CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12023/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29763-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06:3633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1183/08/2020 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 29/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all'esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali per le quali si era rilevato un significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, in applicazione dell'art. 1, comma 335, della I. 30 dicembre 2004, n. 311, rideterminava in aumento la classe di merito di un immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sito in vicolo Orbitelli, n. 9, di Roma, microzona 1 - [OSCURATO:PERSONA], con conseguente aumento delle relativa rendita catastale, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo nullo l'atto impositivo per difetto di motivazione. 2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replicano gli intimati. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e dell'art. 2697 cod. civ. 2. Il motivo è inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020) in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che, come nel caso di specie, «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale. A ciò aggiungasi che nel motivo di ricorso la ricorrente riproduce il contenuto di altro avviso di accertamento emesso con riferimento a variazioni intervenute nella microzona 20 - [OSCURATO:PERSONA] (ricorso, pagg. 17 e 19), diversa da quella (microzona 1 - Centro storico) in cui ricade l'immobile di proprietà degli intimati. 3. In mancanza di costituzione degli intimati nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma in data 23/03/2022 Ilreside te Ma rp,MeC\ I h Depositata in Cancellerie 11 Funzio