CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 maggio 2021
Cassazione n. 36653/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10999-2019 proposto da: 2021 [OSCURATO:PERSONA] 3, in persona 1571 del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 73 [OSCURATO:PERSONA], pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro • [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, pec: pnoe @ordineavvoca iroma.orq - controricorrente - avverso la sentenza n. 7794/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:PERSONA] srl, struttura in regime di accreditamento provvisorio, intimò con decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 3 (ex [OSCURATO:PERSONA] D) il pagamento dell'importo complessivo di C 69.122,25 in ordine alle prestazioni rese dalla struttura nell'anno 2007, oltre interessi. [OSCURATO:PERSONA] 3 propose opposizione contestando la fondatezza del credito azionato per avvenuto superamento del bugdet e per aver compreso nel conteggio la quota fissa di C 10 per ogni utente prevista dalla L. Finanziaria n.296/2006. Quantificò l'importo dovuto alla struttura nella minor somma di C 22.072,31. 2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 23537 del 2013, condannò la [OSCURATO:PERSONA] 3 al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di cui al monitorio di C 69.122,25 oltre interessi legali, e la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 7794 del 2018, ha rigettato l'appello, sia evidenziando che il giudice amministrativo aveva annullato la delibera contenente i limiti di budget sia richiamando una propria precedente pronuncia del tutto sovrapponibile alla presente fattispecie, con la quale aveva ritenuto che il mancato versamento,ada parte della struttura privata alla Regione Lazio delle somme introitate dai privat non fosse rilevante essendo state le stesse già conteggiate e defalcate dal totale del credito. LJ 3. Avverso tale sentenza, che ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] 3 17 ' spese, la soccombente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] srl con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis, co. 1, c.p.c. in vista della quale parte resistente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso("Errata interpretazione ed applicazione dell'art. 6 quater, co. 2 L. n. 17 del 2007") la Asl ricorrente censura la sentenza per non aver, a suo dire, compreso le modalità seguite per la corresponsione della quota fissa. Ad avviso della ricorrente gli importi delle prestazioni erogate sarebbero liquidati dalla Asl a fronte dell'emissione di fattura corrispondente al 90 % delle prestazioni rese, mentre il residuo 10% sarebbe oggetto di conguaglio a fine anno. Nel caso in esame la struttura privata avrebbe percepito dai privati l'importo corrispondente alla quota fissa del 10°/o ma non avrebbe provveduto a versare la somma alla Regione Lazio di guisa che, in sede di conguaglio, sullo stesso importo si sarebbe generata una duplicazione di somme a favore della struttura. Questa modalità si porrebbe in contrasto con quanto disposto dall'art. 6 quater co. 2 L. n. 17 del 26/2/2007 secondo il quale la quota fissa è una misura di partecipazione del cittadino al costo delle prestazioni sanitarie e l'emissione di fattura al netto della suddetta quota non attesta che la struttura accreditata non l'abbia incassata perché quest'ultima ne effettua la fatturazione direttamente all'utente. 1.1 II motivo è inammissibile perché non attinge una delle autonome rationes decidendi della impugnata sentenza la quale ha espressamente dato conto del fatto che, avendo il giudice amministrativo annullato il tetto di spesa (budget) per l'anno 2007, la struttura avrebbe addirittura avuto diritto ad un importo superiore a quello richiesto con il decreto ingiuntivo. Non essendo stata tale ratio decidendi impugnata, vale il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale l'omessa impugnazione di una ratio decidendi rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa all'altra (Cass., n. 7575 del 18/3/2019, Cass., n. 5333 del 22/2/2019). In secondo luogo, avendo la Corte d'Appello fatto espresso rinvio, ai sensi dell'art. 118 c.p.c. co. 1 disp. att., ad un proprio precedente reso in controversia del tutto analoga alla presente, la ricorrente avrebbe avuto il preciso onere di esaminare le argomentazioni contenute nel richiamato precedente per verificare la sovrapponibilità dei due casi, onere al quale non ha ottemperato con ciò ponendosi in contrasto con quanto statuito da questa Corte che richiede, nel caso del richiamo da parte della Corte di merito ad un proprio precedente, ai fini della specificità della censura, l'esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione" (Cass., 6/9/2016 n. 17640; Cass., 5, n. 2861 del 31/1/2019). 2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc.- la [OSCURATO:PERSONA] 3 censura la sentenza per violazione delle norme sul riparto dell'onere probatorio affermando che mentre essa Asl avrebbe ottemperato all'onere su di sé incombente dimostrando che, nella cifra indicata in fattura, non era ricompreso l'importo della quota fissa non riversata alla Regione Lazio, la [OSCURATO:PERSONA] srl non avrebbe sufficientemente provato la consistenza del proprio credito, e non avrebbe dato prova di aver riversato alla Asl anche l'importo del 10%. (2-4 .t>321A j./C t/' j-de LP, 3 (,;"-k -C/ 2.1 Il motivo è inammissibile perché( la violazione dell'art. 2697 c.c. è ' configurabile solo nell'ipotesi in cui il Giudice abbia attribuito l'onere della prova V ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto sulle prove proposte dalle parti giungendo ad attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (sindacabile quest'ultima, in sede di legittimità, entro i limiti di cui all'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.) (Cass., 3, n. 13395 del 29/5/2018; Cass., 6-3, n. 18092 del 31/8/2020). 'Nel caso di specie, premesso che l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del credito azionato in via monitoria spettava alla [OSCURATO:PERSONA] srl, il giudice di merito non ha affatto operato un'indebita inversione di tale onere, 'trasferendolo sull'[OSCURATO:PERSONA] ma ha, viceversa, ritenuto che lo stesso fosse stato debitamente assolto dalla struttura con la documentazione versata in atti, mentre la produzione documentale dell'Azienda è stata ritenuta non probante per la tesi da quest'ultima avanzata. 3. Conclusivamente il ricorso C? dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 5.200 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Ci