CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 34850/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di AvellinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LUCA TAMPIERIche ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Avellino ha rigettatol’istanza di riesame, proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto disequestro probatorio emesso dal pubblico ministero in data 10/12/25, il quale faseguito ad annullamento, disposto dal medesimo Tribunale in data 09/12/2025, delprecedente decreto di sequestro probatorio, in ragione della ravvisata carenza dimotivazione in punto di periculum in mora e di mancata indicazione dei criteri diselezione del materiale informatico, nonché dei tempi dell’attività di indagine.2. Il 14/112025, personale della polizia giudiziaria, nel corso di attività finalizzataall'accesso alla sala colloqui del carcere di Avellino, a seguito di alert del caneantidroga, sottoponeva a controllo la prevenuta che si stava recando in visita al maritodetenuto, rinvenendo sulla persona della stessa un involucro in cellophane contenentehashish e marijuana. [OSCURATO:PERSONA] rendeva spontanee dichiarazioni riferendo di averricevuto una telefonata da persona sconosciuta che le diceva di recarsi alla stazione diSarno per prendere un pacchetto che avrebbe poi dovuto portare in carcere al marito.Sulla scorta di quanto riferito nell'immediatezza, la p.g. riteneva necessario procedereal sequestro probatorio ex art. 354 cod. proc. pen., eseguito il 14/11/2025, di alcunisupporti informatici in uso all'indagata.3. Avverso il ‘nuovo’ decreto di sequestro del 10/12/25 ha proposto ricorso ildifensore dell’indagata che articola tre motivi con cui deduce:3.1. Violazione di legge per illegittimità della reiterazione del sequestro in elusionedel giudicato cautelare. In specie, si lamenta la mancata restituzione dei beni oggettodi sequestro, atteso che il menzionato annullamento da parte del Tribunale del riesameavrebbe travolto ex tunc il vincolo reale, con conseguente obbligo di immediatarestituzione. Si evidenzia che il pubblico ministero non solo non provvedeva allarestituzione ma emetteva un nuovo decreto di sequestro mentre erano in corso leoperazioni tecniche di analisi, basate sul titolo annullato. Tali attività, essendo stateavviate e proseguite sulla base di un titolo cautelare caducato, sarebbero daconsiderarsi illegittime e i loro risultati inutilizzabili;3.2. Erronea applicazione dell'art. 253 cod. proc. pen. e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione ai principi di proporzionalità, adeguatezza e pertinenza. Ilprovvedimento impugnato presenterebbe i medesimi vizi del precedente. Si lamentaanche il carattere meramente esplorativo del sequestro in questione, volto a ricercareprove a carico di terzi;3.3. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione allamancata indicazione di un termine di durata del vincolo.4. Nelle proprie conclusioni scritte, il Procuratore generale presso questa SupremaCorte ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.5. È pervenuta memoria scritta del difensore dell’imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA]Laudisio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.2. Il primo motivo è privo di pregio. La giurisprudenza di legittimità ha affermato ilprincipio secondo cui è legittima l'emissione di un provvedimento di sequestro,preventivo o probatorio, dopo che un primo analogo provvedimento sia stato revocato,vertendosi in ipotesi di provvedimenti reiterabili ed autonomi l'uno dall'altro, purché -come nel caso di specie - la revoca intervenuta in sede di riesame o di appello siabasata su profili formali e/o processuali e non sulla insussistenza del fumus delicti(Sez. 3, n. 29975 del 08/05/2014, Betti, Rv. 259944: fattispecie in cui la Corte haritenuto legittimo il decreto di sequestro probatorio emesso dal p.m. nonostante unprecedente provvedimento avente analogo contenuto fosse stato annullato per carenzadi motivazione). Parimenti, in tema di sequestro, l'omessa immediata restituzione dellecose sequestrate a seguito di annullamento da parte del Tribunale del riesame delrelativo provvedimento di sequestro, non è sanzionata da alcuna norma processuale,per cui, in base al principio di tassatività delle nullità, non è ravvisabile alcuna ipotesidi nullità nel caso in cui il pubblico ministero trattenga la documentazione sequestrataed emetta, sulla base del suo esame, un nuovo e diverso provvedimento di sequestrodei medesimi beni (Sez. 3, n. 21318 del 17/04/2002, Pavirani, Rv. 222134). Ladoglianza, peraltro, non è sorretta da interesse, atteso che l’eventuale restituzione nonavrebbe comunque precluso l’emissione del secondo decreto di sequestro, intervenutain un lasso di tempo assai breve.Il secondo motivo è manifestamente infondato. Nel provvedimento impugnato e neldecreto di sequestro probatorio sono analiticamente illustrate le ragioni del vincolo,anche con riferimento alle dichiarazioni rese dalla stessa indagata al momento in cuiveniva rinvenuta sulla sua persona sostanza stupefacente, circostanza da cui ècongruamente derivata l'esigenza di verificare chi le avesse fornito la droga daintrodurre in carcere e di individuare eventuali correi; alla medesima stregua, il decretodi sequestro ha specificatamente indicato il materiale informatico selezionato su cuieffettuare accertamenti. In sostanza, risulta adeguatamente motivato il profilo diproporzionalità e adeguatezza con riguardo alle indagini da compiere, dovendosi sulpunto ricordare che non è sindacabile nella presente sede il vizio di motivazione, senon per assenza della stessa o per sua totale apparenza, eventualità del tuttoinsussistente nel caso che occupa.Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Invero in tema disequestro probatorio, ove il vincolo abbia ad oggetto dati contenuti in dispositiviinformatici o telematici, la necessità di garantirne la proporzionalità non impone chesia indicato, già nel decreto dispositivo, il termine esatto della sua durata o che sianoprefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delleoperazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il pubblicoministero in grado di prevederli nella fase genetica, sussistendo il rischio di penalizzare,in modo eccessivo, l'accertamento dei reati e potendo il titolare dei beni contestare,anche successivamente, l'eccessiva durata del termine fissato mediante istanza direstituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto di rigettodavanti all'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, PMT C/ DiDomenico, Rv. 289205).3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 20 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]