CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31280/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 gennaio 1967 avverso la sentenza n. 8403/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 23 dicembre 2021 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 12 luglio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo B), con rideterminazione della pena per il residuo reato; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 23 dicembre 2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per due truffe ai danni, l'una, di [OSCURATO:PERSONA] (capo A), e, l'altra, di [OSCURATO:PERSONA] (capo B). t Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, per non essere entrambi i reati stati qualificati ai sensi dell'art. 641 cod. pen. La Corte d'appello avrebbe ritenuto sussistente il reato di truffa di cui al capo B), nonostante non vi fosse stata una simulazione di circostanze e condizioni non vere, create artificiale artificiosamente dall'imputato. Nel caso in esame, vi sarebbe stata solo la dissimulazione dello stato di insolvenza, preordinata dal proposito di non adempiere. Inoltre, sempre con riferimento al reato di cui al capo B), difetterebbe il danno patrimoniale a fronte dell'avvenuto pagamento delle somme indicate negli assegni. Quanto alla truffa di cui al capo A), il dolo sarebbe escluso dall'avere l'imputato consegnato gli assegni alla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 La Corte d'appello ha confermato la condanna dell'imputato per la truffa di cui al capo A), essendo emerso dalla deposizione della persona offesa, riscontrata da un altro teste, che l'imputato, prospettando falsamente a [OSCURATO:PERSONA] l'assunzione lavorativa presso la sua azienda con la mansione di autista, si era fatto consegnare dalla persona offesa la somma di euro 1.7450,00 per l'acquisto di una macchina da utilizzare asseritamente per la consegna dei libri. Era emerso, inoltre, che l'imputato, dopo avere incassato il denaro, si era reso irreperibile, così procurandosi l'ingiusto profitto. La menzionata Corte ha confermato anche la condanna per la truffa di cui al capo B), avendo [OSCURATO:PERSONA], titolare di un centro di scommesse sportive, riferito che l'imputato, frequentatore del centro, era solito pagare in contanti o con assegni ma nel maggio 2015 aveva effettuato il pagamento delle scommesse con due assegni, non andati a buon fine, poi pagati dalla firmataria degli assegni, che aveva affermato di essere stata raggirata dall'imputato e di avere provveduto al pagamento al fine di evitare il protesto. Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che correttamente la Corte d'Appello di Milano ha inquadrato i fatti nello schema della truffa anziché ai sensi dell'art. 641 cod. pen. L'invocata derubricazione è, infatti, manifestamente infondata solo che si rammenti il discrimine tra il delitto previsto dall'art. 640 e quello di cui all'art.641 cod. pen., che - come costantemente affermato da questa Corte - è da ravvisare nel fatto che nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente (Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Rv. 282174; Sez. 7, n. 16723 del 13/01/2015, Rv. 263360; Sez. 2, n. 45096 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 245695). Nelle condotte consumate dall'imputato, come si è visto, la frode si è attuata non già nel dissimulare il proprio stato di insolvenza ma, da un lato, raggirando [OSCURATO:PERSONA] sulla possibilità di assumerlo come autista, e, dall'altro, creando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'apparenza di essere solvente. Giova ricordare che questa Corte (Sez. 2, n. 10850 del 20/2/2014, Rv. 259427; Sez. 2, n. 46890 del 6/12/2011, Rv. 251452) ha già avuto modo di affermare che il semplice pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura non è sufficiente a costituire, di regola, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo e a indurre alla conclusione del contratto, ma concorre a realizzare la materialità del delitto di truffa quando sia accompagnato da un "quid pluris", da un malizioso comportamento dell'agente, da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sull'apparente onestà delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamento degli assegni. Ciò è quanto accaduto nel caso in esame, in cui l'imputato, frequentatore del centro, pagando sempre regolarmente le scommesse effettuate prima di quelle oggetto del reato di cui al capo B), aveva creato nella vittima il ragionevole affidamento sull'apparente onestà delle sue intenzioni e sul regolare pagamento degli assegni, risultati invece protestati. 1.2 La ritenuta sussistenza del reato di truffa di cui al capo B) non è smentita dall'avere la firmataria degli assegni provveduto al pagamento degli stessi assegni. Il reato, infatti, si è perfezionato allorquando l'imputato ha effettuato il pagamento delle scommesse con assegni inesigibili, così che il successivo pagamento da parte della donna si colloca in un momento successivo alla consumazione del reato. 1.3 Non coglie nel segno nemmeno il rilievo difensivo sulla consegna degli assegni di cui al capo A) alla persona offesa, non ravvisandosi profili di illogicità nell'avere la Corte territoriale ritenuto - quanto al reato di cui al capo A) - che il mancato incasso degli assegni, consegnati dall'imputato alla persona offesa e protestati, evidenziava il difetto dell'intenzione, in capo all'imputato, di restituire la somma ricevuta. 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. / P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in