CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 maggio 2023
Cassazione n. 46865/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]7L [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata in data 8 maggio 2023, a norma dell'art. 309 cod. proc. pen, il Tribunale di Firenze, in riforma dell'ordinanza emessa in data 20 aprile 2023 dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di furto in abitazione e tentato furto in abitazione, con la misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre [OSCURATO:PERSONA], sita in via Rubiano n. 3 a Sarzana, con adozione del dispositivo di controllo a distanza del braccialetto elettronico, ai sensi dell'art.275 bis cod. proc. pen. Con la stessa ordinanza, il Tribunale ha mandato al [OSCURATO:PERSONA] di Sarzana di provvedere alla sollecita verifica in ordine alla idoneità del luogo di esecuzione della misura, in relazione alla installazione del dispositivo di controllo a distanza e, in caso di esito positivo di tale verifica, una volta acquisita la disponibilità del braccialetto elettronico, di coordinare le operazioni necessarie per dare corso alla effettiva esecuzione della misura disposta. Il Tribunale ha, altresì, disposto che, nel caso di esito negativo della verifica di idoneità o nel caso in cui l'imputato si fosse rifiutato di applicare il braccialetto, l'ordinanza non avrebbe dovuto avere esecuzione quanto alla misura con essa disposta degli arresti domiciliari e avrebbe dovuto proseguire la custodia cautelare in carcere. Con successiva ordinanza del 12 maggio 2023, il Tribunale ha dato atto che i Carabinieri avevano comunicato che l'abitazione della madre del ricorrente, sita in Sarzana, era in realtà una roulotte con bagno esterno posizionato a circa dieci metri e con cucina esterna posizionata a cinque metri: seppure era presente l'allaccio per l'energia elettrica, tenuto conto del raggio di azione del dispositivo di controllo, si sarebbero venute a creare delle vie di fuga tali da rendere inaffidabile il dispositivo per il luogo ove avrebbero dovuto essere eseguiti gli arresti domiciliari. Il Tribunale ha, indi, ritenuto che la verifica in ordine alla idoneità del luogo di esecuzione della misura, ai fini della installazione del dispositivo di controllo a distanza, avesse dato esito negativo e ha dichiarato la non esecutività dell'ordinanza del 9 maggio 2023 di sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico, con conseguente prosecuzione della custodia cautelare in carcere in atto. 2. Contro entrambe le ordinanze, la difesa del ricorrente ha proposto ricorso, formulando due motivi. Cn 2.1.Con il primo motivo, in relazione alla prima ordinanza, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 275, comma 2, cod. proc. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza dei c.d. arresti domiciliari semplici. Il difensore rileva che il Tribunale non avrebbe spiegato le ragioni per cui gli arresti domiciliari semplici . nop erano - adeguatL alla salvaguardia delle esigenze cautelari del caso concreto, tanto più che aveva anche dato atto di circostanze concrete, quali lo stato di incensuratezza, l'assenza di pendenze e la giovane età, che deponevano per un grado di esigenza cautelare non massimo. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe tenuto conto, nella valutazione delle esigenze, che il 'padre del ricorrente, indicato come soggetto promotore che aveva in qualche modo determinato il figlio al delitto, si trovava ristretto in carcere, con conseguente attenuazione del quantum di pericolosità. 2.2.Con il secondo motivo, in relazione alla seconda ordinanza, ha dedotto la violazione di legge ed in particolare dell'art. 275, comma 2, cod. proc. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza funzionale del braccialetto elettronico. Il difensore rileva che, a fronte della comunicazione dei Carabinieri per cui il dispositivo elettronico possedeva un raggio di azione limitato, sicché il luogo di esecuzione della misura domestica era inidoneo rispetto alla ubicazione dei locali, il Tribunale avrebbe potuto e dovuto vagliare le caratteristiche tecniche dei dispositivi elettronici e verificare quale fosse la gittata del braccialetto. 3AI Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo, attinente alla prima ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con il dispositivo del braccialetto elettronico, in luogo degli arresti domiciliari cd. semplici, è manifestamente infondato. 'L'art. 275 bis cod. proc. pen., introdotto con il d.I 24 novembre 2000 convertito nella legge 19 gennaio 2001 n. 4„ nella originaria formulazione così prevedeva: "nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria." L'art. 1 comma 1 lett. a) del dl. 23 dicembre 2013 n. :146, convertito con modificazioni. nella legge 21 febbraio 2014 n.104 ha sostituito le parole "se lo ritiene necessario" con le parole " salvo che le ritenga non necessarie". Prima della modifica legislativa, dunque, la misura degli arresti domiciliari, di regola, era adottata nella forma c.d. semplice, ovvero senza procedure di controllo e, nel caso in cui il giudice avesse ritenuto di prescrivere dette procedure, avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui erano necessarie. A seguito della modifica legislativa, invece, la misura degli arresti domiciliari deve essere disposta, di regola, con i presidi di controllo e il giudice potrà disporre la misura degli arresti donniciliari c.d. semplici, solo nell'ipotesi in cui ritenga detti presidi non necessari rispetto alle esigenze del caso concreto. In altre parole la misura degli arresti domiciliari è oggi ab origine presidiata e solo in via residuale semplice: gli arresti domiciliari devono ritenersi "ordinariamente" caratterizzati dall'imposizione del controllo elettronico che, quando non necessario, deve essere espressamente escluso (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016 - dep. 19/05/2016, Lovisi, Rv. 266651, § 3). Il Tribunale, dunque, nel caso di specie ha fatto corretta applicazione di tali principi e, nel sostituire la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, ha prescritto anche l'adozione dei presidi di sicurezza che di regola devono accedere a detta misura: contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il Tribunale non era tenuto a motivare in ordine alla prescrizione in esame, in quanto la norma nella attuale formulazione onera il giudcie di dare conto delle ragioni per cui ritenga di non adottare le procedure di controllo. Infine pacifico è che nessun rilievo possa assumere il trattamento cautelare dei coindagati: in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo (Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258). 3.11 secondo motivo, attinente alla seconda ordinanza con cui è stata dichiarata la non esecutività della prima e la prosecuzione della misura della custodia in carcere, è manifestamente infondato.Questa Corte ha già avuto modo di precisare che in tema di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, è legittimo il provvedimento con cui il giudice subordina la scarcerazione alla disponibilità ed alla possibilità di attivazione del c.d. braccialetto elettronico non sussistendo alcun "vulnus" ai principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost irt.qu anto . 1A. knossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza controllo elettronico a distanza dipende, comunque, dalla intensità delle esigenze cautelari e, pertanto, è ascrivibile alla persona dell'indagato (Sez. 2, n. 9487 del 04/11/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA]. 265897). Si è anche affermato che gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non costituiscono una nuova e autonoma misura cautelare, in quanto il mezzo tecnico previsto dall'art. 275 bis, cod. proc. pen., è strumento di controllo applicabile, nei casi previsti dal legislatore, alle misure cautelari esistenti a seguito di una specifica valutazione di adeguatezza operata dal giudice della cautela: il giudice investito da una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti donniciliari con il c.d. braccialetto elettronico o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la predetta misura, deve, preliminarmente, accertare la disponibilità del congegno elettronico presso la polizia giudiziaria e, in caso di esito negativo, dato atto della impossibilità di adottare tale modalità di controllo, valutare la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266650). [OSCURATO:PERSONA] è, dunque, in ogni caso, chiamato a valutare l'adeguatezza della misura anche presidiata dal controllo rispetto alle esigenze cautelari ritenute sussistenti nel caso concreto. L'ordinanza del Tribunale, nel prendere atto della inidoneità del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari in ragione .della dislocazione degli ambienti che rendeva impossibile la captazione del segnale da parte del dispositivo elettronico e della inadeguatezza della misura rispetto alla salvaguardia delle esigenze cautelari, non pare censurabile sotto alcun profilo. I giudici hanno preso atto della impossibilità di garantire il controllo in ragione del luogo di esecuzione della misura e conseguentemente hanno disposto la prosecuzione della misura originariamente disposta, confermando la primigenia valutazione in merito alla idoneità della sola misura detentiva alla salvaguardia delle esigenze nel caso concreto. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000), nonché la trasmissione alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen P.Q.N11. Dichiara il ricorso inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-te