CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00873/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4196/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] -intimata- avverso la SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n.7674/2022 depositata i l 19/09/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia (hinc: CTR), con la sentenza n. 7674/2022 depositata il 19/09/2022, ha così deciso in ordine all’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 2495/2020 , con cui la Commissione tributaria provinciale di Catania aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. (hinc: la contribuente o la società contribuente) contro l’avviso di accertamento avente per oggetto il recupero dell’IVA indebitamente detratta nel 2013 , in relazione a operazioni soggettivamente inesistenticon aziende ([OSCURATO:PERSONA] s. r. l. e [OSCURATO:PERSONA]) prive della capacità economico-finanziaria per effettuare le cessioni fatturate: «Va condiviso l’orientamento del primo Giudice, che trova riscontro nella pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, secondo il quale incombe sull’[OSCURATO:PERSONA] l’onere di provare, ancorché solo presuntivamente, gli elementi di fatto che concretizzano la frode nonché la partecipazione ad essa del contribuente ovvero la sua consapevolezza (Cass. sent. n. 25106/2020; ord. n. 13844/2020; ord. n. 33320/2019). Irrilevanti, ai fini dell’assolvimento di tale onere, risultano, a giudizio di questa Commissione i documenti prodotti dall’appellante nel presente grado e relativi alla mancata opposizione da parte della Padi trading s.r. l. e di Guerriero agli avvisi di accertamento loro notificati nonché alla cessazione della medesima [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e, quindi, successivamente all’emissione delle contestate fatture. Né elementi significativi a corroborare l’assunto dell’Ufficio possono trarsi aliunde non essendo stati allegati all’atto impositivo i processi verbali di contestazione elevati a carico dei più volte citati fornitori della società. L’appello proposto va dunque accolto. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M La C. T. R. per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando, rigetta l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e conferma la sentenza impugnata; condanna l’appellante a rimborsare a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. le spesedel presente grado che liquida in € 2.500,00 oltre accessori di legge.» 3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazionecon due motivi. 4. La parte intimata non si è costituita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546del 1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4,cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. –motivazione apparente. 1.1. Ad avviso di parte ricorrente la «laconicità» della motivazione adottata non consente in alcun modo di comprendere perché il collegio abbia ritenuto “irrilevanti”,ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio, i documenti prodotti dall’amministrazione finanziaria. E ciò risulta ancora più incomprensibile ove si osservi che correttamente il collegio ha ricordato che tale onere probatorio possa essere assolto in via presuntiva, cadendo, in tal modo, in un’inconciliabile contraddizione. 1.2. Il motivo di ricorso è infondato. Come già precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, da oltre un decennio , è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez . U, 07/04/2014, n. 8053). Nel caso di specie è ricostruibile l’iter decisionale seguito dal giudice di seconde cure, che ha ritenuto non sufficiente il fatto che le imprese emittenti le fatture contestate non avessero fatto opposizione contro gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti, così come è stataritenut a non dirimente la cessazione di una di tali imprese, trattandosi, comunque, di fatti successivi all’annualità cui si riferiscono le fatture stesse. 2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ.in tema di ripartizione dell’onere probatorio con riferimento al combinato disposto artt.19 e 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ. 2.1. La ricorrente, con tale motivo, rileva che la CTR non abbia fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell’onere della prova in caso di operazioni soggettivamente inesistenti. L’onere della prova da parte dell’amministrazione finanziaria può essere, infatti, raggiunto in via presuntiva. Se è vero che , con riferimento all’elemento soggettivo, non può esserci alcun automatismo probatorio e al destinatario non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, è altrettanto vero che sussiste un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, in presenza di indici personali ed operativi anomali dell'operazione commerciale, tali da evidenziare irregolarità o da ingenerare dubbi di una potenziale evasione. Secondo il consolidato orientamento della CGUE, la circostanza che l'operazione si inserisca in una fattispecie fraudolenta di evasione dell'I.V.A. non comporta ineludibilmente la perdita, per il cessionario, del diritto di detrazione, sussistendo una esigenza di tutela della buona fede del soggetto passivo, il quale non può essere sanzionato, con il diniego del diritto di detrazione, se "non sapeva e non avrebbe potuto sapere che l'operazione interessata si collocava nell'ambito di un'evasione commessa dal fornitore o che un'altra operazione facente parte della catena delle cessioni, precedente o successiva a quella da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell'Iva" (Corte di Giustizia 6 luglio 2006, Kittel, C-439/04 e C-440/04; Corte di Giustizia 21 giugno 2012, Mahagèben e David, C-80/11 e C142/11; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14). L'Amministrazione finanziaria è tenuta, quindi, a provare, sia pure anche solo in base a presunzioni, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente, con l'emissione della relativa fattura, aveva evaso l'imposta o partecipato a una frode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei ad avvalorare un tale dubbio ovvero "a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e m ediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente" (Corte di Giustizia 6 dicembre 2012, Bonik, C-285/11; Corte di Giustizia, Ppuh, C277/14, § 50). Nel caso di specie la CTR ha ritenuto non assolto l’onere probatorio attraverso gli atti prodotti in giudizio sin dalla costituzione in primo grado e gli elementi addotti a sostegno della pretesa, come l’avviso di accertamento, l’invito al contraddittorio, lo stralcio del pvc, le segnalazioni della DP Napoli, l’acquiescenza ad accertamenti emessi sulle imprese che hanno emesso le fatture ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]). L’Ufficio ha altresì prodotto: la stampa dei dati dell’ Anagrafe tributaria attestante la mancata opposizione all’avviso di accertamento –anno 2013 – emesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], la stampa dati Anagrafe tributaria attestante la mancata opposizione all’avviso di accertamento – anno 2013 – emesso nei confronti della D.I. [OSCURATO:PERSONA], nonché idati Anagrafe tributaria attestante la cessazione della società [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la censura relativa alla violazione di legge veicola, in realtà, una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio. Difatti, la ricorrente – dopo aver correttamente richiamato il quadro interpretativo in materia di ripartizione dell’onere della prova, sia in ambito interno che in sede unionale –ha richiamato i documenti prodotti nei precedenti gradi di giudizio. Su alcuni di questi documenti (avvisi di accertamento emessi nei confronti delle imprese emittenti le fatture) il giudice di seconde cure si è già espresso, rilevando che la posteriorità rispetto all’anno d’imposta in cui sono state emesse le fatture per le quali si contesta la detraibilità non rende rilevanti tali documenti. È evidente che la censura relativa all’art. 2727 cod. civ., in assenza di allegazioni più complete, non può che sottendere una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio esente dal sindacato di legittimità di questa Corte(Cass., Sez. U, 27/12/2019, n. 34476). 3. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, senza alcuna statuizione sull