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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 17995/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 29/11/2022 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino del 25/10/2022, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui ai capi L) e P).

2. L'indagato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

E), cod. proc. pen., in relazione alla omessa valutazione del contenuto della memoria difensiva depositata in data 23/11/2022, che non ha consentito al Tribunale del riesame una corretta interpretazione dei fatti.

In particolare, con riferimento alla vicenda estorsiva di cui al capo L), evidenzia che la stessa persona offesa ha negato di essere stato minacciato da chicchessia, essendosi limitato ad affermare che un compaesano gli aveva sollecitato l'adempimento delle obbligazioni assunte, negando altresì di conoscere il [OSCURATO:PERSONA]; che il tono dei colloqui captati tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Candelmo è riconducibile solo alla volontà dell'odierno ricorrente di voler rassicurare l'interlocutore che alcuna retribuzione era mai stata convenuta.

Con riferimento al delitto sub P), rileva che nessun ruolo quale partecipe al vincolo associativo viene concretamente attribuito al [OSCURATO:PERSONA], la cui partecipazione al sodalizio criminoso viene desunta dai fatti contestati al capo L), nei quali peraltro nessun altro associato risulta coinvolto e con manifesta illogicità da quelli di cui al capo M), che non gli vengono specificamente contestati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Premesso che il provvedimento impugnato si fonde e si integra con quello del Giudice per le indagini preliminari, con la conseguenza che si completano reciprocamente, si osserva come entrambi i motivi posti a base del ricorso - che possono essere sintetizzati nella non corretta interpretazione dei fatti, sia con riferimento alla vicenda estorsiva di cui al capo L), sia in relazione alla partecipazione al sodalizio criminoso di cui al capo P), come sopra più analiticamente descritti - siano inammissibili, in quanto costituiti da mere doglianze di fatto estranee al sindacato di legittimità, perché finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa degli elementi contenuti negli atti.

Deve esser evidenziato, inoltre, che entrambi i motivi sono reiterativi di medesime doglianze inerenti all'interpretazione dei dati cautelari già espresse in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale del riesame.

Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di riesame, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre i motivi di riesame, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

Sul punto, rileva il Collegio che, con riferimento alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso di cui al capo P), il Tribunale ha reso una motivazione congrua, logica ed immune da vizi, avendo evidenziato dettagliatamente gli elementi su cui ha fondato il proprio convincimento alle pagine 10 e 11 dell'ordinanza impugnata; altrettanto ha fatto con riferimento alla vicenda estorsiva di cui al capo L) alle pagine 11 e 12, in tal modo dimostrando di aver preso in considerazione i rilievi difensivi contenuti nella memoria depositata il 23/11/2022, come risulta peraltro anche dall'epigrafe del provvedimento impugnato nella parte in cui si dà atto che il difensore nel corso della discussione orale ha ribadito il contenuto della memoria difensiva e dalla sintesi dei motivi di impugnazione, che viene operata a pagina 2 dell'ordinanza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 29/11/2022 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino del 25/10/2022, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui ai capi L) e P). 2. L'indagato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., in relazione alla omessa valutazione del contenuto della memoria difensiva depositata in data 23/11/2022, che non ha consentito al Tribunale del riesame una corretta interpretazione dei fatti. In particolare, con riferimento alla vicenda estorsiva di cui al capo L), evidenzia che la stessa persona offesa ha negato di essere stato minacciato da chicchessia, essendosi limitato ad affermare che un compaesano gli aveva sollecitato l'adempimento delle obbligazioni assunte, negando altresì di conoscere il [OSCURATO:PERSONA]; che il tono dei colloqui captati tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Candelmo è riconducibile solo alla volontà dell'odierno ricorrente di voler rassicurare l'interlocutore che alcuna retribuzione era mai stata convenuta. Con riferimento al delitto sub P), rileva che nessun ruolo quale partecipe al vincolo associativo viene concretamente attribuito al [OSCURATO:PERSONA], la cui partecipazione al sodalizio criminoso viene desunta dai fatti contestati al capo L), nei quali peraltro nessun altro associato risulta coinvolto e con manifesta illogicità da quelli di cui al capo M), che non gli vengono specificamente contestati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Premesso che il provvedimento impugnato si fonde e si integra con quello del Giudice per le indagini preliminari, con la conseguenza che si completano reciprocamente, si osserva come entrambi i motivi posti a base del ricorso - che possono essere sintetizzati nella non corretta interpretazione dei fatti, sia con riferimento alla vicenda estorsiva di cui al capo L), sia in relazione alla partecipazione al sodalizio criminoso di cui al capo P), come sopra più analiticamente descritti - siano inammissibili, in quanto costituiti da mere doglianze di fatto estranee al sindacato di legittimità, perché finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa degli elementi contenuti negli atti. Deve esser evidenziato, inoltre, che entrambi i motivi sono reiterativi di medesime doglianze inerenti all'interpretazione dei dati cautelari già espresse in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale del riesame. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di riesame, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre i motivi di riesame, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Sul punto, rileva il Collegio che, con riferimento alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso di cui al capo P), il Tribunale ha reso una motivazione congrua, logica ed immune da vizi, avendo evidenziato dettagliatamente gli elementi su cui ha fondato il proprio convincimento alle pagine 10 e 11 dell'ordinanza impugnata; altrettanto ha fatto con riferimento alla vicenda estorsiva di cui al capo L) alle pagine 11 e 12, in tal modo dimostrando di aver preso in considerazione i rilievi difensivi contenuti nella memoria depositata il 23/11/2022, come risulta peraltro anche dall'epigrafe del provvedimento impugnato nella parte in cui si dà atto che il difensore nel corso della discussione orale ha ribadito il contenuto della memoria difensiva e dalla sintesi dei motivi di impugnazione, che viene operata a pagina 2 dell'ordinanza impugnata. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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