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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39644/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato PESCARA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato ATRI (TE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 21/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Chieti, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati a loro ascritti ( artt. 110- 497 bis co. 2 - 494 cod. pen)., ha rideterminato la pena in anni uno e mesi sei di reclusione.

2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del rispettivo difensore di fiducia.

2.1. Nell'interesse di Leone, vengono svolti tre motivi, denunciandosi violazione di legge e vizio della motivazione, anche per travisamento dei fatti.

2.1.1. Con i primi due motivi, si contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, in quanto erroneamente fondata su una carta di identità diversa da quella indicata in imputazione, nonché sul travisamento della prova dichiarativa proveniente dagli ufficiali di p.g. occupatisi dei fatti.

Da qui la illogicità della motivazione, che risulta solo apparente;

2.1.2. Con il terzo motivo, viene denunciato il malgoverno dei criteri di valutazione della prova da parte dei giudici di merito, anche per travisamento.

2.2. Nell'interesse di Comignani ci si duole del vizio della motivazione sia con riferimento alla affermazione di responsabilità, sostenendosi un travisamento della prova dichiarativa, sia con riguardo al trattamento sanzionatorio, di cui si denuncia la carenza argomentativa.

3. I ricorsi sono entrambi inammissibili, in quanto totalmente riversati in fatto e proiettati a conseguire una diversa ricostruzione degli eventi, essendo, invece, preclusa in sede dì legittimità una "rilettura" degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); si vuol dire che, pur essendo formalmente riferite al vizio di motivazione, le censure si risolvono nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794), mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.

3.1. Nel quadro così delineato, i ricorrenti contestano la ricostruzione dei fatti che, invece, la sentenza impugnata ha affidato, sul piano probatorio, alle lineari dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria che si erano occupati di una serie di truffe attuate con identiche e collaudate modalità dagli imputati previa formazione di false carte di identità.

La sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha rassegnato un percorso argomentativo che si sottrae a censure nella presente sede di legittimità.

Va aggiunto che le censure sviluppate nei ricorsi non hanno nulla a che vedere con il denunciato "travisamento della prova", trattandosi di considerazioni con le quali i ricorrenti esprimono valutazioni di merito sulla rilevanza delle dichiarazioni dei testi.

Con la codificazione del vizio in questione, accanto all'illogicità intrinseca della motivazione (a cui è equiparabile la contraddittorietà logica tra argomenti della motivazione), caratterizzata dal limite della rilevabilità testuale, si è affiancata la contraddittorietà tra la motivazione e l'atto a contenuto probatorio, vizio che impone, cioè, di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco poiché il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova è un compito che appartiene esclusivamente al giudice di merito. (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011 Rv. 250133 ).

Va, ancora, ricordato che il vizio in questione concerne esclusivamente l'errore cosiddetto revocatorio, che, cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5, n. 18542 del 21 gennaio 2011, Carone, Rv. 250168).

L'innovazione legislativa è orientata, infatti, ad evitare il rischio di una condanna fondata su prove inesistenti o su elementi il cui risultato probatorio è inequivocabilmente e incontestabilmente diverso da quello ritenuto dal giudice di merito.

Sono i casi classici della "prova inventata" (il giudice utilizza come prova decisiva le dichiarazioni di un teste che non è mai stato esaminato) o della prova che il giudice interpreta erroneamente (il teste ha detto "nero" e il giudice afferma che ha detto "bianco").

Insomma, il concetto di "travisamento della prova" è ben distinto dal "travisamento del fatto", perché non richiede una rivalutazione del compendio probatorio, ma si limita a prendere atto di una indiscutibile difformità tra decisione, esistenza delle prove e risultato di prova.

Nulla di tutto questo ricorre nel caso di specie, dove la Corte di appello ha ben chiaramente illustrato il percorso logico attraverso il quale ha ravvisato la piena attendibilità delle dichairazíoni dei testi di polizia giudiziaria e la loro riferibilità ai fatti in scrutinio.

4. Manifestamente infondate anche le doglìanze che attingono il trattamento sanzionatorio, del tutto genericamente formulate, peraltro a fronte di un calcolo della pena che ha avuto come riferimento di base quella minima di legge. 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così eciso in Roma, 13 settembre 2021 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] I ont Il Presidente .DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato PESCARA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato ATRI (TE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 21/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Chieti, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati a loro ascritti ( artt. 110- 497 bis co. 2 - 494 cod. pen)., ha rideterminato la pena in anni uno e mesi sei di reclusione. 2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del rispettivo difensore di fiducia. 2.1. Nell'interesse di Leone, vengono svolti tre motivi, denunciandosi violazione di legge e vizio della motivazione, anche per travisamento dei fatti. 2.1.1. Con i primi due motivi, si contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, in quanto erroneamente fondata su una carta di identità diversa da quella indicata in imputazione, nonché sul travisamento della prova dichiarativa proveniente dagli ufficiali di p.g. occupatisi dei fatti. Da qui la illogicità della motivazione, che risulta solo apparente; 2.1.2. Con il terzo motivo, viene denunciato il malgoverno dei criteri di valutazione della prova da parte dei giudici di merito, anche per travisamento. 2.2. Nell'interesse di Comignani ci si duole del vizio della motivazione sia con riferimento alla affermazione di responsabilità, sostenendosi un travisamento della prova dichiarativa, sia con riguardo al trattamento sanzionatorio, di cui si denuncia la carenza argomentativa. 3. I ricorsi sono entrambi inammissibili, in quanto totalmente riversati in fatto e proiettati a conseguire una diversa ricostruzione degli eventi, essendo, invece, preclusa in sede dì legittimità una "rilettura" degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); si vuol dire che, pur essendo formalmente riferite al vizio di motivazione, le censure si risolvono nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794), mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. 3.1. Nel quadro così delineato, i ricorrenti contestano la ricostruzione dei fatti che, invece, la sentenza impugnata ha affidato, sul piano probatorio, alle lineari dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria che si erano occupati di una serie di truffe attuate con identiche e collaudate modalità dagli imputati previa formazione di false carte di identità. La sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha rassegnato un percorso argomentativo che si sottrae a censure nella presente sede di legittimità. Va aggiunto che le censure sviluppate nei ricorsi non hanno nulla a che vedere con il denunciato "travisamento della prova", trattandosi di considerazioni con le quali i ricorrenti esprimono valutazioni di merito sulla rilevanza delle dichiarazioni dei testi. Con la codificazione del vizio in questione, accanto all'illogicità intrinseca della motivazione (a cui è equiparabile la contraddittorietà logica tra argomenti della motivazione), caratterizzata dal limite della rilevabilità testuale, si è affiancata la contraddittorietà tra la motivazione e l'atto a contenuto probatorio, vizio che impone, cioè, di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco poiché il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova è un compito che appartiene esclusivamente al giudice di merito. (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011 Rv. 250133 ). Va, ancora, ricordato che il vizio in questione concerne esclusivamente l'errore cosiddetto revocatorio, che, cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5, n. 18542 del 21 gennaio 2011, Carone, Rv. 250168). L'innovazione legislativa è orientata, infatti, ad evitare il rischio di una condanna fondata su prove inesistenti o su elementi il cui risultato probatorio è inequivocabilmente e incontestabilmente diverso da quello ritenuto dal giudice di merito. Sono i casi classici della "prova inventata" (il giudice utilizza come prova decisiva le dichiarazioni di un teste che non è mai stato esaminato) o della prova che il giudice interpreta erroneamente (il teste ha detto "nero" e il giudice afferma che ha detto "bianco"). Insomma, il concetto di "travisamento della prova" è ben distinto dal "travisamento del fatto", perché non richiede una rivalutazione del compendio probatorio, ma si limita a prendere atto di una indiscutibile difformità tra decisione, esistenza delle prove e risultato di prova. Nulla di tutto questo ricorre nel caso di specie, dove la Corte di appello ha ben chiaramente illustrato il percorso logico attraverso il quale ha ravvisato la piena attendibilità delle dichairazíoni dei testi di polizia giudiziaria e la loro riferibilità ai fatti in scrutinio. 4. Manifestamente infondate anche le doglìanze che attingono il trattamento sanzionatorio, del tutto genericamente formulate, peraltro a fronte di un calcolo della pena che ha avuto come riferimento di base quella minima di legge. 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così eciso in Roma, 13 settembre 2021 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] I ont Il Presidente .DE
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