CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03959/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Potenza nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Potenza con ordinanza del 27 luglio 2022 (motivazione depositata il successivo 23 agosto) decidendo a seguito di annullamento con rinvio dell'originaria ordinanza del riesame, disposto da Sez. 2, n. 26031 del 4 febbraio 2022, ha accolto il riesame proposto (tra gli altri) da [OSCURATO:PERSONA] disponendo la revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla PG originariamente applicata dal Gip con l'ordinanza genetica del 22 aprile 2021. 2. In particolare, a carico del Riviezzi si contesta un episodio di estorsione aggravata - anche ex art. 416 bis.1. c.p. - commessa in concorso a danno del titolare di ditta che aveva ottenuto la concessione di lavori di taglio boschivo ([OSCURATO:PERSONA]), finalizzata a costringere il predetto a cedere parte dei lavori a soggetti collegati al sodalizio criminale - In epoca posteriore al febbraio 2013 (Capo 3). 3. Avverso l'ordinanza del riesame ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza denunciando vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in relazione all'annullamento con rinvio della Seconda Sezione. In particolare, il ricorrente censura la circostanza che l'ordinanza impugnata ha escluso - nonostante i cospicui e significativi ulteriori elementi a carico relativi al periodo successivo al 2012 (periodo per il quale è intervenuto un giudicato che ha affermato la non configurabilità di detta associazione) - la sussistenza della fattispecie associativa di tipo mafioso, con valutazione atomistica, parcellizzata e contraddittoria degli indizi a carico degli indagati nei cui confronti tale delitto era stato provvisoriamente contestato. Da tale erronea valutazione è conseguito che il Tribunale del riesame non ha dato applicazione alla particolare disciplina dettata in tema di esigenze cautelari per i delitti aggravati dalla "mafiosità" dall'art. 275 c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato.2. La sentenza di annullamento di questa Corte ha censurato la motivazione dell'originaria ordinanza del riesame in relazione alla ritenuta configurabilità dell'associazione mafiosa (Capo 1 della contestazione cautelare) in quanto gli indizi erano tutti relativi a fatti e circostanze temporalmente inclusi nel giudicato di assoluzione (anno 2012). In particolare, la pronuncia rescindente ha richiamato il principio consolidato secondo cui in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché, in caso di successione di condotte c:ontestate a titolo di partecipazione o di direzione dell'organizzazione criminale, la rivalutazione delle prove acquisite e valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., conclusosi con sentenza assolutoria in relazione ad un differente arco temporale, è subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non attengano, invece, al periodo coperto dal giudicato assolutorio. 3. La motivazione dell'ordinanza impugnata - che pur ritenendo sussistenti i gravi indizi a carico dell'indagato ha escluso la ricorrenza di esigenze cautelari - non presenta vizi rilevabili in questa sede. 3.1. Seguendo le indicazioni contenuta nella sentenza di annullamento con rinvio in riferimento al deficit motivazionale relativo alla ritenuta configurabilità dell'associazione di tipo mafioso, il Tribunale potentino ha preso in considerazione gli ulteriori elementi portati dal PM e ha ritenuto che, allo stato, essa non fosse configurabile, quanto meno in riferimento alla circostanza aggravante della "mafiosità" contestata al Riviezzi. 4. Tali ulteriori elementi, che secondo l'impostazione del PM ricorrente dovrebbe consentire di colmare il vizio della motivazione dei provvedimenti cautelari evidenziato nella pronuncia rescindente di questa Corte, consistono: 1) nel decreto che - nei confronti di altri soggetti - dispone il giudizio per detta fattispecie. In relazione a detto atto il tribunale osserva che si tratta di provvedimento di valenza esclusivamente processuale e non idoneo, di per sé, ad integrare indizi di colpevolezza. La considerazione del Tribunale potentino è conferme ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo i quali il decreto di rinvio a giudizio - pur dopo le modifiche apportate alla disciplina dell'udienza preliminare dalla legge 16 dicembre 1999, n.479 - non è il risultato di una valutazione positiva dei gravi indizi di colpevolezza tale da precludere sul punto l'esame del giudice "de libertate" (Sez.un. n. 39915 del 30 ottobre 2002, Vottari, Rv. 222602); 2) nella ordinanza cautelare emessa per fatti connessi - anche per reato associativo, ma nei confronti di altri indagati - per la quale l'ordinanza impugnata rileva che detto provvedimento - che si fondava proprio sull'esistenza del "[OSCURATO:PERSONA]" - è precedente al deposito della motivazione della sentenza di annullamento con rinvio, che ha imposto di motivare con maggior rigore l'eventuale esistenza del sodalizio criminoso; 3) in una ulteriore ordinanza cautelare emessa di recente a carico di altri indagati (diversi da quelli attinti dall'ordinanza genetica) per il posizionamento di un ordigno - a fini verosimilmente estorsivi - dinanzi ad un esercizio commerciale, in merito alla quale il Tribunale del riesame rileva che anche detto provvedimento custodiale "presuppone ma non dimostra l'esistenza della compagine mafiosa Riviezzi"; 4) nelle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia - tale [OSCURATO:PERSONA] - che, evidenzia l'ordinanza impugnata, sono però relative a fatti precedenti al 2012 e non risultano neppure del tutto attendibili, avendo, tra l'altro, il dichiarante riferito di una detenzione comune con [OSCURATO:PERSONA], invece esclusa dalle indagini di PG. 5. Il giudice del rinvio ha quindi escluso che - in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e alla fase del procedimento - fosse possibile ritenere l'elevata probabilità dell'esistenza dell'associazione di tipo mafioso. Tale elemento rappresenta il presupposto - in sede di applicazione delle misure cautelari - per l'applicazione dell'aggravante originariamente prevista dall'art. 7 del dl. 13 maggio 1991, n.152 conv. in legge 12 luglio 1991, n.203 ed ora contemplata dall'art. 416 bis.1 c.p. (in tal senso, v. Sez. 6, n. 4381 del 7 novembre 1997 - dep. 1998, Lupo, Rv. 210816). 6. Pertanto - ha concluso l'ordinanza impugnata - pur potendosi ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine alla tentata estorsione a danno di Cuozzo (Capo 3), la risalenza nel tempo del fatto illecito (2013) depone per l'assenza di un concreto ed attuale pericolo di recidivanza dell'indagato, idoneo a supportare la perdurante applicazione della misura cautelare. 6. Trattasi di motivazione non illogica e quindi insindacabile in questa sede. P.Q.M.