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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 aprile 2026

Cassazione n. 08679/2026

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mbre 2025, nellacausa iscritta al n. 16596/2024 R.G.

Tribunale di Torino, vertenteAurelio [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];-opponente a decreto ingiuntivo-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante;rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA];-opposta-udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio2026, dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto che sia dichiarata lacompetenza del Giudice di pace di Torino con riguardo alla causa diNumero registro generale 20076/2025A.C. 10/02/2026 Numero sezionale 530/2026r.g.n. 20076/2025 Numero di raccolta generale 8679/2026Pres.

FrascaData pubblicazione 07/04/2026Est.

Spazianiopposizione a decreto ingiuntivo e la competenza del Tribunale di Torino inordine alla domanda riconvenzionale proposta dall’opponente.Rilevato che:1. la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ottenne dal Giudice di pace di Torino unprovvedimento monitorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la sommadi Euro 2.413,38, oltre interessi e spese, sul presupposto del suoinadempimento ad un contratto di finanziamento;[OSCURATO:PERSONA] non solo oppose il decreto ingiuntivo, ma proposenei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. domanda riconvenzionale dicondanna alla restituzione della somma di Euro 5.487,20,2. il Giudice di pace, sull’assunto che il giudizio involgesse “l’interocontratto di finanziamento all’origine dell’opposto decreto ingiuntivo, il checomporta che il giudice debba indagare sulla validità del predetto contratto, ilcui valore di € 7.000,32, supera la competenza per valore del giudice adito almomento della domanda (pre riforma Cartabia)”, si dichiarò incompetente infavore del Tribunale, cui rimise l’intera causa;3. con ordinanza del 30 giugno 2025, il Tribunale di Torino ha formulatoistanza di regolamento di competenza d’ufficio, ai sensi dell’art.45 cod. proc.civ., richiamando il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità,secondo cui, data la competenza funzionale e inderogabile del giudice che haemesso il provvedimento monitorio, nel giudizio di opposizione a decretoingiuntivo emesso dal Giudice di pace, ove l’opponente proponga domandariconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adìto,questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativaall’opposizione e rimettendo l’altra al Tribunale, il quale, in difetto, qualora glisia stata indebitamente rimessa l’intera causa, può richiedere, nei limititemporali fissati dall’art. 38 cod. proc. civ., il regolamento di competenza exart. 45 cod. proc. civ.;4. il Procuratore Generale, condividendo tali rilievi, ha domandato chesia dichiarata la competenza del Giudice di pace di Torino in ordine alla causaNumero registro generale 20076/2025A.C. 10/02/2026 Numero sezionale 530/2026r.g.n. 20076/2025 Numero di raccolta generale 8679/2026Pres.

FrascaData pubblicazione 07/04/2026Est.

Spazianidi opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza del Tribunale in ordinealla domanda riconvenzionale risarcitoria;la trattazione del regolamento è stata fissata in adunanza camerale;Considerato che:1. il conflitto di competenza elevato dal Tribunale di Torino èammissibile, atteso che il regolamento è stato tempestivamente richiesto, nonessendo maturata, nella fattispecie, la barriera preclusiva di cui all'art. 38,terzo comma, cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis,regola di cui deve comunque ribadirsi la portata generale (in tema, v., ex aliis,Cass. 29/08/2023, n. 25391);2. nel merito, l’istanza del Tribunale di Torino deve essere accolta, permodo che deve dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Torino aconoscere della causa di opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza delTribunale a conoscere della causa riconvenzionale introdotta dall’opponente;2.a. in premessa, va ricordato il consolidato principio per cui ilregolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio, ai sensi dell'art. 45cod. proc. civ., solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adìto equello ad quem, per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall’art.28 cod. proc. civ., mentre, ove si tratti di questione di competenza per valoreo territoriale derogabile, il regolamento è proponibile esclusivamente dalleparti, nella cui mancanza, se la causa sia stata tempestivamente riassunta intermini dinanzi all’altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primogiudice diventa incontestabile e vincolante per il secondo anche se questi laritenga eventualmente errata, sicché l’eventuale richiesta d’ufficio avanzatada quest’ultimo va dichiarata inammissibile (Cass. 25/02/2005, n. 4077;Cass.23/07/2010, n.17454; Cass. 16/07/2012, n. 12152; Cass. 06/11/2012,n. 19167; Cass. 10/07/2014, n. 15789; Cass. 19/01/2015, n. 728;Cass.22/07/2016, n. 15138; Cass., Sez.

Un., 18/01/2018, n. 1202; Cass.29/03/2023, n. 8891; Cass. 16/05/2023, n. 13413);Numero registro generale 20076/2025A.C. 10/02/2026 Numero sezionale 530/2026r.g.n. 20076/2025 Numero di raccolta generale 8679/2026Pres.

FrascaData pubblicazione 07/04/2026Est.

Spaziani2.b. ciò posto, deve osservarsi, in conformità con quanto esattamenteosservato dal Pubblico Ministero, che, in tema di opposizione a decretoingiuntivo, la competenza funzionale, attribuita dall’art.645 cod. proc. civ. algiudice che ha emesso il provvedimento, è inderogabile ed immodificabile,anche per ragioni di litispendenza, continenza e – per quel che specificamenteinteressa nella fattispecie – di connessione (ex multis, Cass. 05/08/2015, n.16454; Cass. 08/08/2017, n. 19738; Cass. 21/02/2022, n. 5560;17/03/2022, n. 8693; Cass. 05/12/2022, n. 35661);l’immodificabilità della competenza per ragioni di connessione (propriao impropria che sia), comporta che: i) se nel procedimento di opposizione adecreto ingiuntivo l’opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente ilimiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separarele due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l’altra algiudice superiore, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'interacausa, può richiedere, nei limiti temporali fissati dall'art. 38 cod. proc. civ., ilregolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ. (Cass., Sez.

Un.,18/07/2001, n. 9769; Cass. 19/02/2014, n. 3870; Cass.12/01/2015, n. 262;Cass.28/01/2019, n.2237; Cass. 02/03/2023, n. 6232; Cass. 15/05/2023, n.13267; Cass. 12/07/2024, n. 19240); ii) se vengono riunite due o più causedi opposizione a distinti decreti ingiuntivi pronunciati dallo stesso giudicecontro il medesimo soggetto e il cumulo delle domande ecceda la competenzaper valore del giudice adito, il giudice superiore cui sia stata rimessa l’interacausa ben può chiedere il regolamento di competenza a norma dell’art. 45cod. proc. civ., giacché la declaratoria di incompetenza per valore del primogiudice comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questionerelativa alla propria competenza funzionale ed inderogabile, determinandocosì i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza (Cass.18/05/2005, n. 10374); iii), infine se la riunione viene erroneamenteeffettuata con riguardo a due o più cause di opposizione a distinti decretiingiuntivi pronunciati da giudici diversi, la trasmissione dell’intera causa aduno di essi si traduce nuovamente in una menomazione della competenzaNumero registro generale 20076/2025A.C. 10/02/2026 Numero sezionale 530/2026r.g.n. 20076/2025 Numero di raccolta generale 8679/2026Pres.

FrascaData pubblicazione 07/04/2026Est.

Spazianifunzionale e inderogabile del giudice che se ne è spogliato, che va ripristinataall’esito del conflitto negativo di competenza legittimamente sollevatodall’altro giudice (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18876);2.c. la vicenda in esame si iscrive nella prima delle tre fattispecieprocessuali appena illustrate; pertanto, l’istanza di regolamento d’ufficiofondatamente proposta dal Tribunale di Torino deve essere accolta, con laconseguenza che va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Torino aconoscere della causa di opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza delTribunale a conoscere della causa riconvenzionale introdotta dall’opponente;3. non deve provvedersi sulle spese del regolamento, che è statoproposto ex officio dal giudice incompetente.

P.Q.MLa Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Torino aconoscere della causa di opposizione al decreto ingiuntivo e la competenza delTribunale di Torino a conoscere della causa riconvenzionale restitutoriaintrodotta dall’opponente; fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dallapubblicazione della presente ordinanza.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civiledella Corte di cassazione, in data 10 febbraio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] FRASCA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mbre 2025, nellacausa iscritta al n. 16596/2024 R.G. Tribunale di Torino, vertenteAurelio [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];-opponente a decreto ingiuntivo-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante;rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA];-opposta-udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio2026, dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto che sia dichiarata lacompetenza del Giudice di pace di Torino con riguardo alla causa diNumero registro generale 20076/2025A.C. 10/02/2026 Numero sezionale 530/2026r.g.n. 20076/2025 Numero di raccolta generale 8679/2026Pres. FrascaData pubblicazione 07/04/2026Est. Spazianiopposizione a decreto ingiuntivo e la competenza del Tribunale di Torino inordine alla domanda riconvenzionale proposta dall’opponente.Rilevato che:1. la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ottenne dal Giudice di pace di Torino unprovvedimento monitorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la sommadi Euro 2.413,38, oltre interessi e spese, sul presupposto del suoinadempimento ad un contratto di finanziamento;[OSCURATO:PERSONA] non solo oppose il decreto ingiuntivo, ma proposenei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. domanda riconvenzionale dicondanna alla restituzione della somma di Euro 5.487,20,2. il Giudice di pace, sull’assunto che il giudizio involgesse “l’interocontratto di finanziamento all’origine dell’opposto decreto ingiuntivo, il checomporta che il giudice debba indagare sulla validità del predetto contratto, ilcui valore di € 7.000,32, supera la competenza per valore del giudice adito almomento della domanda (pre riforma Cartabia)”, si dichiarò incompetente infavore del Tribunale, cui rimise l’intera causa;3. con ordinanza del 30 giugno 2025, il Tribunale di Torino ha formulatoistanza di regolamento di competenza d’ufficio, ai sensi dell’art.45 cod. proc.civ., richiamando il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità,secondo cui, data la competenza funzionale e inderogabile del giudice che haemesso il provvedimento monitorio, nel giudizio di opposizione a decretoingiuntivo emesso dal Giudice di pace, ove l’opponente proponga domandariconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adìto,questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativaall’opposizione e rimettendo l’altra al Tribunale, il quale, in difetto, qualora glisia stata indebitamente rimessa l’intera causa, può richiedere, nei limititemporali fissati dall’art. 38 cod. proc. civ., il regolamento di competenza exart. 45 cod. proc. civ.;4. il Procuratore Generale, condividendo tali rilievi, ha domandato chesia dichiarata la competenza del Giudice di pace di Torino in ordine alla causaNumero registro generale 20076/2025A.C. 10/02/2026 Numero sezionale 530/2026r.g.n. 20076/2025 Numero di raccolta generale 8679/2026Pres. FrascaData pubblicazione 07/04/2026Est. Spazianidi opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza del Tribunale in ordinealla domanda riconvenzionale risarcitoria;la trattazione del regolamento è stata fissata in adunanza camerale;Considerato che:1. il conflitto di competenza elevato dal Tribunale di Torino èammissibile, atteso che il regolamento è stato tempestivamente richiesto, nonessendo maturata, nella fattispecie, la barriera preclusiva di cui all'art. 38,terzo comma, cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis,regola di cui deve comunque ribadirsi la portata generale (in tema, v., ex aliis,Cass. 29/08/2023, n. 25391);2. nel merito, l’istanza del Tribunale di Torino deve essere accolta, permodo che deve dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Torino aconoscere della causa di opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza delTribunale a conoscere della causa riconvenzionale introdotta dall’opponente;2.a. in premessa, va ricordato il consolidato principio per cui ilregolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio, ai sensi dell'art. 45cod. proc. civ., solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adìto equello ad quem, per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall’art.28 cod. proc. civ., mentre, ove si tratti di questione di competenza per valoreo territoriale derogabile, il regolamento è proponibile esclusivamente dalleparti, nella cui mancanza, se la causa sia stata tempestivamente riassunta intermini dinanzi all’altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primogiudice diventa incontestabile e vincolante per il secondo anche se questi laritenga eventualmente errata, sicché l’eventuale richiesta d’ufficio avanzatada quest’ultimo va dichiarata inammissibile (Cass. 25/02/2005, n. 4077;Cass.23/07/2010, n.17454; Cass. 16/07/2012, n. 12152; Cass. 06/11/2012,n. 19167; Cass. 10/07/2014, n. 15789; Cass. 19/01/2015, n. 728;Cass.22/07/2016, n. 15138; Cass., Sez. Un., 18/01/2018, n. 1202; Cass.29/03/2023, n. 8891; Cass. 16/05/2023, n. 13413);Numero registro generale 20076/2025A.C. 10/02/2026 Numero sezionale 530/2026r.g.n. 20076/2025 Numero di raccolta generale 8679/2026Pres. FrascaData pubblicazione 07/04/2026Est. Spaziani2.b. ciò posto, deve osservarsi, in conformità con quanto esattamenteosservato dal Pubblico Ministero, che, in tema di opposizione a decretoingiuntivo, la competenza funzionale, attribuita dall’art.645 cod. proc. civ. algiudice che ha emesso il provvedimento, è inderogabile ed immodificabile,anche per ragioni di litispendenza, continenza e – per quel che specificamenteinteressa nella fattispecie – di connessione (ex multis, Cass. 05/08/2015, n.16454; Cass. 08/08/2017, n. 19738; Cass. 21/02/2022, n. 5560;17/03/2022, n. 8693; Cass. 05/12/2022, n. 35661);l’immodificabilità della competenza per ragioni di connessione (propriao impropria che sia), comporta che: i) se nel procedimento di opposizione adecreto ingiuntivo l’opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente ilimiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separarele due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l’altra algiudice superiore, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'interacausa, può richiedere, nei limiti temporali fissati dall'art. 38 cod. proc. civ., ilregolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un.,18/07/2001, n. 9769; Cass. 19/02/2014, n. 3870; Cass.12/01/2015, n. 262;Cass.28/01/2019, n.2237; Cass. 02/03/2023, n. 6232; Cass. 15/05/2023, n.13267; Cass. 12/07/2024, n. 19240); ii) se vengono riunite due o più causedi opposizione a distinti decreti ingiuntivi pronunciati dallo stesso giudicecontro il medesimo soggetto e il cumulo delle domande ecceda la competenzaper valore del giudice adito, il giudice superiore cui sia stata rimessa l’interacausa ben può chiedere il regolamento di competenza a norma dell’art. 45cod. proc. civ., giacché la declaratoria di incompetenza per valore del primogiudice comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questionerelativa alla propria competenza funzionale ed inderogabile, determinandocosì i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza (Cass.18/05/2005, n. 10374); iii), infine se la riunione viene erroneamenteeffettuata con riguardo a due o più cause di opposizione a distinti decretiingiuntivi pronunciati da giudici diversi, la trasmissione dell’intera causa aduno di essi si traduce nuovamente in una menomazione della competenzaNumero registro generale 20076/2025A.C. 10/02/2026 Numero sezionale 530/2026r.g.n. 20076/2025 Numero di raccolta generale 8679/2026Pres. FrascaData pubblicazione 07/04/2026Est. Spazianifunzionale e inderogabile del giudice che se ne è spogliato, che va ripristinataall’esito del conflitto negativo di competenza legittimamente sollevatodall’altro giudice (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18876);2.c. la vicenda in esame si iscrive nella prima delle tre fattispecieprocessuali appena illustrate; pertanto, l’istanza di regolamento d’ufficiofondatamente proposta dal Tribunale di Torino deve essere accolta, con laconseguenza che va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Torino aconoscere della causa di opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza delTribunale a conoscere della causa riconvenzionale introdotta dall’opponente;3. non deve provvedersi sulle spese del regolamento, che è statoproposto ex officio dal giudice incompetente. P.Q.MLa Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Torino aconoscere della causa di opposizione al decreto ingiuntivo e la competenza delTribunale di Torino a conoscere della causa riconvenzionale restitutoriaintrodotta dall’opponente; fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dallapubblicazione della presente ordinanza.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civiledella Corte di cassazione, in data 10 febbraio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] FRASCA
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