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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 48522/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A. che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. uditi i difensori: - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PARMA, anche in sostituzione del codifensore [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per la conferma della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso, depositando nomina ex art. 102 cpp, conclusioni e nota spese. - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ANCONA, anche in sostituzione per delega orale del codifensore [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento depositando memoria difensiva di resplica ex art. 611 c.p.p. \42? [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], insieme ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- liano, veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per rispondere del reato p. e p. dagli artt. 40 cpv, 81 comma 1, 113, 449 (in relazione al 434) e 589 cod. pen. perché nelle rispettive qualità il Petrolini di liquidatore pro tempore della impresa fornitrice del gas [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il Parma di titolare pro tempore della impresa [OSCURATO:PERSONA] a cui la [OSCURATO:PERSONA] affidava la fornitura di gpl, e il tarozzi di dipendente incaricato della ditta di Autotrasporti che si occupava del trasporto e del travaso relativi all'impianto da cui scaturiva l'esplosione e il conse- guente crollo, in cooperazione colposa, cagionavano per colpa il crollo dell'immo- bile sito in via Statutaria n.2, disastro determinatosi a seguito di una esplosione da fuga di gas che procurava il decesso di [OSCURATO:PERSONA], il quale si era recato in garage ed aveva acceso la luce innescando la nube tornante del gas di gpl con- centratasi per le condotte di seguito descritte Secondo la prospettazione accusatoria il predetto disastro e la morte del Ca- tozzi sarebbero stati, in particolare, cagionati da Petrolini, Parma e Tarozzi, se- condo la articolazione del capo di imputazione, sia per colpa generica, in quanto non avevano correttamente scelto, formato e vigilato sui comportamenti dei sog- getti delegati alla fornitura mediante trasporto e travaso del gas, alla verifica dei rispetti alle norme dell'impianto di stoccaggio ed erogazione, omettendo così di verificare che l'impianto fosse a norma, sia sotto il profilo della colpa specifica per non avere osservato le prescrizioni cautelari riportate nelle norme richiamate in imputazione.

Si procedeva previa costituzione di parte civile delle persone danneggiate Mo- nica Catozzi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, con sentenza del 26/11/2013 assolveva gli imputati dal reato loro ascritto perché il fatto non sus- siste.

La Corte di Appello di Bologna, pronunciando sull'appello delle costituite parti civili, con sentenza del 19/11/2021, in parziale riforma della impugnata sen- tenza, ha dichiarato la responsabilità civile degli imputati e ha rimesso al separato giudizio civile per la liquidazione del danno.

Ha condannato, inoltre, gli imputati in solido tra loro al pagamento in favore di ciascuna delle parti civili costituite di una provvisionale liquidata in euro 30.000 e alla rifusione delle spese legali alle parti civili, con conferma nel resto.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Vengono impugnati i seguenti capi della sentenza, nello specifico in relazione ai punti indicati:

1. Affermazione della responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ai soli ef- fetti civili, per il reato di cui agli artt. 40 cpv., 81, comma 1, 113, 449 (in relazione all'art. 434) e 589 c.p., per la ritenuta integrazione della fattispecie attraverso l'asserita omessa manutenzione del riduttore di secondo stadio dell'impianto di distribuzione del gas; estensione del perimetro dell'obbligo di controllo e di manu- tenzione del fornitore di gpl anche alla componentistica accessoria del serbatoio.

2. Sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva ascritta al Petrolini di aver consentito il riempimento del serbatoio in assenza delle certificazioni pre- viste dalla legge e l'evento del reato, come descritto in imputazione.

3. Sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo all'odierno ricor- rente rispetto all'attività di riempimento del serbatoio svolta dal coimputato Ta- rozzi, autista della ditta Parma autotrasporti, a cui era affidata la fornitura di GPL presso l'utente finale Catozzi.

Con il primo motivo si lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illo- gicità della motivazione in ordine agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., nonché all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 40 cpv, 81, comma 1, 113, 449 (in relazione all'art. 434) e 589 c.p.; inosservanza da parte del giudice dell'appello dell'obbligo di motivazione rafforzata richiesto in caso di riforma della decisione assolutoria di primo grado; travisamento della prova; con- traddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata indi- viduazione del nesso causale tra la condotta omissiva contestata e l'evento.

In particolare, si lamenta che la Corte di appello avrebbe errato nel non con- siderare che l'esplosione avvenne a causa di un difetto di tenuta del riduttore di secondo stadio, installato da un soggetto terzo rispetto alla ditta fornitrice, incari- cato dagli utenti stessi al momento in cui, ricevuto il serbatoio in comodato, si era reso necessario allacciare l'impianto al riscaldamento domestico.

Nessun obbligo di controllo, dunque, gravava sulla ditta fornitrice, tanto più che i giudici avrebbero del tutto trascurato la relazione tecnica di parte dell'ing.

Leoniddi sulla quale si era per altro formato il convincimento assolutorio dei giudici di primo grado.

Del tutto sbrigativo sarebbe stato poi il riferimento alle dichiarazioni dei testi escussi le cui dichiarazioni erano senz'altro favorevoli alla tesi del ricorrente.

Ricorda il ricorrente che il decesso del Catozzi è avvenuto in seguito all'esplo- sione ed al crollo della propria abitazione, causata da una saturazione di gas nel locale garage, adibito a laboratorio di tappezzeria, collocato a distanza e ad una quota inferiore rispetto al vano sottoscala dove era allocata la caldaia per il riscal- damento.

In particolare, la dispersione del gas che ha provocato l'esplosione sa- rebbe avvenuta, con accertamento peraltro non univoco, in conseguenza di un difetto di tenuta del "riduttore di secondo stadio", collocato a valle del "riduttore di primo stadio" e che adduce il gas gpl dall'impianto alla utenza costituita dalla caldaia per uso domestico, riducendo la pressione a quella di esercizio richiesta dalla stessa.

Detto accessorio si trovava ubicato in un pozzetto a valle dell'impianto costituito dal serbatoio e dal riduttore di primo stadio su di esso posizionato ed era stato installato da soggetto terzo rispetto alla ditta fornitrice di gas (presumibil- mente un idraulico di fiducia dei coniugi Catozzi e Beltrami), incaricato dagli utenti stessi al momento in cui, ricevuto il serbatoio in comodato d'uso gratuito dalla fornitrice di gas, si era reso necessario provvedere l'allaccio dello stesso all'im- pianto di riscaldamento domestico.

Già da tali considerazioni, si evincerebbe con chiarezza come il serbatoio di gpl, costituito dalla sola cisterna da rifornire e dal riduttore di primo stadio sullo stesso posizionato, sia l'unica strumentazione su cui grava l'obbligo di controllo del fornitore di gas, esulando dal perimetro dei doveri manutentivi di costui quelli relativi alle strumentazioni accessorie delle utenze che rimangono in capo agli utenti.

Ebbene, secondo quanto ritenuto dal giudice di prime cure (il richiamo è a pag. 10 della sentenza di primo grado), spettava contrattualmente in via esclusiva all'utente della fornitura la manutenzione dell'impianto che dal serbatoio conduce all'utenza domestica, in cui è ricompreso il riduttore di secondo stadio, non sussi- stendo in relazione a tale accessorio alcun dovere di garanzia in capo all'imputato.

Per il ricorrente il vizio di illogicità della motivazione fornita sul punto dalla Corte territoriale, che opererebbe un riferimento sbrigativo ed essenziale in ordine alle dichiarazioni dei testi presenti in atti, sì da disattenderle attraverso una lettura laconica del quadro normativo in materia e sulla scorta dell'assenza di certificazioni a corredo della realizzazione e manutenzione del riduttore di secondo stadio; as- senza di certificazioni, peraltro, che certamente non si pone in rapporto causale con l'evento del reato contestato.

Tale opzione decisoria, connotata da una erronea e manchevole valutazione integrale delle evidenze probatorie, che si è riflessa sulla coerenza dell'apparato motivazionale, viene ritenuta censurabile dal ricorrente, non avendo la pronuncia impugnata ad avviso dello stesso fatto applicazione del criterio che doveva guidare il Giudice nel rendere una motivazione rafforzata a sostegno della propria decisione a giustificazione della difforme conclusione adottata; ne consegue che la sentenza impugnata dovrà essere annullata Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, nella duplice prospettiva della violazione di legge e del travisamento della prova, l'errore commesso dalla Corte emiliana che avrebbe trascurato che nel contratto avente ad oggetto la conces- sione in comodato del serbatoio era stata pattuita una clausola che poneva a carico del comodatario la manutenzione dell'impianto, sicché il distributore non aveva altri obblighi se non quello di rifornire il serbatoio, tanto più che, interpretando il quadro normativo di riferimento, ciò sarebbe avvenuto conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 10 del d.lgs. n. 32 del 1998.

Tale norma, poi, nulla aggiungerebbe in relazione agli accessori di collegamento collocati a valle del ser- batoio, sicché se da un lato la manutenzione e certificazione da parte del distribu- tore doveva riguardare per legge solo i serbatoi, dall'altro l'utente aveva esonerato la controparte da ogni responsabilità a riguardo.

Con il terzo motivo il ricorrente si sofferma, nella prospettiva della violazione di legge e del difetto di motivazione, sull'asserita inesistenza del nesso causale, tornando ad evidenziare come l'evento si sia verificato non a causa della cattiva manutenzione del serbatoio, unico elemento sottoposto ai poteri di controllo del distributore, ma a causa di un accessorio collocato nel c.d. secondo stadio, sotto la diretta responsabilità dell'utente.

Con il quarto motivo , sempre sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia ascritto alla responsabilità colposa dell'imputato anche specifici fatti contestati al dipendente di altra ditta incaricata di provvedere in concreto al rifornimento.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

In data 17/2/2023 sono stati depositati motivi aggiunti ai sensi degli artt.585 co. 4 e 611 cod. proc. pen. a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente con cui si lamenta la mancata rinnovazione dell'i- struttoria dibattimentale nel giudizio di appello e l'inosservanza della disciplina di cui all'art. 603 cod. proc. pen.

Si lamentano violazione, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 603, commi 3 e 3-bis cod. proc. pen., in ordine all'affermazione della responsabilità, ai fini civili, per il reato di cui agli artt. 40 cpv, 81, comma 1, 113, 449 (in relazione all'art. 434 e 589 cod. pen.

Ci si duole che la Corte di Appello di Bologna abbia riformato la pronuncia assolutoria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - impugnata soltanto dalle parti civili costituite -, fondando la propria decisione esclusivamente su una diversa valuta- zione delle prove dichiarative assunte nel dibattimento di primo grado, senza tut- tavia procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.Ci si duole che la Corte di Appello di Bologna abbia disatteso l'approdo asso- lutorio di prime cure, con una pronuncia certamente censurabile, poiché ha rifor- mato il giudizio liberatorio di primo grado, sulla base di una diversa valutazione delle prove dichiarative ritenute decisive in primo grado, senza procedere alla pre- via rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in palese contrasto con quanto af- fermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 22065/2021, ove si legge che «il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova di- chiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione di- battimentale, anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art.603 cod. proc. pen., ad opera dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103».

In proposito, è assunto incontroverso nella giurisprudenza di legittimità che l'obbligo di rinnovazione istruttoria, che discende dalla disposizione normativa di cui all'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 58, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103), concernente i casi in cui l'appello è proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], vada ritenuto applicabile anche al caso in cui il rovesciamento della decisione sia stato sollecitato nella prospettiva degli interessi civili, a seguito dell'impugnazione della parte civile, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27620 del 28 aprile 2016, Dasgupta.

Dunque, alla luce di tali superiori insegnamenti, apparirebbe evidente come la Corte territoriale abbia violato il consolidato orientamento giurisprudenziale se- condo il quale, anche in caso di impugnazione della sola parte civile, il giudice del gravame che intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione è tenuto a rinnovare le prove dichiarative incidenti in maniera decisiva sulla decisione.

Ne consegue che, anche per tali ragioni, unitamente a quanto già dedotto ed 1, articolato con i motiviWicorso per cassazione proposto da questa difesa, la sen- tenza impugnata dovrà essere annullata, dovendosi disporre la rinnovazione ad opera del giudice dell'appello delle prove dichiarative qui sopra richiamate. - Pertanto, il ricorrente chiede annullarsi, con o senza rinvio, con ogni conse- guente effetto di ragione e di legge, la sentenza impugnata.

3. Il PG in data 2/10/2023 ha depositato una memoria scritta con cui ha anticipato le proprie conclusioni e in data 19/10/2023 è stata depositata memo- ria scritta a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Belli che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di natura procedurale sopra illustrati sono fondati ed assorbenti rispetto alle altre doglianze proposte.2.

Ed invero, in punto di procedura, fondata ed assorbente è la doglianza per cui la Corte emiliana, nel ribaltare la pronuncia assolutoria di primo grado, proce- dendo ad una rivalutazione in distonia con le dichiarazioni testimoniali su cui il giudice di primo grado aveva fondato la propria pronuncia (e, in particolare, con quelle dei testi Piva, Petrolini e Pianon), abbia ritenuto di non dover riassumere la prova dichiarativa.

Ciò venendo a confliggere con il dictum delle Sezioni Unite secondo cui il giu- dice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del co. 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02).

Già precedentemente all'introduzione della nuova norma, peraltro, questa Corte di legittimità aveva chiarito che la necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiara- tiva nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso ap- prezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale: a) per il testi- mone "puro"; b) per quello c.d. assistito; c) per il coimputato in procedimento connesso; d) per il coimputato nello stesso procedimento (fermo restando che, in questi ultimi due casi, l'eventuale rifiuto di sottoporsi all'esame non potrà compor- tare conseguenze pregiudizievoli per l'imputato); e) per il soggetto "vulnerabile" (salva la valutazione del giudice sulla indefettibile necessità di sottoporre il sog- getto debole, sia pure con le dovute cautele, ad un ulteriore stress); f) per l'impu- tato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria", dal cui rifiuto non potrebbe, tuttavia, conseguire alcuna preclusione all'accoglimento della impugnazione (Sez.

U., n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267488).

3. Nel provvedimento impugnato, inoltre, manca in ogni caso la c.d. motiva- zione rafforzata.

La decisione del giudice di primo grado era assunta sulla scorta di una artico- lata e ponderata valutazione del quadro istruttorio tenuto in considerazione nella sua ampiezza; in particolare, sulla scorta delle testimonianze in atti fornite dai testi escussi in dibattimento, della Relazione di consulenza tecnica del consulente tecnico di parte, Ing. [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (in atti) e dell'interpretazione delle norme tecniche che sovraintendono la materia trattata.

La Corte di Appello di Bologna, al contrario, ribalta la decisione assolutoria di prime cure, senza passare in rassegna in maniera articolata, puntuale e persuasiva gli elementi istruttori che hanno fondato la prima pronuncia, con la scarna quanto apodittica motivazione in base alla quale: «I testi Piva, Petrolini e Pianon, escussi in primo grado, hanno affermato che l'obbligo di verificazione e collaudo insiste sull'impresa comodante solamente fino al riduttore di primo stadio; dopo di esso, insiste sull'idraulico impiantista l'obbligo di proseguire nella collocazione del ridut- tore di secondo stadio e nell'allacciamento all'impianto bruciatore e nella redazione della certificazione.

I richiami normativi sopra articolati inducono questo ‘ollegio a dissentire da tali affermazioni, nondimeno esse - quali espressioni di un convin- cimento radicato in operatori professionali del ramo - appaiono insuscettibili di generare un affidamento di buonafede in capo agli imputati, allorché si osservi come comunque nella fattispecie fa difetto certificazione alcuna, da qualsivoglia soggetto rilasciata, attestante la regolare realizzazione e manutenzione del ridut- tore di secondo stadio» (così la sentenza impugnata pag. 8).

La sentenza impugnata, peraltro, non opera alcun riferimento alla relazione tecnica di parte dell'Ing.

Leoniddi (in atti), sulla quale si era invece formato, tra gli altri elementi istruttori, il convincimento del giudice di primo grado.

Appare evidente, pertanto, il vizio motivazionale che inficia la sentenza impu- gnata, per l'assenza dello standard di c.d.

"motivazione rafforzata" richiesto al giudice dell'appello per riformare, sulla base del medesimo materiale istruttorio valutato dal primo giudice di merito, il giudizio liberatorio di primo grado, perve- nendo ad una decisione difforme.

Costituisce, infatti, ius receptumi a far tempo dalla pronuncia delle Sezioni Unite Mannino del 2005/che, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giusti- ficare la riforma del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679).

Tutta la giurisprudenza successiva di questa Corte di legittimità si è poi collo- cata nel solco tracciato dalle Sezioni Unite Mannino.

Così, pur affermando che/ in tema di impugnazioni, il giudice di appello è li- bero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni proba- torie il significato e il peso ritenuti giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare con motivazione immune da vizi le ragioni del suo convin- cimento, obbligo che, nell'ipotesi di decisione difforme da quella assunta dal giu- dice di primo grado, impone anche l'adeguata confutazione delle ragioni poste alla base della sentenza riformata (Sez. 4, n. 28583 del 9/6/2005 [OSCURATO:PERSONA]. 232441) ha ribadito che la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimo- strando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione ri- formata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accor- data ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/4/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083).

E, ancora, si è affermato che, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la sentenza impugnata ha il dovere di indicazione specifica delle ragioni giustificative della decisione, specie nel caso in cui valuti diversa- mente il materiale istruttorio rimasto inalterato non potendosi limitare alla cita- zione formale delle fonti di prova (Sez. 2, n. 746 del 11/11/2005, dep. 2006, Vagge, Rv. 232986) E che la sentenza di appello, che riforma integralmente la sentenza assolutoria di primo grado, deve confutare specificamente, per non in- correre nel vizio di motivazione, le ragioni poste a sostegno della decisione rifor- mata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti anche avuto riguardo ai contributi eventual- mente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad ele- menti di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330; conf.

Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013.

Rastegar, Rv. 254638 che ha posto l'accento sulla necessità per il giudice di appello di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, non potendo, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio per- ché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato; Sez. 6, n. 46742 del 8/10/2013, Hamdi, Rv. 257332; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258005 che ha ulteriormente chiarito che il giudice di appello non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, generica- mente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non con- divise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni; Sez. 6, Sentenza n. 39911 del 4/6/2014, Scuto, Rv. 261589; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327; Sez. 6, n. 10130 del 20/1/2015, Mar- sili, Rv. 262907; Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, dep. 2017, D.L. , Rv. 269523).

Fino ad arrivare alle recenti Sez. 4, n. 14586/2021 e Sez. 4, n. 23594/2020, che hanno ribadito che quando il giudice dell'appello riforma la pronuncia assolu- toria del primo grado di giudizio, viene richiesta l'adozione di una "motivazione rafforzata", che consiste nella precisa e completa indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado.

In altri termini, la sentenza di seconde cure deve risultare munita di un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina delle questioni controverse, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva tale da superare il corollario dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Orbene, nel caso in esame la Corte bolognese non ha fatto buon governo di tali principi, limitandosi ad offrire una diversa lettura, peraltro, del tutto sommaria del materiale istruttorio, senza fornire né una specifica indicazione delle evidenze probatorie ritenute decisive a sovvertire la sentenza di primo grado, né una precisa e specifica indicazione delle ragioni che hanno condotto ad un differente apprez- zamento del compendio probatorio formatosi nel giudizio di prime cure.

I giudici del gravame del merito non hanno delineato nel provvedimento im- pugnato le linee portanti del proprio diverso ragionamento sul materiale probatorio e, per altro verso, hanno omesso di confutare specificamente gli argomenti della motivazione della decisione di primo grado e di dare conto in maniera compiuta delle ragioni che hanno determinato la riforma del provvedimento impugnato e della insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti.

4. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui va demandata anche la regolamen- tazione delle spese tra le parti in questo giudizio di legittimità.

Ciò in quanto le già ricordate Sez.

U. Cremonini hanno chiarito che, in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 281228).

P.Q.M.

Annulla la sentenza i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A. che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. uditi i difensori: - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PARMA, anche in sostituzione del codifensore [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per la conferma della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso, depositando nomina ex art. 102 cpp, conclusioni e nota spese. - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ANCONA, anche in sostituzione per delega orale del codifensore [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento depositando memoria difensiva di resplica ex art. 611 c.p.p. \42? [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], insieme ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- liano, veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per rispondere del reato p. e p. dagli artt. 40 cpv, 81 comma 1, 113, 449 (in relazione al 434) e 589 cod. pen. perché nelle rispettive qualità il Petrolini di liquidatore pro tempore della impresa fornitrice del gas [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il Parma di titolare pro tempore della impresa [OSCURATO:PERSONA] a cui la [OSCURATO:PERSONA] affidava la fornitura di gpl, e il tarozzi di dipendente incaricato della ditta di Autotrasporti che si occupava del trasporto e del travaso relativi all'impianto da cui scaturiva l'esplosione e il conse- guente crollo, in cooperazione colposa, cagionavano per colpa il crollo dell'immo- bile sito in via Statutaria n.2, disastro determinatosi a seguito di una esplosione da fuga di gas che procurava il decesso di [OSCURATO:PERSONA], il quale si era recato in garage ed aveva acceso la luce innescando la nube tornante del gas di gpl con- centratasi per le condotte di seguito descritte Secondo la prospettazione accusatoria il predetto disastro e la morte del Ca- tozzi sarebbero stati, in particolare, cagionati da Petrolini, Parma e Tarozzi, se- condo la articolazione del capo di imputazione, sia per colpa generica, in quanto non avevano correttamente scelto, formato e vigilato sui comportamenti dei sog- getti delegati alla fornitura mediante trasporto e travaso del gas, alla verifica dei rispetti alle norme dell'impianto di stoccaggio ed erogazione, omettendo così di verificare che l'impianto fosse a norma, sia sotto il profilo della colpa specifica per non avere osservato le prescrizioni cautelari riportate nelle norme richiamate in imputazione. Si procedeva previa costituzione di parte civile delle persone danneggiate Mo- nica Catozzi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, con sentenza del 26/11/2013 assolveva gli imputati dal reato loro ascritto perché il fatto non sus- siste. La Corte di Appello di Bologna, pronunciando sull'appello delle costituite parti civili, con sentenza del 19/11/2021, in parziale riforma della impugnata sen- tenza, ha dichiarato la responsabilità civile degli imputati e ha rimesso al separato giudizio civile per la liquidazione del danno. Ha condannato, inoltre, gli imputati in solido tra loro al pagamento in favore di ciascuna delle parti civili costituite di una provvisionale liquidata in euro 30.000 e alla rifusione delle spese legali alle parti civili, con conferma nel resto. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Vengono impugnati i seguenti capi della sentenza, nello specifico in relazione ai punti indicati: 1. Affermazione della responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ai soli ef- fetti civili, per il reato di cui agli artt. 40 cpv., 81, comma 1, 113, 449 (in relazione all'art. 434) e 589 c.p., per la ritenuta integrazione della fattispecie attraverso l'asserita omessa manutenzione del riduttore di secondo stadio dell'impianto di distribuzione del gas; estensione del perimetro dell'obbligo di controllo e di manu- tenzione del fornitore di gpl anche alla componentistica accessoria del serbatoio. 2. Sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva ascritta al Petrolini di aver consentito il riempimento del serbatoio in assenza delle certificazioni pre- viste dalla legge e l'evento del reato, come descritto in imputazione. 3. Sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo all'odierno ricor- rente rispetto all'attività di riempimento del serbatoio svolta dal coimputato Ta- rozzi, autista della ditta Parma autotrasporti, a cui era affidata la fornitura di GPL presso l'utente finale Catozzi. Con il primo motivo si lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illo- gicità della motivazione in ordine agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., nonché all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 40 cpv, 81, comma 1, 113, 449 (in relazione all'art. 434) e 589 c.p.; inosservanza da parte del giudice dell'appello dell'obbligo di motivazione rafforzata richiesto in caso di riforma della decisione assolutoria di primo grado; travisamento della prova; con- traddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata indi- viduazione del nesso causale tra la condotta omissiva contestata e l'evento. In particolare, si lamenta che la Corte di appello avrebbe errato nel non con- siderare che l'esplosione avvenne a causa di un difetto di tenuta del riduttore di secondo stadio, installato da un soggetto terzo rispetto alla ditta fornitrice, incari- cato dagli utenti stessi al momento in cui, ricevuto il serbatoio in comodato, si era reso necessario allacciare l'impianto al riscaldamento domestico. Nessun obbligo di controllo, dunque, gravava sulla ditta fornitrice, tanto più che i giudici avrebbero del tutto trascurato la relazione tecnica di parte dell'ing. Leoniddi sulla quale si era per altro formato il convincimento assolutorio dei giudici di primo grado. Del tutto sbrigativo sarebbe stato poi il riferimento alle dichiarazioni dei testi escussi le cui dichiarazioni erano senz'altro favorevoli alla tesi del ricorrente. Ricorda il ricorrente che il decesso del Catozzi è avvenuto in seguito all'esplo- sione ed al crollo della propria abitazione, causata da una saturazione di gas nel locale garage, adibito a laboratorio di tappezzeria, collocato a distanza e ad una quota inferiore rispetto al vano sottoscala dove era allocata la caldaia per il riscal- damento. In particolare, la dispersione del gas che ha provocato l'esplosione sa- rebbe avvenuta, con accertamento peraltro non univoco, in conseguenza di un difetto di tenuta del "riduttore di secondo stadio", collocato a valle del "riduttore di primo stadio" e che adduce il gas gpl dall'impianto alla utenza costituita dalla caldaia per uso domestico, riducendo la pressione a quella di esercizio richiesta dalla stessa. Detto accessorio si trovava ubicato in un pozzetto a valle dell'impianto costituito dal serbatoio e dal riduttore di primo stadio su di esso posizionato ed era stato installato da soggetto terzo rispetto alla ditta fornitrice di gas (presumibil- mente un idraulico di fiducia dei coniugi Catozzi e Beltrami), incaricato dagli utenti stessi al momento in cui, ricevuto il serbatoio in comodato d'uso gratuito dalla fornitrice di gas, si era reso necessario provvedere l'allaccio dello stesso all'im- pianto di riscaldamento domestico. Già da tali considerazioni, si evincerebbe con chiarezza come il serbatoio di gpl, costituito dalla sola cisterna da rifornire e dal riduttore di primo stadio sullo stesso posizionato, sia l'unica strumentazione su cui grava l'obbligo di controllo del fornitore di gas, esulando dal perimetro dei doveri manutentivi di costui quelli relativi alle strumentazioni accessorie delle utenze che rimangono in capo agli utenti. Ebbene, secondo quanto ritenuto dal giudice di prime cure (il richiamo è a pag. 10 della sentenza di primo grado), spettava contrattualmente in via esclusiva all'utente della fornitura la manutenzione dell'impianto che dal serbatoio conduce all'utenza domestica, in cui è ricompreso il riduttore di secondo stadio, non sussi- stendo in relazione a tale accessorio alcun dovere di garanzia in capo all'imputato. Per il ricorrente il vizio di illogicità della motivazione fornita sul punto dalla Corte territoriale, che opererebbe un riferimento sbrigativo ed essenziale in ordine alle dichiarazioni dei testi presenti in atti, sì da disattenderle attraverso una lettura laconica del quadro normativo in materia e sulla scorta dell'assenza di certificazioni a corredo della realizzazione e manutenzione del riduttore di secondo stadio; as- senza di certificazioni, peraltro, che certamente non si pone in rapporto causale con l'evento del reato contestato. Tale opzione decisoria, connotata da una erronea e manchevole valutazione integrale delle evidenze probatorie, che si è riflessa sulla coerenza dell'apparato motivazionale, viene ritenuta censurabile dal ricorrente, non avendo la pronuncia impugnata ad avviso dello stesso fatto applicazione del criterio che doveva guidare il Giudice nel rendere una motivazione rafforzata a sostegno della propria decisione a giustificazione della difforme conclusione adottata; ne consegue che la sentenza impugnata dovrà essere annullata Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, nella duplice prospettiva della violazione di legge e del travisamento della prova, l'errore commesso dalla Corte emiliana che avrebbe trascurato che nel contratto avente ad oggetto la conces- sione in comodato del serbatoio era stata pattuita una clausola che poneva a carico del comodatario la manutenzione dell'impianto, sicché il distributore non aveva altri obblighi se non quello di rifornire il serbatoio, tanto più che, interpretando il quadro normativo di riferimento, ciò sarebbe avvenuto conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 10 del d.lgs. n. 32 del 1998. Tale norma, poi, nulla aggiungerebbe in relazione agli accessori di collegamento collocati a valle del ser- batoio, sicché se da un lato la manutenzione e certificazione da parte del distribu- tore doveva riguardare per legge solo i serbatoi, dall'altro l'utente aveva esonerato la controparte da ogni responsabilità a riguardo. Con il terzo motivo il ricorrente si sofferma, nella prospettiva della violazione di legge e del difetto di motivazione, sull'asserita inesistenza del nesso causale, tornando ad evidenziare come l'evento si sia verificato non a causa della cattiva manutenzione del serbatoio, unico elemento sottoposto ai poteri di controllo del distributore, ma a causa di un accessorio collocato nel c.d. secondo stadio, sotto la diretta responsabilità dell'utente. Con il quarto motivo , sempre sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia ascritto alla responsabilità colposa dell'imputato anche specifici fatti contestati al dipendente di altra ditta incaricata di provvedere in concreto al rifornimento. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 17/2/2023 sono stati depositati motivi aggiunti ai sensi degli artt.585 co. 4 e 611 cod. proc. pen. a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente con cui si lamenta la mancata rinnovazione dell'i- struttoria dibattimentale nel giudizio di appello e l'inosservanza della disciplina di cui all'art. 603 cod. proc. pen. Si lamentano violazione, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 603, commi 3 e 3-bis cod. proc. pen., in ordine all'affermazione della responsabilità, ai fini civili, per il reato di cui agli artt. 40 cpv, 81, comma 1, 113, 449 (in relazione all'art. 434 e 589 cod. pen. Ci si duole che la Corte di Appello di Bologna abbia riformato la pronuncia assolutoria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - impugnata soltanto dalle parti civili costituite -, fondando la propria decisione esclusivamente su una diversa valuta- zione delle prove dichiarative assunte nel dibattimento di primo grado, senza tut- tavia procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.Ci si duole che la Corte di Appello di Bologna abbia disatteso l'approdo asso- lutorio di prime cure, con una pronuncia certamente censurabile, poiché ha rifor- mato il giudizio liberatorio di primo grado, sulla base di una diversa valutazione delle prove dichiarative ritenute decisive in primo grado, senza procedere alla pre- via rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in palese contrasto con quanto af- fermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 22065/2021, ove si legge che «il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova di- chiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione di- battimentale, anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art.603 cod. proc. pen., ad opera dalla I. 23 giugno 2017, n. 103». In proposito, è assunto incontroverso nella giurisprudenza di legittimità che l'obbligo di rinnovazione istruttoria, che discende dalla disposizione normativa di cui all'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 58, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103), concernente i casi in cui l'appello è proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], vada ritenuto applicabile anche al caso in cui il rovesciamento della decisione sia stato sollecitato nella prospettiva degli interessi civili, a seguito dell'impugnazione della parte civile, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27620 del 28 aprile 2016, Dasgupta. Dunque, alla luce di tali superiori insegnamenti, apparirebbe evidente come la Corte territoriale abbia violato il consolidato orientamento giurisprudenziale se- condo il quale, anche in caso di impugnazione della sola parte civile, il giudice del gravame che intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione è tenuto a rinnovare le prove dichiarative incidenti in maniera decisiva sulla decisione. Ne consegue che, anche per tali ragioni, unitamente a quanto già dedotto ed 1, articolato con i motiviWicorso per cassazione proposto da questa difesa, la sen- tenza impugnata dovrà essere annullata, dovendosi disporre la rinnovazione ad opera del giudice dell'appello delle prove dichiarative qui sopra richiamate. - Pertanto, il ricorrente chiede annullarsi, con o senza rinvio, con ogni conse- guente effetto di ragione e di legge, la sentenza impugnata. 3. Il PG in data 2/10/2023 ha depositato una memoria scritta con cui ha anticipato le proprie conclusioni e in data 19/10/2023 è stata depositata memo- ria scritta a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Belli che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di natura procedurale sopra illustrati sono fondati ed assorbenti rispetto alle altre doglianze proposte.2. Ed invero, in punto di procedura, fondata ed assorbente è la doglianza per cui la Corte emiliana, nel ribaltare la pronuncia assolutoria di primo grado, proce- dendo ad una rivalutazione in distonia con le dichiarazioni testimoniali su cui il giudice di primo grado aveva fondato la propria pronuncia (e, in particolare, con quelle dei testi Piva, Petrolini e Pianon), abbia ritenuto di non dover riassumere la prova dichiarativa. Ciò venendo a confliggere con il dictum delle Sezioni Unite secondo cui il giu- dice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del co. 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02). Già precedentemente all'introduzione della nuova norma, peraltro, questa Corte di legittimità aveva chiarito che la necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiara- tiva nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso ap- prezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale: a) per il testi- mone "puro"; b) per quello c.d. assistito; c) per il coimputato in procedimento connesso; d) per il coimputato nello stesso procedimento (fermo restando che, in questi ultimi due casi, l'eventuale rifiuto di sottoporsi all'esame non potrà compor- tare conseguenze pregiudizievoli per l'imputato); e) per il soggetto "vulnerabile" (salva la valutazione del giudice sulla indefettibile necessità di sottoporre il sog- getto debole, sia pure con le dovute cautele, ad un ulteriore stress); f) per l'impu- tato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria", dal cui rifiuto non potrebbe, tuttavia, conseguire alcuna preclusione all'accoglimento della impugnazione (Sez. U., n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267488). 3. Nel provvedimento impugnato, inoltre, manca in ogni caso la c.d. motiva- zione rafforzata. La decisione del giudice di primo grado era assunta sulla scorta di una artico- lata e ponderata valutazione del quadro istruttorio tenuto in considerazione nella sua ampiezza; in particolare, sulla scorta delle testimonianze in atti fornite dai testi escussi in dibattimento, della Relazione di consulenza tecnica del consulente tecnico di parte, Ing. [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (in atti) e dell'interpretazione delle norme tecniche che sovraintendono la materia trattata. La Corte di Appello di Bologna, al contrario, ribalta la decisione assolutoria di prime cure, senza passare in rassegna in maniera articolata, puntuale e persuasiva gli elementi istruttori che hanno fondato la prima pronuncia, con la scarna quanto apodittica motivazione in base alla quale: «I testi Piva, Petrolini e Pianon, escussi in primo grado, hanno affermato che l'obbligo di verificazione e collaudo insiste sull'impresa comodante solamente fino al riduttore di primo stadio; dopo di esso, insiste sull'idraulico impiantista l'obbligo di proseguire nella collocazione del ridut- tore di secondo stadio e nell'allacciamento all'impianto bruciatore e nella redazione della certificazione. I richiami normativi sopra articolati inducono questo ‘ollegio a dissentire da tali affermazioni, nondimeno esse - quali espressioni di un convin- cimento radicato in operatori professionali del ramo - appaiono insuscettibili di generare un affidamento di buonafede in capo agli imputati, allorché si osservi come comunque nella fattispecie fa difetto certificazione alcuna, da qualsivoglia soggetto rilasciata, attestante la regolare realizzazione e manutenzione del ridut- tore di secondo stadio» (così la sentenza impugnata pag. 8). La sentenza impugnata, peraltro, non opera alcun riferimento alla relazione tecnica di parte dell'Ing. Leoniddi (in atti), sulla quale si era invece formato, tra gli altri elementi istruttori, il convincimento del giudice di primo grado. Appare evidente, pertanto, il vizio motivazionale che inficia la sentenza impu- gnata, per l'assenza dello standard di c.d. "motivazione rafforzata" richiesto al giudice dell'appello per riformare, sulla base del medesimo materiale istruttorio valutato dal primo giudice di merito, il giudizio liberatorio di primo grado, perve- nendo ad una decisione difforme. Costituisce, infatti, ius receptumi a far tempo dalla pronuncia delle Sezioni Unite Mannino del 2005/che, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giusti- ficare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679). Tutta la giurisprudenza successiva di questa Corte di legittimità si è poi collo- cata nel solco tracciato dalle Sezioni Unite Mannino. Così, pur affermando che/ in tema di impugnazioni, il giudice di appello è li- bero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni proba- torie il significato e il peso ritenuti giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare con motivazione immune da vizi le ragioni del suo convin- cimento, obbligo che, nell'ipotesi di decisione difforme da quella assunta dal giu- dice di primo grado, impone anche l'adeguata confutazione delle ragioni poste alla base della sentenza riformata (Sez. 4, n. 28583 del 9/6/2005 [OSCURATO:PERSONA]. 232441) ha ribadito che la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimo- strando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione ri- formata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accor- data ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/4/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083). E, ancora, si è affermato che, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la sentenza impugnata ha il dovere di indicazione specifica delle ragioni giustificative della decisione, specie nel caso in cui valuti diversa- mente il materiale istruttorio rimasto inalterato non potendosi limitare alla cita- zione formale delle fonti di prova (Sez. 2, n. 746 del 11/11/2005, dep. 2006, Vagge, Rv. 232986) E che la sentenza di appello, che riforma integralmente la sentenza assolutoria di primo grado, deve confutare specificamente, per non in- correre nel vizio di motivazione, le ragioni poste a sostegno della decisione rifor- mata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti anche avuto riguardo ai contributi eventual- mente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad ele- menti di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330; conf. Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013. Rastegar, Rv. 254638 che ha posto l'accento sulla necessità per il giudice di appello di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, non potendo, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio per- ché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato; Sez. 6, n. 46742 del 8/10/2013, Hamdi, Rv. 257332; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258005 che ha ulteriormente chiarito che il giudice di appello non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, generica- mente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non con- divise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni; Sez. 6, Sentenza n. 39911 del 4/6/2014, Scuto, Rv. 261589; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327; Sez. 6, n. 10130 del 20/1/2015, Mar- sili, Rv. 262907; Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, dep. 2017, D.L. , Rv. 269523). Fino ad arrivare alle recenti Sez. 4, n. 14586/2021 e Sez. 4, n. 23594/2020, che hanno ribadito che quando il giudice dell'appello riforma la pronuncia assolu- toria del primo grado di giudizio, viene richiesta l'adozione di una "motivazione rafforzata", che consiste nella precisa e completa indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado. In altri termini, la sentenza di seconde cure deve risultare munita di un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina delle questioni controverse, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva tale da superare il corollario dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Orbene, nel caso in esame la Corte bolognese non ha fatto buon governo di tali principi, limitandosi ad offrire una diversa lettura, peraltro, del tutto sommaria del materiale istruttorio, senza fornire né una specifica indicazione delle evidenze probatorie ritenute decisive a sovvertire la sentenza di primo grado, né una precisa e specifica indicazione delle ragioni che hanno condotto ad un differente apprez- zamento del compendio probatorio formatosi nel giudizio di prime cure. I giudici del gravame del merito non hanno delineato nel provvedimento im- pugnato le linee portanti del proprio diverso ragionamento sul materiale probatorio e, per altro verso, hanno omesso di confutare specificamente gli argomenti della motivazione della decisione di primo grado e di dare conto in maniera compiuta delle ragioni che hanno determinato la riforma del provvedimento impugnato e della insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti. 4. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui va demandata anche la regolamen- tazione delle spese tra le parti in questo giudizio di legittimità. Ciò in quanto le già ricordate Sez. U. Cremonini hanno chiarito che, in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 281228). P.Q.M. Annulla la sentenza i
Sentenza Cassazione n. 48522/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris