CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 07360/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. r [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 14 novembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Brescia respingeva l'istanza di concessione dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che erano stati richiesti congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA]. Tali misure alternative erano state richieste congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena di un anno, dieci mesi e venticinque giorni di reclusione, che gli era stata irrogata con sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona il 6 dicembre 2018, divenuta irrevocabile il 29 novembre 2019. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, con richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, articolando un'unica censura difensiva. Con tale doglianza, in particolare, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Brescia, un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del progetto rieducativo proposto nell'interesse del condannato, che veniva valutato negativamente sulla base della sola informativa trasmessa dai Carabinieri della Stazione di Travagliato il 20 maggio 2024, nonostante fosse trascorso un lasso di tempo consistente dal deposito dell'istanza di concessione delle misure alternative controverse. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una rivalutazione dei presupposti fattuali per la concessione dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Brescia in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di Makdad, che correlava al progetto rieducativo posto a sostegno dell'istanza di concessione dei benefici penitenziari della detenzione domiciliare e dell'affidamento in prova al servizio sociale oggetto di vaglio giurisdizionale. Si evidenziava, in proposito, che, dall'informativa trasmessa dai Carabinieri della Stazione di Travagliato il 20 maggio 2024, emergeva che nel domicilio eletto, indicato in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 93 - indicato nella sua istanza di concessione delle misure alternative in esame, risultavano risiedere soggetti con cui il ricorrente non intratteneva rapporti; mentre, il ricorrente risultava domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 43 dello stesso Comune bresciano. Si evidenziava, al contempo, che [OSCURATO:PERSONA], che, secondo l'istante, avrebbe dovuto ospitarlo, aveva dichiarato ai Carabinieri della Stazione di Travagliato, incaricati dal Tribunale di sorveglianza di Brescia di compiere le verifiche del caso, di non essere assolutamente disposto ad accoglierlo presso la sua abitazione. Si riferiva, in particolare, a pagina 2 del provvedimento impugnato che Aouad, debitamente compulsato, rispondeva «di non avere più rapporti con Makdad da anni e di non essere assolutamente disposto ad ospitarlo». Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, pertanto, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti del ricorrente su una valutazione complessiva della progetto rieducativo allegato alle istanze di concessione dei benefici penitenziari della detenzione domiciliare e dell'affidamento in prova al servizio sociale, ritenuto, per le ragioni esposte, inadeguato. Non può, in proposito, non rilevarsi che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti, pienamente rispettato nel caso di Makdad, il principio secondo cui, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari richiesti. Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di rieducazione concretamente seguito dall'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Brescia, si esprimeva, correttamente, in termini negativi (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 - 01). 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila