CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34958/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosialla memoria depositata e chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; udito il difensoredell’a parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di diffamazione contestato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pubblicazione di un articolo, su l quotidiano on line “Iacchitè.It”, in cuisi indicava la persona offesa come persona dal “passato di terrorista” e come “sospettatodi avere progettato attentati contro obiettivi definiti comunisti”. Con la medesima sentenza la Corte di appello disponeva la compensazione delle spese tra la parte civile appellante e l’imputato [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva fatto richiesta, “in considerazionedella natura delle frasi pubblicate”. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto a firma del suo difensore, affidato ad unico motivo con cui denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per non avere la Corte di appello fornitoadeguata motivazione in merito alla disposta compensazione delle spese fra le parti. Deduce la genericità della motivazione non essendo possibile comprendere la “natura” delle frasi pubblicate e non essendo individuabile il criterio adottato per la regolamentazione delle spese, essendo stata accertata l’insussistenza di qualunque fatto di rilevanza penale. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso r iporta ndosi alla memoria depositata e chiedendol'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il difensore della parte civile ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore dell’imputato ha depositato memoria con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Ilricorso è fondato. 1.L'art. 541, comma 2, cod. proc. pen., prevede che, qualora il giudizio si concluda con l'assoluzione dell'imputato (per cause diverse dal difetto d'imputabilità) o, comunque, la domanda risarcitoria della parte civile venga respinta, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato. Anche nel giudizio di appello, ai sensi della medesima suindicata norma, l'imputato che lo abbia richiesto, in ossequio al principio della domanda, ha diritto alla condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute nel caso in cui abbia ottenuto, attraverso l’assoluzione (con l’eccezione del difetto di imputabilità),l'esclusione totale del diritto al risarcimento del danno, ovvero se la domandadi parte civile sia stata , comunque, del tutto rigettata ( Sez. 5 , n. 20383 del 23/02/2023,Rv. 284452 – 01). È, tuttavia, prevista la compensazione delle spese di causa tra le parti, in presenza di «giustificati motivi». Si tratta di formula volutamente aperta, che affida al prudente apprezzamento del giudice la moltitudine non preventivabile, e perciò non tipizzabile, di situazioni peculiari che possono verificarsi nell'ambito di una lite giudiziaria e non riconducibili nell’alveo di una fisiologica dialettica processuale ovvero collegabili alla coessenziale incertezza dell'esito del giudizio in ragione della pluralità delle tesi contrapposte. 2. Relativamente alla individuazione dei criteri che presidiano la materia, deve, altresì, considerarsi che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza, di cui all'art. 91 cod. proc. civ.(Sez. 5 , n. 15806 del 19/03/2019 , Rv.276627 – 01 ) Secondo l’insegnamento di questa Corte,un'utile indicazione in tal senso è rinvenibilenel disposto dell'art. 92 cod. proc. civ., che regola la medesima materia nell'ambito del processo civile. Le due disposizioni devononecessariamente essere lette in combinazione tra loro, per il principio di unitarietà e non contraddizione dell'ordinamento, dal momento che l'azione civile, per il fatto di innestarsi nel processo penale, non perde la sua natura ( Sez. 6 , n. 35931 del 24/06/2021 , Rv.282110 – 01 ) . Consegue ntemente, i motivi per la compensazione delle spese tra le parti, per essere "giustificati", come richiede l'art. 541, comma 2, cod. proc. pen., debbono essere "gravi ed eccezionali", giusta la corrispondente disposizione di rito civile, non potendo includersi in tale novero la complessità e la pluralità delle questioni trattate, né l'incertezza circa la fondatezza delle ragioni azionate in giudizio in assenza di orientamenti giurisprudenziali di segno contrario o quanto meno contraddittori(Sez. 6, n. 22598 del 25/09/2018); non è del resto sufficiente il mero richiamo alla buona fede della parte soccombente (Sez. L, ord. n. 20617 del 07/08/2018, Rv. 650123) o alla natura della controversia e alle alterne vicende dell'iterprocessuale (Sez. 3, ord. n. 9186 del 25/01/2018). D’altra parte, non configurando la compensazione un obbligo, bensì una soluzione del governo delle spese discrezionale, da valutare caso per caso,in tale contesto, deve richiamarsi l’importanza di una motivazione congrua e precisa in quanto collegata ad una opzione non obbligatoria bensì eccezionale ammessa, ai sensi degli artt. 541, comma 2, cod. proc. pen.e 92 cod.proc.civ. , solo per gravi ed eccezionali ragioni (Sez. 6, n. 35931 del 24/06/2021,cit.). 3.Individuate le coordinate normative di riferimento, deve rilevarsi che , nella fattispecie in esame,la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto di dover disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti private«in considerazione della natura delle frasi pubblicate» (pag.5) . La sentenza del Tribunale aveva assolto l’imputato(unitamente all’originaria coimputata [OSCURATO:PERSONA]) dal reato di diffamazione aggravata, ritenuta insussistente la condotta, «essendosi i giornalisti limitati alla pubblicazione di uno scritto anonimo pervenuto in redazione, senza in alcun modo aderire alle frasi asseritamente diffamatorie pronunciate” (pag.2 della sentenza impugnata). Avverso tale sentenza la parte civile ha proposto appelloper i soli interessi civili, chiedendo la condanna dell’imputato a l risarcimento de ll’imputato sostenendo che la ”pubblicazione dello scritto anonimo” non potesse costituire un “fatto” di rilevante interesse per la vita pubblica. L’appello è stato respinto avendo la Corte territoriale escluso che gli imputati potessero avere “fatto proprio” lo scritto pubblicato “essendosi essi limitati a riportare tra virgolette il comunicato dell’associazione senza aderire al contenuto dello stesso”(pag.5 della sentenza impugnata). In sede diimpugnazione,pertanto, è stato confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno richiesto dalla parte civile impugnante , a seguito dell'ampia assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto mentre la compensazione delle spese è stata giustificata da un generico riferimento alla natura delle frasi pubblicate in modo sganciato dalle ragioni poste a fondamento del verdetto assolutorio. Il difetto di motivazione in ordine alle circostanze che,in deroga al principio di soccombenza, ai sensi dell'art. 541, comma 2, cod. proc. pen., hanno determinato la compensazione delle spese, pur a fronte del totale rigetto della domanda di restituzione e risarcimento, deve , pertanto, determinare, in accoglimento del ricorso, l’annullamento della sentenzae il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di compensazione delle spese tra il ricorrente e la parte civile e rinvia al giudice civ