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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 19 marzo 2026

Corte di giustizia UE n. 2024/2026

ECLI:EU:C:2026:856
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 15 ottobre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Indipendenza dei giudici – Giudice indipendente e imparziale costituito per legge – Norme nazionali sulle modalità di assegnazione e di riassegnazione casuale delle cause tra i giudici di un organo giurisdizionale – Delibera del collegio di un organo giurisdizionale di revocare l’assegnazione a un giudice, su sua richiesta, di tutti i procedimenti a lui attribuiti – Riassegnazione casuale di tali cause ad altri giudici di tale organo giurisdizionale » Nella causa C‑159/25 [Rowicz] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 6 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria il 26 febbraio 2025, nel procedimento B. Ż.,

V. sp. z o.o. contro T. SA, Ł.W., LA CORTE (Seconda Sezione), composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, Z. Csehi, M. Gavalec e F. Schalin, giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere:

V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; – per la Commissione europea, da K. Herrmann e P. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 marzo 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con gli articoli 20 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché con il considerando 61 del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (GU L, 2024/1689). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di due controversie tra, da un lato, B. Ż. e T. SA e, dall’altro, dalla

V. sp. z o.o. e Ł.W., in merito al pagamento di importi connessi a transazioni commerciali.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3 L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione». 4 Ai sensi del considerando 61 del regolamento 2024/1689: «Alcuni sistemi di [intelligenza artificiale (IA)] destinati all’amministrazione della giustizia e ai processi democratici dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in considerazione del loro impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

È in particolare opportuno, al fine di far fronte ai rischi di potenziali distorsioni, errori e opacità, classificare come ad alto rischio i sistemi di IA destinati a essere utilizzati da un’autorità giudiziaria o per suo conto per assistere le autorità giudiziarie nelle attività di ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti. (…) L’utilizzo di strumenti di IA può fornire sostegno al potere decisionale dei giudici o all’indipendenza del potere giudiziario, ma non dovrebbe sostituirlo: il processo decisionale finale deve rimanere un’attività a guida umana. (…)». 5 Ai sensi dell’articolo 113, secondo comma, di tale regolamento quest’ultimo «[s]i applica a decorrere dal 2 agosto 2026».

Diritto polacco 6 Conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, dell’ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001 (Dz.

U. n o 98, posizione 1070), nella sua versione applicabile al procedimento principale (Dz.

U. del 2024, posizione 334; in prosieguo: la «legge sugli organi giurisdizionali ordinari»): «[OSCURATO:PERSONA] della Giustizia, dopo aver consultato il [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia), stabilisce, con decreto, il regolamento di procedura degli organi giurisdizionali ordinari, specificando: 1) l’organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi giurisdizionali, 2) norme dettagliate per l’assegnazione delle cause, tra cui:

a) le modalità di estrazione a sorte delle cause,

b) le norme sulla composizione dei collegi giudicanti composti da più giudici,

c) (abrogata),

d) le norme relative alla fissazione di un coefficiente ridotto di attribuzione delle cause in ragione delle funzioni assunte e delle assenze giustificate nonché i motivi di sospensione temporanea dell’assegnazione delle cause,

e) le condizioni di partecipazione all’assegnazione solo di alcune categorie di cause trattate dalla sezione, (…) – tenendo conto dei principi di efficienza, di razionalità, di economia e di rapidità, nonché della necessità di garantire il corretto svolgimento dei compiti assegnati agli organi giurisdizionali e della necessità di garantire che il carico di lavoro dei giudici, dei giudici tirocinanti e degli ausiliari di giustizia, sia ripartito in modo equo e obiettivo, di assicurare che diversi giudici beneficino di un’analoga probabilità di partecipazione a un collegio giudicante, che si ricorra a soluzioni informatiche per l’assegnazione casuale delle cause e ad altri mezzi di assegnazione casuale delle cause in mancanza di soluzioni informatiche». 7 L’articolo 47a, paragrafi 1 e 2, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari così dispone: «1.

Le cause sono assegnate ai giudici e ai giudici tirocinanti in modo casuale, nell’ambito delle specifiche categorie delle stesse, fatta salva l’assegnazione di cause a un giudice in regime di reperibilità.

2. Nell’ambito delle singole categorie le cause sono assegnate in misura uguale, a meno che l’assegnazione non sia ridotta a causa delle funzioni svolte, della partecipazione all’assegnazione di cause di altre categorie, o per altre ragioni previste dalla legge». 8 L’articolo 47b della medesima legge così recita: «1.

La modifica della composizione di un organo giurisdizionale può essere ammessa solo nel caso in cui il medesimo non possa trattare la causa nella sua composizione attuale o in presenza di un ostacolo prolungato al trattamento della causa nella sua composizione attuale.

Le disposizioni dell’articolo 47a si applicano mutatis mutandis . (…)

4. Il trasferimento ad altra sede di un giudice o il suo distacco presso un altro organo giurisdizionale, nonché il termine di un distacco, non impediscono l’adozione di atti [procedurali] nelle cause che gli sono state assegnate nella sede dove attualmente presta servizio o esercita le sue funzioni, fino alla definizione di dette cause.

5. Il collegio dell’organo giurisdizionale nel cui nel cui circondario il giudice viene trasferito o distaccato può, su richiesta del medesimo o d’ufficio, revocare a tale giudice, in tutto o in parte, l’assegnazione delle cause di cui è investito, segnatamente in ragione della distanza tra la sede di tale organo giurisdizionale e il luogo di nuova assegnazione o di distacco del giudice, in funzione dello stato d’avanzamento delle cause pendenti.

Prima di adottare una decisione, il collegio giudicante consulta i presidenti degli organi giurisdizionali competenti.

6. Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 si applicano mutatis mutandis in caso di trasferimento a un’altra sezione del medesimo organo giurisdizionale e in caso di nomina a giudice presso un organo giurisdizionale di grado superiore». 9 L’articolo 2 del Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych (decreto del [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia recante il regolamento di procedura degli organi giurisdizionali ordinari), del 18 giugno 2019 (Dz.

U. del 2024, posizione 867), contiene, al suo punto 16, la definizione seguente: «[[OSCURATO:PERSONA] Przydziału Spraw (SLPS) (sistema di assegnazione casuale delle cause)] – sistema informatico volto ad assegnare in modo casuale cause e compiti giurisdizionali mediante un generatore di numeri casuali».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 10 Il 13 e il 14 giugno 2024, due appelli (in prosieguo: gli «appelli di cui trattasi nel procedimento principale») sono stati registrati presso la cancelleria del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) avverso sentenze di primo grado pronunciate nell’ambito di controversie relative a domande di pagamento in materia di transazioni commerciali, ai sensi della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1). 11 Il 17 e il 18 giugno 2024, la giudice JD, appartenente allora alla Ventitreesima Sezione di tale organo giurisdizionale, è stata designata in modo casuale per statuire su tali appelli dal SLPS, uno strumento informatico funzionante sulla base di un generatore di numeri casuali. 12 Successivamente, la giudice JD è stata trasferita in un’altra sezione di detto organo giurisdizionale. 13 Con decisione del collegio del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia), alla giudice JD, a seguito del suo trasferimento e su propria richiesta, è stata revocata, a partire dal 30 ottobre 2024, l’assegnazione di cento cause che le erano state assegnate nel corso del 2024, quando faceva parte della Ventitreesima Sezione di detto organo giurisdizionale.

Con tale decisione, detto collegio ha peraltro individuato altre cause che la giudice JD doveva definire.

Tale decisione non conteneva alcuna motivazione. 14 A seguito di una decisione adottata il 10 gennaio 2025 dal presidente della Ventitreesima Sezione del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia), il 13 gennaio 2025 si è proceduto alla riassegnazione casuale di tali cento cause a nuovi giudici relatori mediante il SLPS.

Diciassette giudici di tale sezione erano interessati dall’estrazione a sorte effettuata da tale sistema ai fini di detta riassegnazione.

Alla giudice Aneta Łazarska sono state assegnate 56 cause, tra cui quelle aventi ad oggetto gli appelli di cui trattasi nel procedimento principale.

Per contro, altri giudici hanno ricevuto solo un numero più limitato di cause o addirittura nessuna causa. 15 Il reclamo presentato dalla giudice A. Łazarska avverso detta assegnazione è stato respinto dal presidente del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia). 16 La giudice A. Łazarska è chiamata a pronunciarsi sugli appelli di cui trattasi nel procedimento principale in composizione monocratica del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia), giudice del rinvio.

Ella nutre dubbi sulla regolarità della riassegnazione di queste due cause alla luce dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, e sulla questione se il collegio giudicante in composizione monocratica così costituito sia un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

Sarebbe essenziale, nell’ambito delle garanzie di indipendenza e imparzialità della giustizia, che l’assegnazione delle cause all’interno di un organo giurisdizionale sia effettuata sulla base di un processo trasparente, basato su criteri oggettivi e non manipolabile. 17 In primo luogo, il giudice del rinvio sottolinea che il diritto polacco prevede, all’articolo 47a, paragrafo 1, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, un principio di immutabilità della composizione del collegio giudicante.

Si potrebbe derogare a tale principio solo nelle ipotesi legalmente definite, vale a dire, conformemente all’articolo 47b, paragrafo 1, di tale legge, qualora, nella composizione attuale dell’organo giurisdizionale interessato, sia impossibile esaminare la causa o sussista un ostacolo prolungato al trattamento di quest’ultima.

Orbene, la riassegnazione delle cause aventi ad oggetto gli appelli di cui trattasi nel procedimento principale non rientrerebbe in nessuna di tali ipotesi.

In particolare, tenuto conto dell’articolo 47b, paragrafi da 4 a 6, di detta legge, il trasferimento di un giudice, da una sezione ad un’altra, all’interno dello stesso organo giurisdizionale non può giustificare una modifica della composizione del collegio giudicante. 18 In secondo luogo, il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo all’assegnazione casuale delle cause mediante il SLPS. 19 Sotto un primo profilo, il SLPS sarebbe soggetto, sin dalla sua istituzione, ad errori.

Da un lato, numerosi errori sistemici sarebbero stati constatati nel corso dei primi anni di funzionamento di tale sistema, in particolare nel corso del 2018.

Dall’altro lato, sarebbero stati commessi errori da parte degli utenti di detto sistema. 20 Sotto un secondo profilo, sebbene le attività connesse alla progettazione, alla gestione e al funzionamento dello SLPS siano considerate di natura pubblica, il codice sorgente di tale sistema non sarebbe noto.

Sarebbero pubblicati solo l’algoritmo dell’applicazione e i rapporti di estrazione a sorte di detto sistema.

La mancanza di trasparenza quanto al codice sorgente farebbe dubitare della reale imparzialità del funzionamento del medesimo sistema. 21 Sotto un terzo profilo, le modalità specifiche di assegnazione delle cause ai giudici rientrerebbero nel potere discrezionale del [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia. 22 Sotto un quarto profilo, l’assegnazione casuale delle cause da parte del SLPS non consentirebbe di garantire un’equa ripartizione del carico di lavoro tra i giudici e rischierebbe così di causare ritardi nel trattamento delle cause.

Essa potrebbe persino mettere a repentaglio l’indipendenza di un giudice quando, sotto la pressione del tempo, conduce «processi rapidi» e definisce le cause il più rapidamente possibile, piuttosto che cercare di elaborare decisioni eque. 23 Il giudice del rinvio conclude che la complessità del sistema istituito nonché la sua mancanza di trasparenza lo rendono vulnerabile alla manipolazione, il che comporterebbe un rischio di composizione arbitraria dei collegi giudicanti. 24 Per quanto riguarda le cause aventi ad oggetto gli appelli di cui trattasi nel procedimento principale, tale giudice aggiunge che, contrariamente agli insegnamenti derivanti dalla sentenza del 14 novembre 2024, S. (Modifica del collegio giudicante) (C‑197/23, EU:C:2024:956), la decisione del collegio del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) non è soggetta a controllo giurisdizionale.

A causa dell’assenza di possibilità di ricorso avverso tale decisione, un controllo della regola di assegnazione delle cause sarebbe escluso, cosicché il procedimento condotto dal giudice del rinvio sarebbe viziato da nullità. 25 È in tale contesto che il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se alla luce degli articoli 2, 19, paragrafo 1,secondo comma, [TUE] in combinato disposto con gli articoli 20 e 47 della [Carta] e con il considerando 61 del regolamento [2024/1689], costituisca un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge nonché idoneo ad esaminare la causa senza ingiustificato ritardo, in modo non discriminatorio e garantendo una tutela giurisdizionale effettiva, un organo giurisdizionale ordinario di ultima istanza di uno Stato membro quando un membro del suo collegio giudicante sia stato designato a decidere nella causa mediante un generatore [di numeri casuali], in base ad un rapporto di estrazione a sorte e ad una precedente decisione del collegio dell’organo giurisdizionale: – quando un organo dell’amministrazione giudiziaria come il Kolegium Sądu Okręgowego (Collegio del Tribunale regionale) ha arbitrariamente esonerato, in violazione delle disposizioni del diritto nazionale in materia di assegnazione delle cause, un giudice relatore dall’obbligo di trattare le cause già assegnategli, nonostante non fossero soddisfatti i criteri previsti dalla normativa nazionale che consentivano tale esonero e in violazione del principio secondo il quale un cambiamento della composizione di un organo giurisdizionale può avvenire solo in caso di impossibilità di trattare una causa nel collegio giudicante esistente o di un ostacolo prolungato alla trattazione della causa nel collegio giudicante esistente; – quando la nomina del nuovo giudice è avvenuta sulla base del [SLPS] creato dal [OSCURATO:PERSONA] della giustizia in quanto rappresentante del potere esecutivo e (dopo che) le regole per l’assegnazione delle cause e l’estrazione a sorte nei tribunali sono state stabilite da un atto avente il rango di regolamento del medesimo [OSCURATO:PERSONA] (…) e in un modo tale da violare il diritto ad un giudice indipendente, imparziale nonché il principio di accesso ad un giudice precostituito per legge; – quando la nomina di un nuovo giudice è stata effettuata sulla base del [SLPS] in assenza della conoscenza e della possibilità di verificare il funzionamento del codice sorgente dell’algoritmo [del SLPS], la cui applicazione è stata pubblicata solo sul sito web del Bollettino di informazione pubblica, considerando inoltre la vulnerabilità a errori e manipolazioni dello strumento di assegnazione casuale delle cause, in modo tale da violare il diritto delle parti a un equo processo; – quando la nomina di un nuovo giudice è stata effettuata sulla base del [SLPS] creato dal [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia in quanto rappresentante del potere esecutivo e [dopo che] le regole per l’assegnazione e l’estrazione a sorte delle cause negli organi giurisdizionali sono state stabilite da un atto avente rango di regolamento dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (…) e in un modo che viola il principio del diritto delle parti all’esame della causa senza ritardi ingiustificati, in quanto non garantisce un carico uniforme dei giudici nell’ambito dell’utilizzo del [SLPS], in un modo che discrimina le parti e viola il principio di uguaglianza davanti alla legge; – il che porta un giudice a pronunciarsi nell’ambito di un procedimento nullo a causa della sua composizione contraria alla legge, senza che alle parti venga garantita un’effettiva tutela giuridica; – in assenza di un mezzo di impugnazione efficace ai sensi del diritto nazionale spettante al giudice contro una decisione in forma scritta di un’autorità amministrativa [del medesimo] organo giurisdizionale relativa all’assegnazione di una causa e alla designazione e alla composizione [dello stesso], che gli garantisca la possibilità di impugnare tale decisione scritta dinanzi a un organo giurisdizionale imparziale e indipendente, in un procedimento che soddisfi i requisiti dell’articolo 47 della [Carta]».

Sulla questione pregiudiziale Osservazioni preliminari 26 Dalla formulazione della questione presentata risulta che il giudice del rinvio chiede chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, degli articoli 20 e 47 della Carta nonché del considerando 61 del regolamento 2024/1689. 27 A tal riguardo, per quanto riguarda, in primo luogo, il riferimento all’articolo 20 della Carta, relativo al principio di uguaglianza, il giudice del rinvio non espone le ragioni specifiche per le quali esso interroga la Corte sull’interpretazione di tale disposizione.

Essa si limita, su questo punto, ad osservare che il SLPS non riesce a garantire che tutti i giudici abbiano un carico di lavoro uguale. 28 In secondo luogo, per quanto riguarda il riferimento al considerando 61 del regolamento 2024/1689, è sufficiente constatare che, conformemente all’articolo 113, secondo comma, di tale regolamento, quest’ultimo è applicabile solo a decorrere dal 2 agosto 2026.

Orbene, la riassegnazione delle cause aventi ad oggetto gli appelli di cui trattasi nel procedimento principale è intervenuta il 13 gennaio 2025.

Detto regolamento non è quindi pertinente ai fini dell’esame della questione della riassegnazione di tali cause. 29 In terzo luogo, per quanto riguarda la domanda di interpretazione dell’articolo 2 TUE, occorre ricordare che l’articolo 19 TUE concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE, cosicché non occorre interpretare specificamente tale articolo

2. 30 L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE affida, infatti, sia ai giudici nazionali sia alla Corte il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri nonché la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza di detto diritto [sentenze del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 108, nonché del 16 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] w Mińsku Mazowieckim e a., da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, punto 59]. 31 In tale prospettiva, questa disposizione stabilisce che spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedure che assicuri ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. 32 L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE riguarda i «settori disciplinati dal diritto dell’Unione» indipendentemente dalla situazione in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri attuano tale diritto, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] dos [OSCURATO:PERSONA], C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 29, nonché del 16 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] w Mińsku Mazowieckim e a., da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, punto 62). 33 L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è destinato a trovare applicazione, in particolare, nei confronti di qualsiasi organo nazionale che possa trovarsi a statuire, in quanto organo giurisdizionale, su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e rientranti dunque in settori disciplinati da tale diritto (sentenze del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA], C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 34 e giurisprudenza citata, nonché dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 36). 34 Orbene, ciò avviene nel caso del giudice del rinvio.

Esso, in effetti, può essere chiamato a pronunciarsi su questioni collegate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e, in quanto «organo giurisdizionale», nel senso definito da tale diritto, è parte del sistema polacco di rimedi giurisdizionali nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Pertanto, detto giudice deve soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva (v., per analogia, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 37 e giurisprudenza citata). 35 In quarto ed ultimo luogo, poiché il giudice del rinvio nella sua questione ha fatto riferimento anche all’articolo 47 della Carta, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della stessa, le disposizioni della Carta si applicano agli [OSCURATO:PERSONA] membri quando essi danno attuazione al diritto dell’Unione; tale disposizione conferma la costante giurisprudenza secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse [sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 78 e giurisprudenza citata, e dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 31]. 36 Nel caso di specie, il giudice del rinvio indica che gli appelli di cui trattasi nel procedimento principale sono diretti contro sentenze di primo grado pronunciate in controversie relative a domande di pagamento in materia di transazioni commerciali, ai sensi della direttiva 2011/7, senza tuttavia fornire ulteriori precisazioni quanto alla questione se le parti di tali controversie abbiano invocato diritti e obblighi derivanti da tale direttiva. 37 In tali circostanze, alla luce degli elementi di cui dispone la Corte e fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, l’articolo 47 della Carta non sembra applicabile al procedimento principale. 38 Ciò considerato, poiché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi in particolare dell’articolo 47 della Carta, quest’ultima disposizione deve essere debitamente presa in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 37 e giurisprudenza citata]. 39 In tali circostanze, occorre statuire sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta.

Nel merito 40 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che occorre considerare che costituisca un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, un collegio giudicante di un organo giurisdizionale nazionale, al quale sono state assegnate cause in modo casuale da un sistema informatico a seguito della revoca dell’assegnazione di tali cause al giudice inizialmente adito, chiesta da quest’ultimo, anche in assenza di qualsiasi rimedio giurisdizionale che consenta specificamente al giudice interessato di contestare tale riassegnazione. 41 A tal proposito occorre sottolineare che, nella misura in cui la Carta prevede diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta è inteso ad assicurare la necessaria coerenza tra i diritti contenuti in quest’ultima e i corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, senza che ciò pregiudichi l’autonomia del diritto dell’Unione.

Secondo le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), l’articolo 47, secondo comma, della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.

La Corte deve, pertanto, sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita nella causa di cui è investita assicuri un livello di protezione che non disattenda quello garantito all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo [sentenze dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 46 nonché giurisprudenza citata, e del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143, punto 64]. 42 Fatta salva tale precisazione occorre rammentare, in primo luogo, che ogni Stato membro deve, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, assicurare che gli organi che sono chiamati, in quanto «organi giurisdizionali» ai sensi del diritto dell’Unione, a statuire su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto, e che rientrano quindi nel sistema nazionale di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui quello dell’indipendenza (sentenza del 1º agosto 2025, Daka e a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 73 e giurisprudenza citata). 43 Tale requisito d’indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che rivestono importanza cardinale in quanto garanzie della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli [OSCURATO:PERSONA] membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto (sentenza del 1º agosto 2025, Daka e a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 74 e giurisprudenza citata). 44 Detto requisito d’indipendenza implica due aspetti.

Il primo aspetto, di carattere esterno, richiede che l’organo interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da una qualsivoglia fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni.

Il secondo aspetto, di carattere interno, si ricollega alla nozione d’«imparzialità» e concerne l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all’oggetto di quest’ultima.

Questo aspetto impone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica (sentenza del 1º agosto 2025, Daka e a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 75 e giurisprudenza citata). 45 Se è vero che l’aspetto «esterno» dell’indipendenza mira essenzialmente a salvaguardare l’indipendenza degli organi giurisdizionali dai poteri legislativo ed esecutivo conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, esso aspira, tuttavia, anche a tutelare i giudici contro indebite influenze provenienti dall’interno dell’organo giurisdizionale in questione (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Daka e a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 76 e giurisprudenza citata). 46 Occorre altresì sottolineare che l’esercizio della funzione giudicante deve essere al riparo non solo da qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche da forme di influenza più indiretta che possano orientare le decisioni giudiziarie [sentenze del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143, punto 69 nonché giurisprudenza citata, e del 1º agosto 2025, Daka e a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 77]. 47 Tali garanzie d’indipendenza e d’imparzialità presuppongono l’esistenza di regole, relative in particolare alla composizione dell’organo in questione, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che le persone possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti (sentenza del 1º agosto 2025, Daka e a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 78 e giurisprudenza citata). 48 Del resto, come la Corte ha rilevato al punto 71 della sentenza del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice) (C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha altresì sottolineato che l’importanza fondamentale, segnatamente, dell’indipendenza giudiziaria e della certezza del diritto per lo Stato di diritto esige una particolare chiarezza delle norme applicate in ciascun caso e garanzie chiare per assicurare l’obiettività e la trasparenza nonché, soprattutto, per evitare qualsiasi parvenza di arbitrarietà nell’assegnazione di procedimenti particolari a determinati giudici (Corte EDU, 5 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA], a.s. c.

Slovacchia, CE:ECHR:2010:1005JUD001933403, § 66). 49 In secondo luogo, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE richiede inoltre la presenza di un giudice «precostituito per legge», in considerazione dei legami inscindibili che esistono tra l’accesso a un siffatto giudice e le garanzie di indipendenza e imparzialità dei giudici [sentenze del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143, punto 72 e giurisprudenza citata, nonché del 1º agosto 2025, Daka e a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 79]. 50 Orbene, il riferimento a un giudice «precostituito per legge», che figura anche all’articolo 47, secondo comma, della Carta, riflette in particolare il principio dello Stato di diritto e riguarda non solo il fondamento normativo dell’esistenza stessa del giudice, ma anche la composizione del collegio giudicante in ciascuna causa nonché qualsiasi altra disposizione di diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame della causa.

Pertanto, le norme di assegnazione e di riassegnazione delle cause fanno parte della nozione di giudice «precostituito per legge» [v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143, punti 73 e 74 nonché giurisprudenza citata]. 51 Di conseguenza, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE richiede anche, a tal riguardo, che le norme che disciplinano la composizione dei collegi giudicanti siano tali da escludere qualsiasi ingerenza indebita, nel processo decisionale relativo a una determinata causa, di soggetti estranei al collegio giudicante investito di tale procedimento, dinanzi ai quali le parti non abbiano potuto esporre i loro argomenti (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Daka e a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 81 e giurisprudenza citata). 52 È alla luce di tali considerazioni che occorre rispondere alla questione del giudice del rinvio.

Quest’ultimo si interroga, in particolare, sulla compatibilità con i requisiti inerenti all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, quali ricordati ai punti da 41 a 51 della presente sentenza, della riassegnazione di una causa a un collegio giudicante, qualora tale riassegnazione, in primo luogo, avvenga dopo la revoca dell’assegnazione di una causa al giudice inizialmente designato, in secondo luogo, sia effettuata mediante un sistema di assegnazione casuale delle cause e, in terzo luogo, non possa essere oggetto di ricorso da parte del giudice interessato da detta riassegnazione.

Sulla revoca dell’assegnazione a un giudice di una parte delle sue cause 53 Secondo la giurisprudenza della Corte, quando la causa inizialmente assegnata al collegio giudicante è stata poi revocata in circostanze incompatibili con i requisiti ricordati ai punti da 41 a 51 della presente sentenza, il collegio giudicante al quale detta causa è stata riassegnata è tenuto ad astenersi dal conoscere della medesima causa [v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punti 76 e 77 nonché giurisprudenza citata]. 54 Per quanto riguarda, più specificamente, la revoca dell’assegnazione a un giudice delle sue cause, la Corte ha dichiarato che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale un organo di un tribunale nazionale può revocare l’assegnazione a un giudice di tale tribunale di una parte o della totalità dei procedimenti a lui assegnati, senza che detta normativa preveda i criteri che devono guidare tale organo quando adotta una simile decisione di revoca e imponga di motivare la suddetta decisione [v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143, punto 86]. 55 Infatti, al fine di evitare di lasciare spazio all’arbitrarietà che potrebbe derivare da un procedimento non trasparente, in grado di ledere i principi d’indipendenza e inamovibilità dei giudici, occorre che le norme nazionali che disciplinano la revoca dell’assegnazione dei procedimenti prevedano criteri oggettivi chiaramente formulati, in base ai quali possa essere revocata l’assegnazione a un giudice dei procedimenti a lui attribuiti, nonché l’obbligo di motivare le decisioni di revoca, in particolare nel caso di revoche senza il consenso del giudice di cui trattasi, al fine di garantire che l’indipendenza dei giudici non sia compromessa da indebite influenze esterne [v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143, punto 85]. 56 Nel caso di specie, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, risulta che l’articolo 47b, paragrafo 1, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari dispone che la modifica della composizione di un organo giurisdizionale è ammessa quando esiste un «ostacolo prolungato al trattamento della causa».

Conformemente al paragrafo 6 di tale articolo 47b, il collegio dell’organo giurisdizionale interessato dispone della possibilità di revocare l’assegnazione di cause a un giudice, su richiesta di quest’ultimo o d’ufficio, in caso di trasferimento di tale giudice a un’altra sezione di tale organo giurisdizionale. 57 A tal riguardo, la Corte ha dichiarato, al punto 77 della sentenza del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice) (C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143), che una normativa nazionale, come l’articolo 47b, paragrafi 1 e da 4 a 6, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, non contiene criteri precisi e oggettivi che disciplinino la possibilità di revocare l’assegnazione a un giudice di uno o più procedimenti a lui attribuiti e consente al collegio dell’organo giurisdizionale interessato di revocare l’assegnazione a un giudice dei suoi procedimenti con una decisione non motivata. 58 Tale valutazione è stata tuttavia effettuata nell’ambito di una causa riguardante la revoca dell’assegnazione delle cause attribuite al giudice interessato, a seguito del trasferimento, a sua volta non autorizzato, di quest’ultimo in un’altra sezione dell’organo giurisdizionale di appartenenza. 59 Orbene, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, nel caso di specie, al giudice JD è stata revocata una parte delle sue cause con una decisione adottata su sua richiesta.

Fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, una siffatta revoca, su richiesta del giudice interessato, sembra rientrare, come osservato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, nelle ipotesi previste all’articolo 47b, paragrafo 6, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari. 60 Inoltre, dalle spiegazioni del giudice del rinvio risulta che tale revoca ha avuto luogo a seguito di un trasferimento della giudice JD all’interno dell’organo giurisdizionale cui essa apparteneva.

Da tali spiegazioni non risulta affatto che tale trasferimento fosse stato non consentito, o addirittura arbitrario, né che la richiesta di revoca fosse stata la conseguenza di influenze esterne subite da tale giudice idonee a rimettere in discussione l’indipendenza di detta giudice. 61 Pertanto, fatte salve le verifiche che spetterà al giudice del rinvio effettuare, si deve considerare che, purché tale revoca sia stata liberamente richiesta dalla giudice JD, una siffatta revoca parziale non è tale da far sorgere dubbi legittimi, nei singoli, quanto all’indipendenza di quest’ultima.

In tali circostanze, occorre aggiungere che, poiché non sembra che a quest’ultima siano stati revocate le cause aventi ad oggetto gli appelli cui trattasi nel procedimento principale in circostanze incompatibili con i requisiti ricordati ai punti da 41 a 51 della presente sentenza, non si può ritenere, sulla base della giurisprudenza citata al punto 53 di quest’ultima, che il collegio giudicante al quale tali cause sono state riassegnate sia tenuto ad astenersi dal conoscere di dette cause. 62 Infatti, la revoca parziale dell’assegnazione a un giudice di una o più delle sue cause non può pregiudicare la sua indipendenza quando interviene su sua richiesta e in assenza di qualsiasi indizio che suggerisca che tale revoca non è stata liberamente richiesta dal giudice di cui trattasi.

Sulla riassegnazione delle cause mediante un sistema di assegnazione casuale 63 Secondo la giurisprudenza della Corte, un sistema di assegnazione delle cause all’interno degli organi giurisdizionali nazionali fondato sul principio della selezione casuale del collegio giudicante, accompagnato da talune eccezioni, non è, di per sé, tale da esporre i collegi giudicanti a un’influenza indebita, ai sensi della giurisprudenza ricordata ai punti 45 e 46 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2025, Sinalov, C‑16/24, EU:C:2025:116, punto 51). 64 Alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti da 41 a 51 della presente sentenza, occorre tuttavia aggiungere che il funzionamento di un siffatto sistema deve essere fondato su regole trasparenti, oggettive e note in anticipo, che consentano di escludere qualsiasi utilizzo arbitrario di tale sistema e qualsiasi ingerenza indebita, nel processo decisionale relativo a una determinata causa, di persone esterne al collegio giudicante. 65 Poiché la valutazione finale dei fatti nonché l’applicazione e l’interpretazione del diritto nazionale, nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE, sono di esclusiva competenza del giudice del rinvio, è a quest’ultimo che spetterà determinare, in via definitiva, se il funzionamento del SLPS, in particolare nell’ambito della riassegnazione di cause aventi ad oggetto gli appelli di cui trattasi nel procedimento principale, sia conforme ai requisiti inerenti all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Tuttavia, secondo costante giurisprudenza la Corte può, in base al contenuto del fascicolo di cui essa dispone, fornire a tale giudice gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possano essergli utili a tal fine [sentenze del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 133, nonché del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 66]. 66 A tal riguardo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio dubita della compatibilità del SLPS con tali requisiti per quattro motivi che attengono, in sostanza, in primo luogo, alla mancanza di trasparenza di tale sistema, in secondo luogo, al ruolo del [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia nella determinazione delle norme di funzionamento di detto sistema, in terzo luogo, agli errori che l’applicazione di quest’ultimo ha potuto causare e, in quarto luogo, allo squilibrio del carico di lavoro dei giudici che esso provoca. 67 In primo luogo, occorre considerare che detti requisiti, e in particolare quelli enunciati al punto 64 della presente sentenza, sono soddisfatti, segnatamente, quando il funzionamento del sistema di assegnazione casuale delle cause di cui trattasi si basa su parametri determinati in anticipo e in pubblico, è disciplinato da una normativa trasparente che definisce le modalità e i criteri di assegnazione e di riassegnazione delle cause, è concepito – in particolare mediante estrazione a sorte interamente automatizzata – in modo da evitare l’assegnazione di una causa a un giudice scelto in modo discrezionale e i rapporti di estrazione a sorte delle cause sono resi pubblici.

Infatti, tali elementi costituiscono garanzie adeguate per evitare qualsiasi apparenza di arbitrarietà nell’assegnazione o nella riassegnazione di cause particolari a giudici nonché qualsiasi ingerenza indebita, da parte di persone esterne al collegio giudicante investito di una determinata causa, nel processo decisionale relativo a tale causa. 68 Orbene, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il funzionamento del SLPS è disciplinato da una normativa che prevede i criteri e le modalità di assegnazione o di riassegnazione delle cause ai giudici.

Inoltre, l’estrazione a sorte è effettuata automaticamente.

Infine, sono pubblicati sia l’algoritmo completo di tale sistema sia il rapporto di estrazione a sorte.

In tale contesto, la mera circostanza che il codice sorgente di detto sistema, che riflette, in linguaggio di programmazione, le istruzioni che compongono lo stesso sistema, non sia reso pubblico non è tale da generare un rischio di influenza idoneo ad orientare le decisioni giudiziarie o a manipolare arbitrariamente le assegnazioni e le riassegnazioni delle cause.

Al contrario, come sostiene il governo polacco nelle sue osservazioni scritte, la messa a disposizione del codice sorgente del SLPS potrebbe facilitare un attacco informatico contro quest’ultimo. 69 In secondo luogo, per quanto riguarda i dubbi connessi al ruolo che incombe al [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia nella determinazione delle norme di funzionamento del SLPS, occorre ricordare che, come risulta dai punti 47 e 51 della presente sentenza, le garanzie di indipendenza e di imparzialità nonché il requisito di un «giudice precostituito per legge» richiedono l’esistenza di norme relative, in particolare, alla composizione dei collegi giudicanti, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di tale organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti. 70 A tal riguardo, conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, l’indipendenza degli organi giurisdizionali, in particolare dai poteri legislativo ed esecutivo, deve essere garantita [sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 124, nonché del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 72]. 71 Così, secondo una giurisprudenza costante, il requisito di un «giudice precostituito per legge», ai sensi del diritto dell’Unione, mira ad evitare che l’organizzazione del sistema giudiziario sia lasciata alla discrezione del potere esecutivo e a far sì che tale materia sia disciplinata da una legge, adottata dal potere legislativo in modo conforme alle norme che disciplinano l’esercizio della sua competenza [v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II, EU:C:2020:232, punto 73 e giurisprudenza citata, nonché del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 73]. 72 Tale requisito è soddisfatto quando, sulla base di una delega legislativa, come quella prevista all’articolo 41 della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, il [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia è autorizzato ad adottare regole generali in materia di assegnazione delle cause e a definire i parametri generali di funzionamento di un sistema di assegnazione casuale delle cause, come il SLPS.

Inoltre, l’adozione, da parte di tale ministro, di siffatte regole generali non è, in quanto tale, idonea a suscitare dubbi quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici. 73 In terzo luogo, la Corte ha dichiarato che un errore nell’applicazione delle regole di assegnazione delle cause non implica necessariamente l’esistenza di un’influenza idonea ad orientare le decisioni giudiziarie o a manipolare arbitrariamente le assegnazioni (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2025, Sinalov, C‑16/24, EU:C:2025:116, punto 51).

In tale contesto, la mera circostanza, rilevata dal giudice del rinvio, che il funzionamento di un sistema di assegnazione casuale delle cause abbia potuto essere viziato da errori non è di per sé idonea a rivelare, in un momento successivo, influenze indebite nel processo decisionale relativo a cause specifiche.

Ciò vale a maggior ragione in quanto, come sostiene il governo polacco nelle sue osservazioni scritte, le critiche relative al funzionamento del SLPS sollevate dal giudice del rinvio sembrano avere natura puramente storica, dal momento che le disfunzioni menzionate sono tutte intervenute nel corso del 2018. 74 In quarto luogo, per quanto riguarda la circostanza che un sistema di assegnazione casuale delle cause possa sfociare in una ripartizione disomogenea del carico di lavoro tra i giudici dell’organo giurisdizionale, occorre osservare che il giudice del rinvio fa riferimento essenzialmente al numero di cause assegnate ai diversi giudici.

Orbene, un semplice squilibrio del numero di cause assegnate, che può essere fondato su motivi di buona amministrazione della giustizia, non costituisce necessariamente uno squilibrio del carico di lavoro. 75 In ogni caso, la circostanza che un sistema di assegnazione casuale delle cause possa sfociare in una ripartizione disomogenea del carico di lavoro tra i giudici di un organo giurisdizionale non è tale da generare un rischio di indebita ingerenza nel processo decisionale relativo a una determinata causa né di controllo sul contenuto delle decisioni giudiziarie.

Sul controllo giurisdizionale delle riassegnazioni di cause 76 Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale dell’applicazione di un sistema di assegnazione casuale delle cause, occorre ricordare che la possibilità di verificare il rispetto delle garanzie connesse alla nozione di «giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge» è necessaria per la fiducia che i giudici di una società democratica devono ispirare al singolo [v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2024, Asociația «Forumul Judecătorilor din România» (Associazioni di magistrati), C‑53/23, EU:C:2024:388, punto 55, e del 27 febbraio 2025, Sinalov, C‑16/24, EU:C:2025:116, punto 53]. 77 Pertanto, il rispetto delle norme di diritto interno relative all’assegnazione e alla riassegnazione delle cause, eventualmente mediante un sistema di assegnazione casuale delle cause, deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale su richiesta di parte, o d’ufficio in presenza di un serio dubbio, al fine di stabilire se il collegio giudicante al quale una determinata causa è stata assegnata o riassegnata costituisca un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge [v., in tal senso, sentenze del 14 novembre 2024, S. (Modifica del collegio giudicante), C‑197/23, EU:C:2024:956, punti 65 e 67, nonché del 27 febbraio 2025, Sinalov, C‑16/24, EU:C:2025:116, punti 54 e 55]. 78 Pertanto, dal momento che l’organo giurisdizionale nazionale adito è in grado di controllare la regolarità della sua composizione al fine di statuire sulla causa dinanzi ad esso pendente, non è necessario prevedere, a tal fine, un rimedio giuridico distinto a favore del giudice interessato da tale riassegnazione (v., per analogia, sentenza del 1º agosto 2025, Daka e a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 99). 79 Nel caso di specie, le cause aventi ad oggetto gli appelli di cui trattasi nel procedimento principale mostrano proprio che il giudice del rinvio può controllare la regolarità della sua composizione al fine di statuire su tali appelli. 80 Tenuto conto di tutti i motivi che precedono, occorre rispondere alla questione proposta dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che deve essere considerato un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, un collegio giudicante di un organo giurisdizionale nazionale al quale sono state assegnate cause in modo casuale da un sistema informatico a seguito della revoca dell’assegnazione di tali cause al giudice inizialmente adito, chiesta da quest’ultimo, anche in assenza di qualsiasi rimedio giurisdizionale che consenta specificamente al giudice interessato di contestare tale riassegnazione.

Sulle spese 81 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che: deve essere considerato un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, un collegio giudicante di un organo giurisdizionale nazionale al quale sono state assegnate cause in modo casuale da un sistema informatico a seguito della revoca dell’assegnazione di tali cause al giudice inizialmente adito, chiesta da quest’ultimo, anche in assenza di qualsiasi rimedio giurisdizionale che consenta specificamente al giudice interessato di contestare tale riassegnazione.

Firme * Lingua processuale: il polacco. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 15 ottobre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Indipendenza dei giudici – Giudice indipendente e imparziale costituito per legge – Norme nazionali sulle modalità di assegnazione e di riassegnazione casuale delle cause tra i giudici di un organo giurisdizionale – Delibera del collegio di un organo giurisdizionale di revocare l’assegnazione a un giudice, su sua richiesta, di tutti i procedimenti a lui attribuiti – Riassegnazione casuale di tali cause ad altri giudici di tale organo giurisdizionale » Nella causa C‑159/25 [Rowicz] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 6 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria il 26 febbraio 2025, nel procedimento B. Ż., V. sp. z o.o. contro T. SA, Ł.W., LA CORTE (Seconda Sezione), composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, Z. Csehi, M. Gavalec e F. Schalin, giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: –        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; –        per la Commissione europea, da K. Herrmann e P. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 marzo 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con gli articoli 20 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché con il considerando 61 del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (GU L, 2024/1689). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di due controversie tra, da un lato, B. Ż. e T. SA e, dall’altro, dalla V. sp. z o.o. e Ł.W., in merito al pagamento di importi connessi a transazioni commerciali. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3 L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione». 4 Ai sensi del considerando 61 del regolamento 2024/1689: «Alcuni sistemi di [intelligenza artificiale (IA)] destinati all’amministrazione della giustizia e ai processi democratici dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in considerazione del loro impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. È in particolare opportuno, al fine di far fronte ai rischi di potenziali distorsioni, errori e opacità, classificare come ad alto rischio i sistemi di IA destinati a essere utilizzati da un’autorità giudiziaria o per suo conto per assistere le autorità giudiziarie nelle attività di ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti. (…) L’utilizzo di strumenti di IA può fornire sostegno al potere decisionale dei giudici o all’indipendenza del potere giudiziario, ma non dovrebbe sostituirlo: il processo decisionale finale deve rimanere un’attività a guida umana. (…)». 5 Ai sensi dell’articolo 113, secondo comma, di tale regolamento quest’ultimo «[s]i applica a decorrere dal 2 agosto 2026». Diritto polacco 6 Conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, dell’ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001 (Dz. U. n o 98, posizione 1070), nella sua versione applicabile al procedimento principale (Dz. U. del 2024, posizione 334; in prosieguo: la «legge sugli organi giurisdizionali ordinari»): «[OSCURATO:PERSONA] della Giustizia, dopo aver consultato il [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia), stabilisce, con decreto, il regolamento di procedura degli organi giurisdizionali ordinari, specificando: 1)      l’organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi giurisdizionali, 2)      norme dettagliate per l’assegnazione delle cause, tra cui: a)      le modalità di estrazione a sorte delle cause, b)      le norme sulla composizione dei collegi giudicanti composti da più giudici, c)      (abrogata), d)      le norme relative alla fissazione di un coefficiente ridotto di attribuzione delle cause in ragione delle funzioni assunte e delle assenze giustificate nonché i motivi di sospensione temporanea dell’assegnazione delle cause, e)      le condizioni di partecipazione all’assegnazione solo di alcune categorie di cause trattate dalla sezione, (…) –        tenendo conto dei principi di efficienza, di razionalità, di economia e di rapidità, nonché della necessità di garantire il corretto svolgimento dei compiti assegnati agli organi giurisdizionali e della necessità di garantire che il carico di lavoro dei giudici, dei giudici tirocinanti e degli ausiliari di giustizia, sia ripartito in modo equo e obiettivo, di assicurare che diversi giudici beneficino di un’analoga probabilità di partecipazione a un collegio giudicante, che si ricorra a soluzioni informatiche per l’assegnazione casuale delle cause e ad altri mezzi di assegnazione casuale delle cause in mancanza di soluzioni informatiche». 7 L’articolo 47a, paragrafi 1 e 2, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari così dispone: «1.      Le cause sono assegnate ai giudici e ai giudici tirocinanti in modo casuale, nell’ambito delle specifiche categorie delle stesse, fatta salva l’assegnazione di cause a un giudice in regime di reperibilità. 2.      Nell’ambito delle singole categorie le cause sono assegnate in misura uguale, a meno che l’assegnazione non sia ridotta a causa delle funzioni svolte, della partecipazione all’assegnazione di cause di altre categorie, o per altre ragioni previste dalla legge». 8 L’articolo 47b della medesima legge così recita: «1.      La modifica della composizione di un organo giurisdizionale può essere ammessa solo nel caso in cui il medesimo non possa trattare la causa nella sua composizione attuale o in presenza di un ostacolo prolungato al trattamento della causa nella sua composizione attuale. Le disposizioni dell’articolo 47a si applicano mutatis mutandis . (…) 4.      Il trasferimento ad altra sede di un giudice o il suo distacco presso un altro organo giurisdizionale, nonché il termine di un distacco, non impediscono l’adozione di atti [procedurali] nelle cause che gli sono state assegnate nella sede dove attualmente presta servizio o esercita le sue funzioni, fino alla definizione di dette cause. 5.      Il collegio dell’organo giurisdizionale nel cui nel cui circondario il giudice viene trasferito o distaccato può, su richiesta del medesimo o d’ufficio, revocare a tale giudice, in tutto o in parte, l’assegnazione delle cause di cui è investito, segnatamente in ragione della distanza tra la sede di tale organo giurisdizionale e il luogo di nuova assegnazione o di distacco del giudice, in funzione dello stato d’avanzamento delle cause pendenti. Prima di adottare una decisione, il collegio giudicante consulta i presidenti degli organi giurisdizionali competenti. 6.      Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 si applicano mutatis mutandis in caso di trasferimento a un’altra sezione del medesimo organo giurisdizionale e in caso di nomina a giudice presso un organo giurisdizionale di grado superiore». 9 L’articolo 2 del Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych (decreto del [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia recante il regolamento di procedura degli organi giurisdizionali ordinari), del 18 giugno 2019 (Dz. U. del 2024, posizione 867), contiene, al suo punto 16, la definizione seguente: «[[OSCURATO:PERSONA] Przydziału Spraw (SLPS) (sistema di assegnazione casuale delle cause)] – sistema informatico volto ad assegnare in modo casuale cause e compiti giurisdizionali mediante un generatore di numeri casuali». Procedimento principale e questione pregiudiziale 10 Il 13 e il 14 giugno 2024, due appelli (in prosieguo: gli «appelli di cui trattasi nel procedimento principale») sono stati registrati presso la cancelleria del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) avverso sentenze di primo grado pronunciate nell’ambito di controversie relative a domande di pagamento in materia di transazioni commerciali, ai sensi della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1). 11 Il 17 e il 18 giugno 2024, la giudice JD, appartenente allora alla Ventitreesima Sezione di tale organo giurisdizionale, è stata designata in modo casuale per statuire su tali appelli dal SLPS, uno strumento informatico funzionante sulla base di un generatore di numeri casuali. 12 Successivamente, la giudice JD è stata trasferita in un’altra sezione di detto organo giurisdizionale. 13 Con decisione del collegio del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia), alla giudice JD, a seguito del suo trasferimento e su propria richiesta, è stata revocata, a partire dal 30 ottobre 2024, l’assegnazione di cento cause che le erano state assegnate nel corso del 2024, quando faceva parte della Ventitreesima Sezione di detto organo giurisdizionale. Con tale decisione, detto collegio ha peraltro individuato altre cause che la giudice JD doveva definire. Tale decisione non conteneva alcuna motivazione. 14 A seguito di una decisione adottata il 10 gennaio 2025 dal presidente della Ventitreesima Sezione del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia), il 13 gennaio 2025 si è proceduto alla riassegnazione casuale di tali cento cause a nuovi giudici relatori mediante il SLPS. Diciassette giudici di tale sezione erano interessati dall’estrazione a sorte effettuata da tale sistema ai fini di detta riassegnazione. Alla giudice Aneta Łazarska sono state assegnate 56 cause, tra cui quelle aventi ad oggetto gli appelli di cui trattasi nel procedimento principale. Per contro, altri giudici hanno ricevuto solo un numero più limitato di cause o addirittura nessuna causa. 15 Il reclamo presentato dalla giudice A. Łazarska avverso detta assegnazione è stato respinto dal presidente del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia). 16 La giudice A. Łazarska è chiamata a pronunciarsi sugli appelli di cui trattasi nel procedimento principale in composizione monocratica del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia), giudice del rinvio. Ella nutre dubbi sulla regolarità della riassegnazione di queste due cause alla luce dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, e sulla questione se il collegio giudicante in composizione monocratica così costituito sia un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Sarebbe essenziale, nell’ambito delle garanzie di indipendenza e imparzialità della giustizia, che l’assegnazione delle cause all’interno di un organo giurisdizionale sia effettuata sulla base di un processo trasparente, basato su criteri oggettivi e non manipolabile. 17 In primo luogo, il giudice del rinvio sottolinea che il diritto polacco prevede, all’articolo 47a, paragrafo 1, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, un principio di immutabilità della composizione del collegio giudicante. Si potrebbe derogare a tale principio solo nelle ipotesi legalmente definite, vale a dire, conformemente all’articolo 47b, paragrafo 1, di tale legge, qualora, nella composizione attuale dell’organo giurisdizionale interessato, sia impossibile esaminare la causa o sussista un ostacolo prolungato al trattamento di quest’ultima. Orbene, la riassegnazione delle cause aventi ad oggetto gli appelli di cui trattasi nel procedimento principale non rientrerebbe in nessuna di tali ipotesi. In particolare, tenuto conto dell’articolo 47b, paragrafi da 4 a 6, di detta legge, il trasferimento di un giudice, da una sezione ad un’altra, all’interno dello stesso organo giurisdizionale non può giustificare una modifica della composizione del collegio giudicante. 18 In secondo luogo, il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo all’assegnazione casuale delle cause mediante il SLPS. 19 Sotto un primo profilo, il SLPS sarebbe soggetto, sin dalla sua istituzione, ad errori. Da un lato, numerosi errori sistemici sarebbero stati constatati nel corso dei primi anni di funzionamento di tale sistema, in particolare nel corso del 2018. Dall’altro lato, sarebbero stati commessi errori da parte degli utenti di detto sistema. 20 Sotto un secondo profilo, sebbene le attività connesse alla progettazione, alla gestione e al funzionamento dello SLPS siano considerate di natura pubblica, il codice sorgente di tale sistema non sarebbe noto. Sarebbero pubblicati solo l’algoritmo dell’applicazione e i rapporti di estrazione a sorte di detto sistema. La mancanza di trasparenza quanto al codice sorgente farebbe dubitare della reale imparzialità del funzionamento del medesimo sistema. 21 Sotto un terzo profilo, le modalità specifiche di assegnazione delle cause ai giudici rientrerebbero nel potere discrezionale del [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia. 22 Sotto un quarto profilo, l’assegnazione casuale delle cause da parte del SLPS non consentirebbe di garantire un’equa ripartizione del carico di lavoro tra i giudici e rischierebbe così di causare ritardi nel trattamento delle cause. Essa potrebbe persino mettere a repentaglio l’indipendenza di un giudice quando, sotto la pressione del tempo, conduce «processi rapidi» e definisce le cause il più rapidamente possibile, piuttosto che cercare di elaborare decisioni eque. 23 Il giudice del rinvio conclude che la complessità del sistema istituito nonché la sua mancanza di trasparenza lo rendono vulnerabile alla manipolazione, il che comporterebbe un rischio di composizione arbitraria dei collegi giudicanti. 24 Per quanto riguarda le cause aventi ad oggetto gli appelli di cui trattasi nel procedimento principale, tale giudice aggiunge che, contrariamente agli insegnamenti derivanti dalla sentenza del 14 novembre 2024, S. (Modifica del collegio giudicante) (C‑197/23, EU:C:2024:956), la decisione del collegio del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) non è soggetta a controllo giurisdizionale. A causa dell’assenza di possibilità di ricorso avverso tale decisione, un controllo della regola di assegnazione delle cause sarebbe escluso, cosicché il procedimento condotto dal giudice del rinvio sarebbe viziato da nullità. 25 È in tale contesto che il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se alla luce degli articoli 2, 19, paragrafo 1,secondo comma, [TUE] in combinato disposto con gli articoli 20 e 47 della [Carta] e con il considerando 61 del regolamento [2024/1689], costituisca un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge nonché idoneo ad esaminare la causa senza ingiustificato ritardo, in modo non discriminatorio e garantendo una tutela giurisdizionale effettiva, un organo giurisdizionale ordinario di ultima istanza di uno Stato membro quando un membro del suo collegio giudicante sia stato designato a decidere nella causa mediante un generatore [di numeri casuali], in base ad un rapporto di estrazione a sorte e ad una precedente decisione del collegio dell’organo giurisdizionale: –        quando un organo dell’amministrazione giudiziaria come il Kolegium Sądu Okręgowego (Collegio del Tribunale regionale) ha arbitrariamente esonerato, in violazione delle disposizioni del diritto nazionale in materia di assegnazione delle cause, un giudice relatore dall’obbligo di trattare le cause già assegnategli, nonostante non fossero soddisfatti i criteri previsti dalla normativa nazionale che consentivano tale esonero e in violazione del principio secondo il quale un cambiamento della composizione di un organo giurisdizionale può avvenire solo in caso di impossibilità di trattare una causa nel collegio giudicante esistente o di un ostacolo prolungato alla trattazione della causa nel collegio giudicante esistente; –        quando la nomina del nuovo giudice è avvenuta sulla base del [SLPS] creato dal [OSCURATO:PERSONA] della giustizia in quanto rappresentante del potere esecutivo e (dopo che) le regole per l’assegnazione delle cause e l’estrazione a sorte nei tribunali sono state stabilite da un atto avente il rango di regolamento del medesimo [OSCURATO:PERSONA] (…) e in un modo tale da violare il diritto ad un giudice indipendente, imparziale nonché il principio di accesso ad un giudice precostituito per legge; –        quando la nomina di un nuovo giudice è stata effettuata sulla base del [SLPS] in assenza della conoscenza e della possibilità di verificare il funzionamento del codice sorgente dell’algoritmo [del SLPS], la cui applicazione è stata pubblicata solo sul sito web del Bollettino di informazione pubblica, considerando inoltre la vulnerabilità a errori e manipolazioni dello strumento di assegnazione casuale delle cause, in modo tale da violare il diritto delle parti a un equo processo; –        quando la nomina di un nuovo giudice è stata effettuata sulla base del [SLPS] creato dal [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia in quanto rappresentante del potere esecutivo e [dopo che] le regole per l’assegnazione e l’estrazione a sorte delle cause negli organi giurisdizionali sono state stabilite da un atto avente rango di regolamento dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (…) e in un modo che viola il principio del diritto delle parti all’esame della causa senza ritardi ingiustificati, in quanto non garantisce un carico uniforme dei giudici nell’ambito dell’utilizzo del [SLPS], in un modo che discrimina le parti e viola il principio di uguaglianza davanti alla legge; –        il che porta un giudice a pronunciarsi nell’ambito di un procedimento nullo a causa della sua composizione contraria alla legge, senza che alle parti venga garantita un’effettiva tutela giuridica; –        in assenza di un mezzo di impugnazione efficace ai sensi del diritto nazionale spettante al giudice contro una decisione in forma scritta di un’autorità amministrativa [del medesimo] organo giurisdizionale relativa all’assegnazione di una causa e alla designazione e alla composizione [dello stesso], che gli garantisca la possibilità di impugnare tale decisione scritta dinanzi a un organo giurisdizionale imparziale e indipendente, in un procedimento che soddisfi i requisiti dell’articolo 47 della [Carta]». Sulla questione pregiudiziale Osservazioni preliminari 26 Dalla formulazione della questione presentata risulta che il giudice del rinvio chiede chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, degli articoli 20 e 47 della Carta nonché del considerando 61 del regolamento 2024/1689. 27 A tal riguardo, per quanto riguarda, in primo luogo, il riferimento all’articolo 20 della Carta, relativo al principio di uguaglianza, il giudice del rinvio non espone le ragioni specifiche per le quali esso interroga la Corte sull’interpretazione di tale disposizione. Essa si limita, su questo punto, ad osservare che il SLPS non riesce a garantire che tutti i giudici abbiano un carico di lavoro uguale. 28 In secondo luogo, per quanto riguarda il riferimento al considerando 61 del regolamento 2024/1689, è sufficiente constatare che, conformemente all’articolo 113, secondo comma, di tale regolamento, quest’ultimo è applicabile solo a decorrere dal 2 agosto 2026. Orbene, la riassegnazione delle cause aventi ad oggetto gli appelli di cui trattasi nel procedimento principale è intervenuta il 13 gennaio 2025. Detto regolamento non è quindi pertinente ai fini dell’esame della questione della riassegnazione di tali cause. 29 In terzo luogo, per quanto riguarda la domanda di interpretazione dell’articolo 2 TUE, occorre ricordare che l’articolo 19 TUE concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE, cosicché non occorre interpretare specificamente tale articolo 2. 30 L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE affida, infatti, sia ai giudici nazionali sia alla Corte il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri nonché la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza di detto diritto [sentenze del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 108, nonché del 16 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] w Mińsku Mazowieckim e a., da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, punto 59]. 31 In tale prospettiva, questa disposizione stabilisce che spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedure che assicuri ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. 32 L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE riguarda i «settori disciplinati dal diritto dell’Unione» indipendentemente dalla situazione in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri attuano tale diritto, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] dos [OSCURATO:PERSONA], C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 29, nonché del 16 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] w Mińsku Mazowieckim e a., da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, punto 62). 33 L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è destinato a trovare applicazione, in particolare, nei confronti di qualsiasi organo nazionale che possa trovarsi a statuire, in quanto organo giurisdizionale, su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e rientranti dunque in settori disciplinati da tale diritto (sentenze del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA], C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 34 e giurisprudenza citata, nonché dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 36). 34 Orbene, ciò avviene nel caso del giudice del rinvio. Esso, in effetti, può essere chiamato a pronunciarsi su questioni collegate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e, in quanto «organo giurisdizionale», nel senso definito da tale diritto, è parte del sistema polacco di rimedi giurisdizionali nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Pertanto, detto giudice deve soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva (v., per analogia, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 37 e giurisprudenza citata). 35 In quarto ed ultimo luogo, poiché il giudice del rinvio nella sua questione ha fatto riferimento anche all’articolo 47 della Carta, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della stessa, le disposizioni della Carta si applicano agli [OSCURATO:PERSONA] membri quando essi danno attuazione al diritto dell’Unione; tale disposizione conferma la costante giurisprudenza secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse [sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 78 e giurisprudenza citata, e dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 31]. 36 Nel caso di specie, il giudice del rinvio indica che gli appelli di cui trattasi nel procedimento principale sono diretti contro sentenze di primo grado pronunciate in controversie relative a domande di pagamento in materia di transazioni commerciali, ai sensi della direttiva 2011/7, senza tuttavia fornire ulteriori precisazioni quanto alla questione se le parti di tali controversie abbiano invocato diritti e obblighi derivanti da tale direttiva. 37 In tali circostanze, alla luce degli elementi di cui dispone la Corte e fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, l’articolo 47 della Carta non sembra applicabile al procedimento principale. 38 Ciò considerato, poiché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi in particolare dell’articolo 47 della Carta, quest’ultima disposizione deve essere debitamente presa in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 37 e giurisprudenza citata]. 39 In tali circostanze, occorre statuire sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta. Nel merito 40 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che occorre considerare che costituisca un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, un collegio giudicante di un organo giurisdizionale nazionale, al quale sono state assegnate cause in modo casuale da un sistema informatico a seguito della revoca dell’assegnazione di tali cause al giudice inizialmente adito, chiesta da quest’ultimo, anche in assenza di qualsiasi rimedio giurisdizionale che consenta specificamente al giudice interessato di contestare tale riassegnazione. 41 A tal proposito occorre sottolineare che, nella misura in cui la Carta prevede diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta è inteso ad assicurare la necessaria coerenza tra i diritti contenuti in quest’ultima e i corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, senza che ciò pregiudichi l’autonomia del diritto dell’Unione. Secondo le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), l’articolo 47, secondo comma, della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. La Corte deve, pertanto, sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita nella causa di cui è investita assicuri un livello di protezione che non disattenda quello garantito all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo [sentenze dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 46 nonché giurisprudenza citata, e del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143, punto 64]. 42 Fatta salva tale precisazione occorre rammentare, in primo luogo, che ogni Stato membro deve, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, assicurare che gli organi che sono chiamati, in quanto «organi giurisdizionali» ai sensi del diritto dell’Unione, a statuire su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto, e che rientrano quindi nel sistema nazionale di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui quello dell’indipendenza (sentenza del 1º agosto 2025, Daka e a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 73 e giurisprudenza citata). 43 Tale requisito d’indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che rivestono importanza cardinale in quanto garanzie della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli [OSCURATO:PERSONA] membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto (sentenza del 1º agosto 2025, Daka e a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 74 e giurisprudenza citata). 44 Detto requisito d’indipendenza implica due aspetti. Il primo aspetto, di carattere esterno, richiede che l’organo interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da una qualsivoglia fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni. Il secondo aspetto, di carattere interno, si ricollega alla nozione d’«imparzialità» e concerne l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all’oggetto di quest’ultima. Questo aspetto impone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica (sentenza del 1º agosto 2025, Daka e a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 75 e giurisprudenza citata). 45 Se è vero che l’aspetto «esterno» dell’indipendenza mira essenzialmente a salvaguardare l’indipendenza degli organi giurisdizionali dai poteri legislativo ed esecutivo conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, esso aspira, tuttavia, anche a tutelare i giudici contro indebite influenze provenienti dall’interno dell’organo giurisdizionale in questione (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Daka e a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 76 e giurisprudenza citata). 46 Occorre altresì sottolineare che l’esercizio della funzione giudicante deve essere al riparo non solo da qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche da forme di influenza più indiretta che possano orientare le decisioni giudiziarie [sentenze del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143, punto 69 nonché giurisprudenza citata, e del 1º agosto 2025, Daka e a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 77]. 47 Tali garanzie d’indipendenza e d’imparzialità presuppongono l’esistenza di regole, relative in particolare alla composizione dell’organo in questione, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che le persone possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti (sentenza del 1º agosto 2025, Daka e a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 78 e giurisprudenza citata). 48 Del resto, come la Corte ha rilevato al punto 71 della sentenza del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice) (C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha altresì sottolineato che l’importanza fondamentale, segnatamente, dell’indipendenza giudiziaria e della certezza del diritto per lo Stato di diritto esige una particolare chiarezza delle norme applicate in ciascun caso e garanzie chiare per assicurare l’obiettività e la trasparenza nonché, soprattutto, per evitare qualsiasi parvenza di arbitrarietà nell’assegnazione di procedimenti particolari a determinati giudici (Corte EDU, 5 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA], a.s. c. Slovacchia, CE:ECHR:2010:1005JUD001933403, § 66). 49 In secondo luogo, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE richiede inoltre la presenza di un giudice «precostituito per legge», in considerazione dei legami inscindibili che esistono tra l’accesso a un siffatto giudice e le garanzie di indipendenza e imparzialità dei giudici [sentenze del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143, punto 72 e giurisprudenza citata, nonché del 1º agosto 2025, Daka e a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 79]. 50 Orbene, il riferimento a un giudice «precostituito per legge», che figura anche all’articolo 47, secondo comma, della Carta, riflette in particolare il principio dello Stato di diritto e riguarda non solo il fondamento normativo dell’esistenza stessa del giudice, ma anche la composizione del collegio giudicante in ciascuna causa nonché qualsiasi altra disposizione di diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame della causa. Pertanto, le norme di assegnazione e di riassegnazione delle cause fanno parte della nozione di giudice «precostituito per legge» [v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143, punti 73 e 74 nonché giurisprudenza citata]. 51 Di conseguenza, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE richiede anche, a tal riguardo, che le norme che disciplinano la composizione dei collegi giudicanti siano tali da escludere qualsiasi ingerenza indebita, nel processo decisionale relativo a una determinata causa, di soggetti estranei al collegio giudicante investito di tale procedimento, dinanzi ai quali le parti non abbiano potuto esporre i loro argomenti (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Daka e a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 81 e giurisprudenza citata). 52 È alla luce di tali considerazioni che occorre rispondere alla questione del giudice del rinvio. Quest’ultimo si interroga, in particolare, sulla compatibilità con i requisiti inerenti all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, quali ricordati ai punti da 41 a 51 della presente sentenza, della riassegnazione di una causa a un collegio giudicante, qualora tale riassegnazione, in primo luogo, avvenga dopo la revoca dell’assegnazione di una causa al giudice inizialmente designato, in secondo luogo, sia effettuata mediante un sistema di assegnazione casuale delle cause e, in terzo luogo, non possa essere oggetto di ricorso da parte del giudice interessato da detta riassegnazione. Sulla revoca dell’assegnazione a un giudice di una parte delle sue cause 53 Secondo la giurisprudenza della Corte, quando la causa inizialmente assegnata al collegio giudicante è stata poi revocata in circostanze incompatibili con i requisiti ricordati ai punti da 41 a 51 della presente sentenza, il collegio giudicante al quale detta causa è stata riassegnata è tenuto ad astenersi dal conoscere della medesima causa [v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punti 76 e 77 nonché giurisprudenza citata]. 54 Per quanto riguarda, più specificamente, la revoca dell’assegnazione a un giudice delle sue cause, la Corte ha dichiarato che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale un organo di un tribunale nazionale può revocare l’assegnazione a un giudice di tale tribunale di una parte o della totalità dei procedimenti a lui assegnati, senza che detta normativa preveda i criteri che devono guidare tale organo quando adotta una simile decisione di revoca e imponga di motivare la suddetta decisione [v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143, punto 86]. 55 Infatti, al fine di evitare di lasciare spazio all’arbitrarietà che potrebbe derivare da un procedimento non trasparente, in grado di ledere i principi d’indipendenza e inamovibilità dei giudici, occorre che le norme nazionali che disciplinano la revoca dell’assegnazione dei procedimenti prevedano criteri oggettivi chiaramente formulati, in base ai quali possa essere revocata l’assegnazione a un giudice dei procedimenti a lui attribuiti, nonché l’obbligo di motivare le decisioni di revoca, in particolare nel caso di revoche senza il consenso del giudice di cui trattasi, al fine di garantire che l’indipendenza dei giudici non sia compromessa da indebite influenze esterne [v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143, punto 85]. 56 Nel caso di specie, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, risulta che l’articolo 47b, paragrafo 1, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari dispone che la modifica della composizione di un organo giurisdizionale è ammessa quando esiste un «ostacolo prolungato al trattamento della causa». Conformemente al paragrafo 6 di tale articolo 47b, il collegio dell’organo giurisdizionale interessato dispone della possibilità di revocare l’assegnazione di cause a un giudice, su richiesta di quest’ultimo o d’ufficio, in caso di trasferimento di tale giudice a un’altra sezione di tale organo giurisdizionale. 57 A tal riguardo, la Corte ha dichiarato, al punto 77 della sentenza del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice) (C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143), che una normativa nazionale, come l’articolo 47b, paragrafi 1 e da 4 a 6, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, non contiene criteri precisi e oggettivi che disciplinino la possibilità di revocare l’assegnazione a un giudice di uno o più procedimenti a lui attribuiti e consente al collegio dell’organo giurisdizionale interessato di revocare l’assegnazione a un giudice dei suoi procedimenti con una decisione non motivata. 58 Tale valutazione è stata tuttavia effettuata nell’ambito di una causa riguardante la revoca dell’assegnazione delle cause attribuite al giudice interessato, a seguito del trasferimento, a sua volta non autorizzato, di quest’ultimo in un’altra sezione dell’organo giurisdizionale di appartenenza. 59 Orbene, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, nel caso di specie, al giudice JD è stata revocata una parte delle sue cause con una decisione adottata su sua richiesta. Fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, una siffatta revoca, su richiesta del giudice interessato, sembra rientrare, come osservato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, nelle ipotesi previste all’articolo 47b, paragrafo 6, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari. 60 Inoltre, dalle spiegazioni del giudice del rinvio risulta che tale revoca ha avuto luogo a seguito di un trasferimento della giudice JD all’interno dell’organo giurisdizionale cui essa apparteneva. Da tali spiegazioni non risulta affatto che tale trasferimento fosse stato non consentito, o addirittura arbitrario, né che la richiesta di revoca fosse stata la conseguenza di influenze esterne subite da tale giudice idonee a rimettere in discussione l’indipendenza di detta giudice. 61 Pertanto, fatte salve le verifiche che spetterà al giudice del rinvio effettuare, si deve considerare che, purché tale revoca sia stata liberamente richiesta dalla giudice JD, una siffatta revoca parziale non è tale da far sorgere dubbi legittimi, nei singoli, quanto all’indipendenza di quest’ultima. In tali circostanze, occorre aggiungere che, poiché non sembra che a quest’ultima siano stati revocate le cause aventi ad oggetto gli appelli cui trattasi nel procedimento principale in circostanze incompatibili con i requisiti ricordati ai punti da 41 a 51 della presente sentenza, non si può ritenere, sulla base della giurisprudenza citata al punto 53 di quest’ultima, che il collegio giudicante al quale tali cause sono state riassegnate sia tenuto ad astenersi dal conoscere di dette cause. 62 Infatti, la revoca parziale dell’assegnazione a un giudice di una o più delle sue cause non può pregiudicare la sua indipendenza quando interviene su sua richiesta e in assenza di qualsiasi indizio che suggerisca che tale revoca non è stata liberamente richiesta dal giudice di cui trattasi. Sulla riassegnazione delle cause mediante un sistema di assegnazione casuale 63 Secondo la giurisprudenza della Corte, un sistema di assegnazione delle cause all’interno degli organi giurisdizionali nazionali fondato sul principio della selezione casuale del collegio giudicante, accompagnato da talune eccezioni, non è, di per sé, tale da esporre i collegi giudicanti a un’influenza indebita, ai sensi della giurisprudenza ricordata ai punti 45 e 46 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2025, Sinalov, C‑16/24, EU:C:2025:116, punto 51). 64 Alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti da 41 a 51 della presente sentenza, occorre tuttavia aggiungere che il funzionamento di un siffatto sistema deve essere fondato su regole trasparenti, oggettive e note in anticipo, che consentano di escludere qualsiasi utilizzo arbitrario di tale sistema e qualsiasi ingerenza indebita, nel processo decisionale relativo a una determinata causa, di persone esterne al collegio giudicante. 65 Poiché la valutazione finale dei fatti nonché l’applicazione e l’interpretazione del diritto nazionale, nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE, sono di esclusiva competenza del giudice del rinvio, è a quest’ultimo che spetterà determinare, in via definitiva, se il funzionamento del SLPS, in particolare nell’ambito della riassegnazione di cause aventi ad oggetto gli appelli di cui trattasi nel procedimento principale, sia conforme ai requisiti inerenti all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza la Corte può, in base al contenuto del fascicolo di cui essa dispone, fornire a tale giudice gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possano essergli utili a tal fine [sentenze del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 133, nonché del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 66]. 66 A tal riguardo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio dubita della compatibilità del SLPS con tali requisiti per quattro motivi che attengono, in sostanza, in primo luogo, alla mancanza di trasparenza di tale sistema, in secondo luogo, al ruolo del [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia nella determinazione delle norme di funzionamento di detto sistema, in terzo luogo, agli errori che l’applicazione di quest’ultimo ha potuto causare e, in quarto luogo, allo squilibrio del carico di lavoro dei giudici che esso provoca. 67 In primo luogo, occorre considerare che detti requisiti, e in particolare quelli enunciati al punto 64 della presente sentenza, sono soddisfatti, segnatamente, quando il funzionamento del sistema di assegnazione casuale delle cause di cui trattasi si basa su parametri determinati in anticipo e in pubblico, è disciplinato da una normativa trasparente che definisce le modalità e i criteri di assegnazione e di riassegnazione delle cause, è concepito – in particolare mediante estrazione a sorte interamente automatizzata – in modo da evitare l’assegnazione di una causa a un giudice scelto in modo discrezionale e i rapporti di estrazione a sorte delle cause sono resi pubblici. Infatti, tali elementi costituiscono garanzie adeguate per evitare qualsiasi apparenza di arbitrarietà nell’assegnazione o nella riassegnazione di cause particolari a giudici nonché qualsiasi ingerenza indebita, da parte di persone esterne al collegio giudicante investito di una determinata causa, nel processo decisionale relativo a tale causa. 68 Orbene, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il funzionamento del SLPS è disciplinato da una normativa che prevede i criteri e le modalità di assegnazione o di riassegnazione delle cause ai giudici. Inoltre, l’estrazione a sorte è effettuata automaticamente. Infine, sono pubblicati sia l’algoritmo completo di tale sistema sia il rapporto di estrazione a sorte. In tale contesto, la mera circostanza che il codice sorgente di detto sistema, che riflette, in linguaggio di programmazione, le istruzioni che compongono lo stesso sistema, non sia reso pubblico non è tale da generare un rischio di influenza idoneo ad orientare le decisioni giudiziarie o a manipolare arbitrariamente le assegnazioni e le riassegnazioni delle cause. Al contrario, come sostiene il governo polacco nelle sue osservazioni scritte, la messa a disposizione del codice sorgente del SLPS potrebbe facilitare un attacco informatico contro quest’ultimo. 69 In secondo luogo, per quanto riguarda i dubbi connessi al ruolo che incombe al [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia nella determinazione delle norme di funzionamento del SLPS, occorre ricordare che, come risulta dai punti 47 e 51 della presente sentenza, le garanzie di indipendenza e di imparzialità nonché il requisito di un «giudice precostituito per legge» richiedono l’esistenza di norme relative, in particolare, alla composizione dei collegi giudicanti, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di tale organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti. 70 A tal riguardo, conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, l’indipendenza degli organi giurisdizionali, in particolare dai poteri legislativo ed esecutivo, deve essere garantita [sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 124, nonché del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 72]. 71 Così, secondo una giurisprudenza costante, il requisito di un «giudice precostituito per legge», ai sensi del diritto dell’Unione, mira ad evitare che l’organizzazione del sistema giudiziario sia lasciata alla discrezione del potere esecutivo e a far sì che tale materia sia disciplinata da una legge, adottata dal potere legislativo in modo conforme alle norme che disciplinano l’esercizio della sua competenza [v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II, EU:C:2020:232, punto 73 e giurisprudenza citata, nonché del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 73]. 72 Tale requisito è soddisfatto quando, sulla base di una delega legislativa, come quella prevista all’articolo 41 della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, il [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia è autorizzato ad adottare regole generali in materia di assegnazione delle cause e a definire i parametri generali di funzionamento di un sistema di assegnazione casuale delle cause, come il SLPS. Inoltre, l’adozione, da parte di tale ministro, di siffatte regole generali non è, in quanto tale, idonea a suscitare dubbi quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici. 73 In terzo luogo, la Corte ha dichiarato che un errore nell’applicazione delle regole di assegnazione delle cause non implica necessariamente l’esistenza di un’influenza idonea ad orientare le decisioni giudiziarie o a manipolare arbitrariamente le assegnazioni (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2025, Sinalov, C‑16/24, EU:C:2025:116, punto 51). In tale contesto, la mera circostanza, rilevata dal giudice del rinvio, che il funzionamento di un sistema di assegnazione casuale delle cause abbia potuto essere viziato da errori non è di per sé idonea a rivelare, in un momento successivo, influenze indebite nel processo decisionale relativo a cause specifiche. Ciò vale a maggior ragione in quanto, come sostiene il governo polacco nelle sue osservazioni scritte, le critiche relative al funzionamento del SLPS sollevate dal giudice del rinvio sembrano avere natura puramente storica, dal momento che le disfunzioni menzionate sono tutte intervenute nel corso del 2018. 74 In quarto luogo, per quanto riguarda la circostanza che un sistema di assegnazione casuale delle cause possa sfociare in una ripartizione disomogenea del carico di lavoro tra i giudici dell’organo giurisdizionale, occorre osservare che il giudice del rinvio fa riferimento essenzialmente al numero di cause assegnate ai diversi giudici. Orbene, un semplice squilibrio del numero di cause assegnate, che può essere fondato su motivi di buona amministrazione della giustizia, non costituisce necessariamente uno squilibrio del carico di lavoro. 75 In ogni caso, la circostanza che un sistema di assegnazione casuale delle cause possa sfociare in una ripartizione disomogenea del carico di lavoro tra i giudici di un organo giurisdizionale non è tale da generare un rischio di indebita ingerenza nel processo decisionale relativo a una determinata causa né di controllo sul contenuto delle decisioni giudiziarie. Sul controllo giurisdizionale delle riassegnazioni di cause 76 Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale dell’applicazione di un sistema di assegnazione casuale delle cause, occorre ricordare che la possibilità di verificare il rispetto delle garanzie connesse alla nozione di «giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge» è necessaria per la fiducia che i giudici di una società democratica devono ispirare al singolo [v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2024, Asociația «Forumul Judecătorilor din România» (Associazioni di magistrati), C‑53/23, EU:C:2024:388, punto 55, e del 27 febbraio 2025, Sinalov, C‑16/24, EU:C:2025:116, punto 53]. 77 Pertanto, il rispetto delle norme di diritto interno relative all’assegnazione e alla riassegnazione delle cause, eventualmente mediante un sistema di assegnazione casuale delle cause, deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale su richiesta di parte, o d’ufficio in presenza di un serio dubbio, al fine di stabilire se il collegio giudicante al quale una determinata causa è stata assegnata o riassegnata costituisca un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge [v., in tal senso, sentenze del 14 novembre 2024, S. (Modifica del collegio giudicante), C‑197/23, EU:C:2024:956, punti 65 e 67, nonché del 27 febbraio 2025, Sinalov, C‑16/24, EU:C:2025:116, punti 54 e 55]. 78 Pertanto, dal momento che l’organo giurisdizionale nazionale adito è in grado di controllare la regolarità della sua composizione al fine di statuire sulla causa dinanzi ad esso pendente, non è necessario prevedere, a tal fine, un rimedio giuridico distinto a favore del giudice interessato da tale riassegnazione (v., per analogia, sentenza del 1º agosto 2025, Daka e a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 99). 79 Nel caso di specie, le cause aventi ad oggetto gli appelli di cui trattasi nel procedimento principale mostrano proprio che il giudice del rinvio può controllare la regolarità della sua composizione al fine di statuire su tali appelli. 80 Tenuto conto di tutti i motivi che precedono, occorre rispondere alla questione proposta dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che deve essere considerato un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, un collegio giudicante di un organo giurisdizionale nazionale al quale sono state assegnate cause in modo casuale da un sistema informatico a seguito della revoca dell’assegnazione di tali cause al giudice inizialmente adito, chiesta da quest’ultimo, anche in assenza di qualsiasi rimedio giurisdizionale che consenta specificamente al giudice interessato di contestare tale riassegnazione. Sulle spese 81 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che: deve essere considerato un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, un collegio giudicante di un organo giurisdizionale nazionale al quale sono state assegnate cause in modo casuale da un sistema informatico a seguito della revoca dell’assegnazione di tali cause al giudice inizialmente adito, chiesta da quest’ultimo, anche in assenza di qualsiasi rimedio giurisdizionale che consenta specificamente al giudice interessato di contestare tale riassegnazione. Firme * Lingua processuale: il polacco. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2024/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris