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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 25324/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Venezia [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 18 febbraio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha convalidato il provvedimento impositivo del 15 febbraio 2022 emesso dal Questore di Venezia a carico di [OSCURATO:PERSONA], consistente tra l'altro nell'obbligo di presentazione di quest'ultimo per cinque anni al Commissariato P.S. [OSCURATO:PERSONA] in Venezia in coincidenza con ogni incontro, e comunque secondo le modalità ivi stabilite, della compagine calcistica del Venezia f.c..

2. Avverso il provvedimento l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione formulando un motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, è stata anzitutto eccepita l'eccessiva compressione del termine a difesa.

Il ricorrente ha infatti osservato che il provvedimento del Questore di Venezia gli era stato notificato il 17 febbraio 2022 alle ore 12,20, mentre alla convalida era stato provveduto in data 18 febbraio 2022 alle ore 14, sì che non era stato rispettato il termine minimo di 48 ore tra notifica del provvedimento questorile e convalida del G.i.p., mentre l'interessato non aveva in ogni caso depositato memorie.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Venezia. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato.

4.1. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata e degli atti del procedimento, emerge che il provvedimento impositivo del 15 febbraio 2022 del Questore di Venezia è stato notificato all'interessato il 17 febbraio 2022 alle ore 12,20, mentre l'ordinanza di convalida del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia è stata adottata il giorno 18 febbraio 2022 alle ore 14, e notificata lo stesso giorno alle ore 16,30.

Atteso ciò, tra notifica del provvedimento e deposito dell'ordinanza di convalida non è quindi decorso il termine di quarantotto ore.

In proposito, infatti, attesa la struttura semplificata di, questo provvedimento, va solo ricordato che deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto (l'inosservanza di detto termine viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., e, pertanto, integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale)(Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266769; cfr. altresì Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341).

Al riguardo è stato precisato che, quanto al diritto di difesa, il soggetto destinatario della misura deve poter interloquire nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione che giustifica l'adozione della misura e che è stata trasmessa dal Questore ("diversamente la possibilità di presentare memorie o deduzioni sarebbe vanificata dalla mancata conoscenza degli atti e la possibilità di interloquire - già sensibilmente ridotta per un contraddittorio solo cartolare e consentito in termini temporali assai ristretti - sarebbe sostanzialmente elusa").

Stante quindi la necessità di individuare un congruo termine perché tale diritto di difesa possa concretamente esercitarsi, poiché il Pubblico Ministero ha il termine di 48 ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per richiedere o meno la convalida del provvedimento del Questore, deve ritenersi che anche l'interessato abbia analogo termine (decorrente ugualmente dalla notifica) che gli consenta di esercitare il suo diritto di difesa (così, in motivazione, ex plurimis, Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015, Murari, Rv. 267281, anche con richiami a Sez.

U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, da Rv. 229110 a Rv. 229112).

4.2. Il ricorrente quindi, non avendo avuto a disposizione tale termine, non è stato messo in condizione di esercitare proficuamente il suo diritto dì difesa.

5. Atteso che il vizio attiene alla procedura di convalida, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente declaratoria di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione, limitativo della libertà personale.

5.1. Si manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Venezia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Venezia del 15 febbraio 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Venezia.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Venezia [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 febbraio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha convalidato il provvedimento impositivo del 15 febbraio 2022 emesso dal Questore di Venezia a carico di [OSCURATO:PERSONA], consistente tra l'altro nell'obbligo di presentazione di quest'ultimo per cinque anni al Commissariato P.S. [OSCURATO:PERSONA] in Venezia in coincidenza con ogni incontro, e comunque secondo le modalità ivi stabilite, della compagine calcistica del Venezia f.c.. 2. Avverso il provvedimento l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione formulando un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, è stata anzitutto eccepita l'eccessiva compressione del termine a difesa. Il ricorrente ha infatti osservato che il provvedimento del Questore di Venezia gli era stato notificato il 17 febbraio 2022 alle ore 12,20, mentre alla convalida era stato provveduto in data 18 febbraio 2022 alle ore 14, sì che non era stato rispettato il termine minimo di 48 ore tra notifica del provvedimento questorile e convalida del G.i.p., mentre l'interessato non aveva in ogni caso depositato memorie. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. 4.1. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata e degli atti del procedimento, emerge che il provvedimento impositivo del 15 febbraio 2022 del Questore di Venezia è stato notificato all'interessato il 17 febbraio 2022 alle ore 12,20, mentre l'ordinanza di convalida del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia è stata adottata il giorno 18 febbraio 2022 alle ore 14, e notificata lo stesso giorno alle ore 16,30. Atteso ciò, tra notifica del provvedimento e deposito dell'ordinanza di convalida non è quindi decorso il termine di quarantotto ore. In proposito, infatti, attesa la struttura semplificata di, questo provvedimento, va solo ricordato che deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto (l'inosservanza di detto termine viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., e, pertanto, integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale)(Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266769; cfr. altresì Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341). Al riguardo è stato precisato che, quanto al diritto di difesa, il soggetto destinatario della misura deve poter interloquire nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione che giustifica l'adozione della misura e che è stata trasmessa dal Questore ("diversamente la possibilità di presentare memorie o deduzioni sarebbe vanificata dalla mancata conoscenza degli atti e la possibilità di interloquire - già sensibilmente ridotta per un contraddittorio solo cartolare e consentito in termini temporali assai ristretti - sarebbe sostanzialmente elusa"). Stante quindi la necessità di individuare un congruo termine perché tale diritto di difesa possa concretamente esercitarsi, poiché il Pubblico Ministero ha il termine di 48 ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per richiedere o meno la convalida del provvedimento del Questore, deve ritenersi che anche l'interessato abbia analogo termine (decorrente ugualmente dalla notifica) che gli consenta di esercitare il suo diritto di difesa (così, in motivazione, ex plurimis, Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015, Murari, Rv. 267281, anche con richiami a Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, da Rv. 229110 a Rv. 229112). 4.2. Il ricorrente quindi, non avendo avuto a disposizione tale termine, non è stato messo in condizione di esercitare proficuamente il suo diritto dì difesa. 5. Atteso che il vizio attiene alla procedura di convalida, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente declaratoria di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione, limitativo della libertà personale. 5.1. Si manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Venezia. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Venezia del 15 febbraio 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Venezia. Così deciso in Rom
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