CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30222/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1765-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]1 1A' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 119/A, presso l'[OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1356/11/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 03/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] metropolitana di [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento del 14 marzo del 2015 relativo all'anno d'imposta 2013, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto il pagamento di due fatture emesse dal gestore Omnitel per la tassa relativa alle concessioni governative in tema di licenza per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile e relativa all'utenza telefonica; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente affermando che: dirimente e assorbente rispetto agli altri motivi di appello si rivela la fondaltezza della reclamata violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, in quanto come incontestabilmente dimostrato dalla [OSCURATO:PERSONA] appellante, le fatture emesse dalla Omnitel, sostituto d'imposta, non contengono alcuno specifico avvertimento circa la conseguenze del ritardo nel pagamento per il contribuente quanto alla voce concernente la tassa governativa; vale, in proposito, il principio di diritto in base al quale, per il rispetto del citato art. 7 della legge n. 212 del 2000, è necessario che anche la motivazione dell'atto Ric. 2021 n. 01765 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- presupposto alla formazione dell'atto di accertamento - nella specie, le fatture emesse dalla Omnitel, vero e proprio fatto costitutivo della pretesa fiscale - pongano il contribuente nella condizione di conoscere la pretesa impositiva, individuata nel petitum e nella causa petendi, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto e istruttori posti a fondamento dell'atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell'attività della [OSCURATO:PERSONA], in vista di un immediato controllo della stessa (Cass. n. 30039 del 2018). Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle Entrate, affidato ad un motivo di impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] metropolitana di [OSCURATO:PERSONA] si costitutiva con controricorso mentre [OSCURATO:SOCIETA]. non si costituiva [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 della legge 212 del 2000 e dell'articolo 3 della legge 241 del 1990, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c., per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente accolto l'appello della parte contribuente atteso che l'avviso di accertamento era assistito da congrua ed adeguata motivazione, tale da mettere il destinatario in condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva e, quindi, di esercitare il proprio diritto di difesa, a nulla rilevando la presunta carenza motivazionale dell'atto presupposto. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: Ric. 2021 n. 01765 sez. MT - ud. 05-07-2022 -3- l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel "petitum" e nella "causa petendi", mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento dell'atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell'attività della [OSCURATO:PERSONA], in vista di un immediato controllo della stessa (Cass. n 15787 del 2022; Cass. n. 117 del 2018). In effetti, secondo questa Corte, in tema di accertamento tributario "per relationem", la legittimità dell'avviso postula la conoscenza o conoscibilità da parte del contribuente dell'atto richiamato, purché il suo contenuto serva ad integrare la motivazione dell'atto impositivo, con esclusione quindi dei casi in cui essa sia già sufficiente ed il richiamo ad altri atti sia già riportato nell'atto noto. Ai fini dell'annullamento il contribuente deve quindi provare non solo che gli atti ai quali fa riferimento l'atto impositivo o quelli cui esso rinvia sono a lui sconosciuti, ma anche che almeno una parte del contenuto di essi sia necessaria ad integrare direttamente o indirettamente la motivazione del suddetto atto impositivo, e che quest'ultimo non la riporti per cui non è comunque venuto a conoscenza (Cass. n. 15787 del 2022). Nella fattispecie in esame l'avviso di accertamento è assistito da una congrua ed adeguata motivazione in quanto il contribuente ha avuto contezza delle informazioni necessarie ai fini dell'individuazione e quantificazione della pretesa tributaria in tutti i suoi elementi (presupposti di fatto e ragioni di diritto) ed anche l'atto presupposto dell'avviso di accertamento consente alla parte contribuente di conoscere la pretesa Ric. 2021 n. 01765 sez. MT - ud. 05-07-2022 -4- tributaria e gli elementi costitutivi della stessa permettendo al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa. In particolare, le doglianze sollevate dal contribuente si riferiscono alla mancata indicazione delle conseguenze relative al ritardo del pagamento ed a questo riguardo tali censure risultano prive di fondamento in quanto la parte contribuente, usando l'ordinaria diligenza, bene avrebbe potutp rendersi conto che in caso di mancato pagamento avrebbe dovuto supportare le conseguenze del ritardo; analogamente il termine di pagamento si poteva agevolmente ricavare dalla nota numero 1 dell'art. 21 della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica numero 641 del 1972 e in ogni caso la parte contribuente non ha provato che le conseguenze del ritardo nel pagamento della fattura non erano conoscibili o conosciute dallo stesso, in relazione al principio in virtù del quale ignorantia legis non excusat (cfr. Cass. n. 11090 del 2007, secondo cui nell'ipotesi in cui l'INPS abbia fornito all'assicurato una erronea indicazione del termine per proporre impugnazione giudiziale, il pregiudizio arrecato, per l'omessa impugnazione nei termini di un atto amministrativo di reiezione nei termini previsti, presuppone l'erronea comunicazione, la natura scusabile dell'errore determinato dalla comunicazione, il rapporto di causalità fra errore e scadenza del termine, nel quale si inserisce l'idoneità dell'eventuale rettifica effettuata dall'Istituto a correggere l'iniziale erronea comunicazione: nella specie, la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto che l'istituto avesse, in sede di rettifica, correttamente informato l'assicurata della possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria e del relativo termine, che l'indicazione del termine, con riferimento alla relativa disposizione normativa, dovesse ritenersi adeguata in forza del Ric. 2021 n. 01765 sez. MT - ud. 05-07-2022 -5- A principio generale ignorantia legis non excusat, e che, infine, rientrasse nella normale diligenza dell'assicurata informare il patronato, da cui era assistita, dell'avvenuto rigetto, in sede amministrativa, e delle conseguenti iniziative da assumere). Il collegio ritiene di doversi uniformare ai predetti principi fondati sulla necessità che in ogni avviso di accertamento e di rettifica siano presenti gli elementi identificativi della pretesa tributaria, dovendosi però escludere ogni formalismo nell'indicazione delle norme di diritto violate, quando chiaramente evincibili, o di tutti gli elementi di prova, eventualmente integrabili in sede di giudizio purché siano indicati gli elementi di fatto e istruttori del procedimento; in sintesi l'obbligo di motivazione può ritenersi assolto ove dalla motivazione dell'avviso emerga una fedele e chiara ricostruzione di tutti gli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, così da consentire una adeguata, efficac:e e piena difesa in giudizio del contribuente. È infatti necessario non sovrapporre o confondere, il requisito dell'obbligo di motivazione dell'atto impositivo, quale requisito di validità dell'atto a garanzia della conoscibilità delle ragioni, giuridiche e fattuali, che hanno indotto l'Amministrazione a formulare una pretesa impositiva nei confronti del contribuente, dalla prova che di questa pretesa, in caso di contestazione e instaurazione del contenzioso da parte del contribuente medesimo, l'Amministrazione finanziaria sia tenuta a dare nel processo (Cass., n. 6524 del 2020). La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi sopra enunciati laddove - affermando che dirimente e assorbente degli altri motivi di appello si rivela la fondatezza della reclamata violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, in quanto, come incontestabilmente dimostrato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 01765 sez. MT - ud. 05-07-2022 -6- Metropolitana appellante, le fatture emesse dalla Omnitel, sostituto d'imposta, non contengono alcuno specifico avvertimento circa la conseguenze del ritardo nel pagamento per il contribuente quanto alla voce concernente la tassa governativa; vale, in proposito, il principio di diritto in base al quale, per il rispetto del citato art. 7 della legge n. 212 del 2000, è necessario che anche la motivazione dell'atto presupposto alla formazione dell'atto di accertamento (nella specie, la fattura Omnitel, vero e proprio fatto costitutivo della pretesa fiscale) ponga il contribuente nella condizione di conoscere la pretesa impositiva, individuata nel petitum e nella causa petendi, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto e istruttori posti a fondamento dell'atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell'attività della [OSCURATO:PERSONA], in vista di un immediato controllo della stessa - non ha considerato per un verso che la parte contribuente non ha dimostrato che il termine di pagamento della fattura e le conseguenze nel caso di ritardo del pagamento della stessa non erano conosciute o conoscibili e per un altro verso che la nota numero 1 dell'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972 indica espressamente il termine di pagamento della bolletta, posto che "la tassa è dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento" e pertanto si può ragionevolmente ritenere che il contribuente doveva essere a conoscenza (o comunque avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza) delle conseguenze del ritardo nel pagamento, in virtù del generalissimo principio secondo cui il debitore è tenuto a Ric. 2021 n. 01765 sez. MT - ud. 05-07-2022 -7- corrispondere quanto dovuto al creditore e del già ricordato principio secondo cui ignorantia legis non excusat. Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio in diversa composizione, anche per statuire in merito alle spese del presente procedimento. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e r