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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03823/2026

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la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 1100/2020R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce alricorso per cassazione; –ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – Contro Agenzia delle e ntrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Co mmissione tributaria regionale dell’Abruzzo –sezione staccata di Pescara n. 505 / 0 6 / 20 1 9 , depositata il 28.05.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del29 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -La CTP di P escara accoglieva il ricors o propost o da D’[OSCURATO:PERSONA] avverso due avvisi di accertamento, relativi, rispettivamente, agli Oggetto: Tributi– Accertamento -Associazione non riconosciuta anni d’imposta 2012 e 2013, emessi nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] Pinetanuova, a seguito del disconoscimento del regime agevolato di cui alla l. n. 398 del 1991, e notificati a D’[OSCURATO:PERSONA], quale rappresentantelegale ed obbligato in solido, essendo l’ASD cessata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l’avviso di accertamento per l’anno 2013 veniva notificato anche a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], individuato anche quale autore della violazione, che lo ha impugnatoin separato giudizio; - con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR del l ’Abruzzo – sezione staccata di Pescara, previa riunione dei ricorsi proposti dal D’Angelo e dalla [OSCURATO:PERSONA], accoglieva l’appello proposto dall’Ufficionei confronti del D’Angelo e rigettava quello proposto sempre dall’Ufficio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], osservando, per quanto qui rileva in ordine alla posizione del D’Angelo, che: - gli avvisi di accertamento impugnati dal D’Angelo erano stati notificati allo stesso il 5.12.2016, sicchè il ricorso proposto dal contribuente il 3.02.2017 non era tardivo, dato che il termine di 60 giorni scadeva proprio in tale data; - era fondata, invece, la censura relativa alla responsabilità solidale del D’Angelo, avendo l’Ufficio dato prova che il medesimo era subentrato quale presidente dell’ASD in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], come risultava dal relativo verbale di assembla, mentre il predetto contribuente non aveva offerto la prova contraria di essere medio tempore decaduto da tale carica; - il contribuente impugnava la sentenza della C TR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; - l ’A genzia delle entrate r esisteva con controricorso e proponeva a sua volta ricorso incidentale con due motivi, al quale resisteva il D’Angelocon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo d el ricorso principale il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 2697 cod. civ. , in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non ave re la CTR considerato che il D’Angelo non aveva svolto alcun concreto ruolo gestorio e comunque non era legale rappresentante dell’ASD negli anni considerati dall’accertamento (2012 e 2013), come si evince dall’organigramma del Comitato regionale Abruzzo - FIGC in atti, per cui non poteva essere responsabile in solido per debiti tributari riferiti agli anni di imposta precedenti solo perché aveva rivestito la carica di presidente nell’anno 2010 e poi nel 2016; lamenta che i giudici di appello hanno invertito l’onere probatorio imponendo al contribuente di fornire la prova negativa ed esonerando l’Ufficioda tale onere, pur in assenza del dato formale della titolarità della carica in capo al D’Angelo e dell’assunzione di obbligazioni per conto dell’associazione; - con il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato l’assenza di qualsiasi attività gestoria all’interno dell’ASD da parte del D’Angelo negli anni 2012 e 2013, ritenendo invece fondata la censura relativa alla responsabilità solidale del contribuente per detti anni solo sulla base della carica di presidente, dallo stesso rivestita nell’anno 2010; precisa che la dichiarazione dei redditi per il periodo 1.07.2013 – 30.06.2014, presentata erroneamente nel settembre 2014 dal D’Angelo, era stata interamente rettificata e sostituita da quella corretta, sottoscritta e presentata nei termini di legge nel marzo 2015 dall’unico legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]; aggiunge che in detta dichiarazione non era presente il quadro RO (elenco dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni dell’Ente) né tanto meno il nominativo del D’Angelo che era diventato presidente solo il 4.02.2016, dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA], e che la asserita prosecuzione della carica di presidente fino al 2013 è smentita dalla documentazione prodotta dal contribuente e, in particolare, dall’organigramma del Comitato regionale Abruzzo FIGC; -passando all’esame del ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, con il primo motivo si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che il ricorso introduttivo proposto avverso l’avviso di accertamento n.

TA604A201798/2016, per l’anno d’imposta 2012, era inammissibile perché tardivo, dato che detto avviso era stato notificato in data 17.11.2016 e impugnato dal contribuente con ricorso notificato il 3.02.2017, mentre il termine di 60 giorni scadeva il 16.01.2017; - con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce la nullità della sentenza impugnata e/o del procedimento per violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il primo motivo; - i motivi del ricorso incidentale, che per priorità logica vanno esaminati per primi e unitariamente per connessione, sono fondati; - dalla relata di notifica riprodotta per autosufficienza a p. 9 del ricorso incidentale risulta che l’avviso di accertamento n.

TA604A201798/2016, per l’anno d’imposta 2012, era stato effettivamente notificato al contribuente in data 17.11.2016, mediante consegna alla moglie, sicchéil ricorso introduttivo proposto in data 3.02.2017 risulta inammissibile, in quanto tardivo; - la relata di notifica del 5.12.2016, riprodotta dal ricorrente principale a p. 3 del controricorso al ricorso incidentale riguarda esclusivamente l’avviso di accertamento n.

TA604A302035/2016, per l’anno d’imposta 2013, come si evince chiaramente dall’unico numero ivi indicato; -ciò premesso, il ricorso principale va esaminato solo con riferimento all’avviso di accertamento n.

TA604A302035/2016, relativo all’anno d’imposta 2013; - anche i motivi del ricorso principale, che vanno esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati; -occorre premettere che, in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi; - l'operatività di tale principio in materia tributaria, tuttavia, non esclude che per i debiti d'imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano ex lege dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura (ex plurimis, Cass. 15.10.2018, n. 25650; Cass. 24.02.2020, n. 4747; Cass. 25.05.2021, n. 14280); - è stato altresì precisato che, i n tema di associazione non riconosciuta, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di rappresentante legale, colui che invoca in giudizio laresponsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del rappresentante subentrante - il quale non può andarne esente, ai fini fiscali, soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa - ha l'onere di provare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell'attività dell'associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere dei debiti d'imposta - derivanti "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto - dimostrare la sua estraneità alla partecipazione e gestione dell'ente nel periodo di relativa investitura (Cass. n. 3093 del 2021); - per i debiti d elle associazioni non riconosciute , sorti su base negoziale, non rileva, quindi,la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, poiché la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, ex art. 38 c.c., corrisponde all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente; al contrario, per i debiti d'imposta, sorti ex lege, risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che in forza del ruolo rivestito ha effettivamente gestito l'ente (cfr. Cass. n. 11869 del 2024, cheha confermato il rigetto del ricorso avverso un'intimazione di pagamento emessa, a seguito di un avviso di accertamento, nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica e del suo legale rappresentante, in quanto, nel periodo di riferimento, il ricorrente era il legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta, sicché, in assenza di una diversa indicazione, doveva presumersi in capo al medesimo il ruolo di gestore dell'ente rappresentato); -nella specie, la CTR ha desunto la prova che il D’Angelo ricopri sse la carica di presidente dell’ASD nel periodo di accertamento interessato (2013), solamente sulla base del verbale di assemblea del 16.07.2010, senza verificare se tale incarico fosse stato confermato anche nell’anno 2013, attribuendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, mentre spettava all’Ufficio dimostrare il periodo dell’investituradel D’Angelo; - la CTR non si è , quindi, attenuta ai richiamati principi, perché ha ravvisato la responsabilità del ricorrente per i debiti d’imposta sorti nell’anno 2013 solo i n forza dell ’incarico di presidente dell’associazione, ricopertodal medesimo nell’anno 2010; - in conclusione, va nno accolt i sia il ricorso principale che quello incidentale; -la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382 , comma 3, cod. proc. civ., con riferimento ai motivi del ricorso incidentale, perché il giudizio non poteva essere iniziato per inammissibilità del ricorso introduttivo in relazione al l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2012; - la sentenza va invece cassa ta , in relazione ai motivi del ricorso principale, limitatamente all’avviso di accertamento per l’anno di imposta2013, con rinvio del la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorsoprincipale e il ricorso incidentale; cassa senza rinvio la sentenza impugnata , con riferimento ai motivi del ricorso incidentale, perché il giudizio non poteva essere iniziato per inammissibilità del ricorso introduttivo in relazione al l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2012; cassa la sentenza impugnata, con riguardo ai motivi del ricorso principale, limitatamente all’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2013, e rinvia la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 1100/2020R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce alricorso per cassazione; –ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – Contro Agenzia delle e ntrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Co mmissione tributaria regionale dell’Abruzzo –sezione staccata di Pescara n. 505 / 0 6 / 20 1 9 , depositata il 28.05.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del29 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -La CTP di P escara accoglieva il ricors o propost o da D’[OSCURATO:PERSONA] avverso due avvisi di accertamento, relativi, rispettivamente, agli Oggetto: Tributi– Accertamento -Associazione non riconosciuta anni d’imposta 2012 e 2013, emessi nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] Pinetanuova, a seguito del disconoscimento del regime agevolato di cui alla l. n. 398 del 1991, e notificati a D’[OSCURATO:PERSONA], quale rappresentantelegale ed obbligato in solido, essendo l’ASD cessata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l’avviso di accertamento per l’anno 2013 veniva notificato anche a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], individuato anche quale autore della violazione, che lo ha impugnatoin separato giudizio; - con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR del l ’Abruzzo – sezione staccata di Pescara, previa riunione dei ricorsi proposti dal D’Angelo e dalla [OSCURATO:PERSONA], accoglieva l’appello proposto dall’Ufficionei confronti del D’Angelo e rigettava quello proposto sempre dall’Ufficio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], osservando, per quanto qui rileva in ordine alla posizione del D’Angelo, che: - gli avvisi di accertamento impugnati dal D’Angelo erano stati notificati allo stesso il 5.12.2016, sicchè il ricorso proposto dal contribuente il 3.02.2017 non era tardivo, dato che il termine di 60 giorni scadeva proprio in tale data; - era fondata, invece, la censura relativa alla responsabilità solidale del D’Angelo, avendo l’Ufficio dato prova che il medesimo era subentrato quale presidente dell’ASD in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], come risultava dal relativo verbale di assembla, mentre il predetto contribuente non aveva offerto la prova contraria di essere medio tempore decaduto da tale carica; - il contribuente impugnava la sentenza della C TR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; - l ’A genzia delle entrate r esisteva con controricorso e proponeva a sua volta ricorso incidentale con due motivi, al quale resisteva il D’Angelocon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo d el ricorso principale il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 2697 cod. civ. , in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non ave re la CTR considerato che il D’Angelo non aveva svolto alcun concreto ruolo gestorio e comunque non era legale rappresentante dell’ASD negli anni considerati dall’accertamento (2012 e 2013), come si evince dall’organigramma del Comitato regionale Abruzzo - FIGC in atti, per cui non poteva essere responsabile in solido per debiti tributari riferiti agli anni di imposta precedenti solo perché aveva rivestito la carica di presidente nell’anno 2010 e poi nel 2016; lamenta che i giudici di appello hanno invertito l’onere probatorio imponendo al contribuente di fornire la prova negativa ed esonerando l’Ufficioda tale onere, pur in assenza del dato formale della titolarità della carica in capo al D’Angelo e dell’assunzione di obbligazioni per conto dell’associazione; - con il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato l’assenza di qualsiasi attività gestoria all’interno dell’ASD da parte del D’Angelo negli anni 2012 e 2013, ritenendo invece fondata la censura relativa alla responsabilità solidale del contribuente per detti anni solo sulla base della carica di presidente, dallo stesso rivestita nell’anno 2010; precisa che la dichiarazione dei redditi per il periodo 1.07.2013 – 30.06.2014, presentata erroneamente nel settembre 2014 dal D’Angelo, era stata interamente rettificata e sostituita da quella corretta, sottoscritta e presentata nei termini di legge nel marzo 2015 dall’unico legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]; aggiunge che in detta dichiarazione non era presente il quadro RO (elenco dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni dell’Ente) né tanto meno il nominativo del D’Angelo che era diventato presidente solo il 4.02.2016, dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA], e che la asserita prosecuzione della carica di presidente fino al 2013 è smentita dalla documentazione prodotta dal contribuente e, in particolare, dall’organigramma del Comitato regionale Abruzzo FIGC; -passando all’esame del ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, con il primo motivo si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che il ricorso introduttivo proposto avverso l’avviso di accertamento n. TA604A201798/2016, per l’anno d’imposta 2012, era inammissibile perché tardivo, dato che detto avviso era stato notificato in data 17.11.2016 e impugnato dal contribuente con ricorso notificato il 3.02.2017, mentre il termine di 60 giorni scadeva il 16.01.2017; - con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce la nullità della sentenza impugnata e/o del procedimento per violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il primo motivo; - i motivi del ricorso incidentale, che per priorità logica vanno esaminati per primi e unitariamente per connessione, sono fondati; - dalla relata di notifica riprodotta per autosufficienza a p. 9 del ricorso incidentale risulta che l’avviso di accertamento n. TA604A201798/2016, per l’anno d’imposta 2012, era stato effettivamente notificato al contribuente in data 17.11.2016, mediante consegna alla moglie, sicchéil ricorso introduttivo proposto in data 3.02.2017 risulta inammissibile, in quanto tardivo; - la relata di notifica del 5.12.2016, riprodotta dal ricorrente principale a p. 3 del controricorso al ricorso incidentale riguarda esclusivamente l’avviso di accertamento n. TA604A302035/2016, per l’anno d’imposta 2013, come si evince chiaramente dall’unico numero ivi indicato; -ciò premesso, il ricorso principale va esaminato solo con riferimento all’avviso di accertamento n. TA604A302035/2016, relativo all’anno d’imposta 2013; - anche i motivi del ricorso principale, che vanno esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati; -occorre premettere che, in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi; - l'operatività di tale principio in materia tributaria, tuttavia, non esclude che per i debiti d'imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano ex lege dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura (ex plurimis, Cass. 15.10.2018, n. 25650; Cass. 24.02.2020, n. 4747; Cass. 25.05.2021, n. 14280); - è stato altresì precisato che, i n tema di associazione non riconosciuta, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di rappresentante legale, colui che invoca in giudizio laresponsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del rappresentante subentrante - il quale non può andarne esente, ai fini fiscali, soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa - ha l'onere di provare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell'attività dell'associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere dei debiti d'imposta - derivanti "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto - dimostrare la sua estraneità alla partecipazione e gestione dell'ente nel periodo di relativa investitura (Cass. n. 3093 del 2021); - per i debiti d elle associazioni non riconosciute , sorti su base negoziale, non rileva, quindi,la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, poiché la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, ex art. 38 c.c., corrisponde all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente; al contrario, per i debiti d'imposta, sorti ex lege, risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che in forza del ruolo rivestito ha effettivamente gestito l'ente (cfr. Cass. n. 11869 del 2024, cheha confermato il rigetto del ricorso avverso un'intimazione di pagamento emessa, a seguito di un avviso di accertamento, nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica e del suo legale rappresentante, in quanto, nel periodo di riferimento, il ricorrente era il legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta, sicché, in assenza di una diversa indicazione, doveva presumersi in capo al medesimo il ruolo di gestore dell'ente rappresentato); -nella specie, la CTR ha desunto la prova che il D’Angelo ricopri sse la carica di presidente dell’ASD nel periodo di accertamento interessato (2013), solamente sulla base del verbale di assemblea del 16.07.2010, senza verificare se tale incarico fosse stato confermato anche nell’anno 2013, attribuendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, mentre spettava all’Ufficio dimostrare il periodo dell’investituradel D’Angelo; - la CTR non si è , quindi, attenuta ai richiamati principi, perché ha ravvisato la responsabilità del ricorrente per i debiti d’imposta sorti nell’anno 2013 solo i n forza dell ’incarico di presidente dell’associazione, ricopertodal medesimo nell’anno 2010; - in conclusione, va nno accolt i sia il ricorso principale che quello incidentale; -la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382 , comma 3, cod. proc. civ., con riferimento ai motivi del ricorso incidentale, perché il giudizio non poteva essere iniziato per inammissibilità del ricorso introduttivo in relazione al l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2012; - la sentenza va invece cassa ta , in relazione ai motivi del ricorso principale, limitatamente all’avviso di accertamento per l’anno di imposta2013, con rinvio del la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorsoprincipale e il ricorso incidentale; cassa senza rinvio la sentenza impugnata , con riferimento ai motivi del ricorso incidentale, perché il giudizio non poteva essere iniziato per inammissibilità del ricorso introduttivo in relazione al l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2012; cassa la sentenza impugnata, con riguardo ai motivi del ricorso principale, limitatamente all’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2013, e rinvia la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo
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