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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 32309/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 00BGU67 ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che, in riforma della sentenza del locale Tribunale perché, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di tentato furto aggravato, così riqualificato il fatto di cui al capo 1), ritenuto in esso assorbito il reato do cui al capo 2).

Ritenuto che le doglianze proposte con un unico motivo (violazione di legge per la mancata assoluzione dell'imputato, attesa l'incertezza sul contenuto della cassetta delle offerte) non sono consentite in sede di legittimità, perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 1 sent. imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il es se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 00BGU67 ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che, in riforma della sentenza del locale Tribunale perché, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di tentato furto aggravato, così riqualificato il fatto di cui al capo 1), ritenuto in esso assorbito il reato do cui al capo 2). Ritenuto che le doglianze proposte con un unico motivo (violazione di legge per la mancata assoluzione dell'imputato, attesa l'incertezza sul contenuto della cassetta delle offerte) non sono consentite in sede di legittimità, perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 1 sent. imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il es se