CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18134/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla spese di costituzione e di rappresentanza sostenute dalla parte civile nel giudizio di secondo grado in sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc.pen; Considerato che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione - proposto dall'imputato avverso la statuizione della sentenza di patteggiamento relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in base al D.M. n. 55 del 2014, recante i nuovi parametri forensi, in attuazione della legge di riforma dell'ordinamento professionale, n. 247 del 2012 - che non alleghi le ragioni concernenti la manifesta e oggettiva illegalità del quantum liquidato a proprio carico, e ciò tanto più se la liquidazione del giudice si sia attestata al di sotto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 (Sez. 5, n. 5053 del 27/11/2015 Cc. (dep. 08/02/2016) Rv. 266053) e considerato che, nel caso di specie, il giudice, nella determinazione del quantum, si è attenuto ai minimi tabellari. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gen