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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 1965

Cassazione n. 33908/2025

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seguente ORDINANZA sul pre,„.•:),;o da: [OSCURATO:PERSONA] CpiR''.1IiT.E. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/01/1965 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso aie udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, diretti a contestare il giudizio di responsabilità e la denegata applicazione del 131-bis non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, sia in relazione alla puntuale individuazione dei tratti costitutivi tipici del reato ex art 341- bigascritto al ricorrente, sia nel dare immediato riscontro giustificativo al disvalore oggettivo della condotta, ritenuto ostativo rispetto alla causa di non punibilità rivendicata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 luglio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul pre,„.•:),;o da: [OSCURATO:PERSONA] CpiR''.1IiT.E. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/01/1965 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso aie udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, diretti a contestare il giudizio di responsabilità e la denegata applicazione del 131-bis non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, sia in relazione alla puntuale individuazione dei tratti costitutivi tipici del reato ex art 341- bigascritto al ricorrente, sia nel dare immediato riscontro giustificativo al disvalore oggettivo della condotta, ritenuto ostativo rispetto alla causa di non punibilità rivendicata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.
Sentenza Cassazione n. 33908/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris