni degli acquirenti dal contenuto generico, in assenza dielementi di riscontro.In tal modo, con una deduzione già intrinsecamente generica, omette ogniconfronto con la motivazione del provvedimento impugnato.Afferma infatti il Tribunale che a carico del ricorrente depongono le dichiarazioniaccusatorie di plurimi acquirenti di sostanza stupefacente, che hanno effettuato ancheuna positiva individuazione fotografica, nonché le conversazioni intercettate checontengono espliciti ed inequivoci riferimenti alla sostanza stupefacente trattata.Le plurime cessioni – culminate in arresti in flagranza e conseguenti sequestridi sostanza stupefacente - la predisposizione di un’idonea ed efficiente organizzazionemunita di considerevoli risorse, l’elevato numero di partecipi, la vasta rete diacquirenti, i plurimi luoghi di spaccio e la disponibilità di elevati quantitativi disostanza stupefacente del tipo cocaina rappresentano elementi che, secondo ilprovvedimento impugnato, impediscono di inquadrare i singoli reati fine nell’ipotesilieve di cui all’art. 73, comma 5, cit., e l’associazione nell’ipotesi di cui al comma 6dell’art. 74 cit.Appare quindi evidente che, sia pure sul piano della gravità indiziaria, ilcontenuto dei dialoghi intercettati è stato letto alla luce del più ampio contestodimostrativo, con cui il ricorrente omette ogni confronto, e senza prospettare unadiversa ipotesi ricostruttiva che sia stata ignorata dai giudici della cautela.2.3. Quanto, infine, all’esistenza ed all’attualità delle esigenze cautelari, ilricorrente deduce che, a causa degli arresti eseguiti nel separato procedimento,l’attività del sodalizio è definitivamente cessata a partire da agosto 2024 ed è dunque«impensabile e/o impossibile che il ricorrente possa commettere nuovi fatti di reato»,anche in considerazione del «tempo trascorso» (p. 4 ricorso).Anche per questo profilo, il motivo si limita a muovere doglianze assertive egeneriche, senza argomentare criticamente su eventuali illogicità del percorsoargomentativo seguito dal giudice della cautela, e quindi finendo per misurarsi solo inapparenza con la sua decisione.In relazione alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale hainfatti evidenziato che le condotte si sono protratte fino a settembre 2024, chel’informativa finale è stata depositata a gennaio 2025 e la richiesta cautelare è stataavanzata il mese successivo.In ogni caso, per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. vale ladoppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezzadella custodia in carcere, che nel caso di specie, come rilevato dai giudici della cautela,non è stata superata da eventuali elementi idonei a contrastarla.Quanto al pericolo di reiterazione, va infatti ribadito l'orientamento di questaCorte di legittimità secondo il quale in tema di associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dellastessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissionedi delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo gradodi inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza(Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 – 01; conf., Sez. 3, n. 16357 del12/01/2021, Amato, Rv. 281293 – 01; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018,Musumeci, Rv. 273435 – 01).Ciò che infatti giustifica la doppia presunzione relativa di cui all’art. 275 cod.proc. pen., con riguardo agli appartenenti alle associazioni dedite al traffico distupefacenti, è sia la professionalità acquisita, sia lo stabile inserimento in circuiticriminali da cui si trae una prognosi sulla possibilità di commettere altri delitti dellastessa specie.A ben vedere, il Tribunale ha valorizzato proprio tali indicatori, in uno con iprecedenti penali e giudiziari (p. 14 ordinanza impugnata), nel ritenere recessivo ilprofilo temporale genericamente evocato in ricorso (tra i fatti e l’emissione delprovvedimento sono trascorsi meno di 2 anni), apprezzando la concreta esplicazionedel ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA], del quale è stato sottolineato lo stretto rapporto conMohamed [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice del sodalizio, risultato particolarmenteparticolare determinazione a delinquere del ricorrente, ulteriormente valutabile peraffermare l’esistenza di un pericolo di recidiva concreto e attuale.3. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguequella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in eurotremila.3.1. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod.proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]
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