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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00730/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte ai sensi della citata norma del difensore dell'imputato il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 7 Luglio 2020 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza emessa all' esito di giudizio abbreviato in data 22 Gennaio 2020 dal G.U.P. del Tribunale di Roma in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di concorso in rapina pluriaggravata e condannato alla pena ritenuta di giustizia.2.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia deducendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p, omessa motivazione in ordine agli specifici motivi di appello e travisamento della prova.

Assume che la corte di appello, omettendo di esaminare compiutamente gli specifici motivi di appello, aveva fondato l'affermazione della responsabilità dell'imputato sulla scorta di elementi indiziari erroneamente interpretati.

Deduce, in particolare, che la corte territoriale aveva adottato una motivazione gravemente carente ed illogica laddove aveva sostenuto la corrispondenza della scarpe indossate dal rapinatore e risultanti dalla immagini di video sorveglianza e quelle trovate presso l' abitazione dell' imputato e che quanto alla asserita corrispondenza fra la custodia del cellulare del rapinatore e quella asseritamente sequestrata al rapinatore i giudici di appello era frutto di un vero e proprio travisamento della prova in quanto nessuna custodia di cellulare era stata indicate nei verbali di perquisizione e sequestro.

2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 lett. c) e) c.p.p, violazione degli artt. 63, 64, 350, 350, 12, 371 lett. b) e 500 comma 2 c.p.p.

Rileva, ancora, che la corte le dichiarazioni eteroaccuatorie rese dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] ma non verbalizzate non erano in alcun modo utilizzabili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto tutte le censure formulate con entrambi i motivi sono in parte infondate ed in parte generiche e manifestamente infondate.

2. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Né, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato.

Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).

In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.

Deve, inoltre, essere ricordato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107).

3. Muovendo da tali premesse le censure formulate non colgono nel segno.

Nel caso in esame la corte di merito ha disatteso, con motivazione congrua in punto di fatto e corretta in diritto, le medesime censure oggi reiterate evidenziando come il complessivo compendio indiziario (costituito dalle risultanze delle immagini di videosorveglianza e dalla valutazioni di ulteriori elementi costituiti dalla corrispondenza fra abbigliamento indossato dal rapinatore e gli indumenti - scarpe e jeans- rinvenuti presso l' abitazione dello stesso nonché fra la custodia del cellulare utilizzato dal rapinatore e quello rinvenuto presso l' abitazione dell' imputato) deponeva nel senso della responsabilità dell' imputato,chiarendo pure la questione della irrilevanza del mancato sequestro della custodia del cellulare a fronte delle risultanze fotografiche.

Quanto alla questione dalla inutilizzabilità delle (valorizzate) dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] occorre considerare che sebbene la motivazione della corte di appello non appare convincente nella parte in cui ha ritenuto utilizzabili dette dichiarazioni, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26921801): nella specie il ricorrente non chiarisce le ragioni per le quali la asserita inutilizzabilità delle predette dichiarazioni sarebbe tale da incrinare il complessivo ragionamento dei giudici di merito che essendo basato su dati indiziari gravi, precisi e concordanti fra loro pienamente convergenti, nel suo complesso considerato resiste alle censure di parte ricorrente, risultando adeguatamente ricostruiti i profili di responsabilità dell'imputato.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte ai sensi della citata norma del difensore dell'imputato il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 7 Luglio 2020 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza emessa all' esito di giudizio abbreviato in data 22 Gennaio 2020 dal G.U.P. del Tribunale di Roma in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di concorso in rapina pluriaggravata e condannato alla pena ritenuta di giustizia.2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p, omessa motivazione in ordine agli specifici motivi di appello e travisamento della prova. Assume che la corte di appello, omettendo di esaminare compiutamente gli specifici motivi di appello, aveva fondato l'affermazione della responsabilità dell'imputato sulla scorta di elementi indiziari erroneamente interpretati. Deduce, in particolare, che la corte territoriale aveva adottato una motivazione gravemente carente ed illogica laddove aveva sostenuto la corrispondenza della scarpe indossate dal rapinatore e risultanti dalla immagini di video sorveglianza e quelle trovate presso l' abitazione dell' imputato e che quanto alla asserita corrispondenza fra la custodia del cellulare del rapinatore e quella asseritamente sequestrata al rapinatore i giudici di appello era frutto di un vero e proprio travisamento della prova in quanto nessuna custodia di cellulare era stata indicate nei verbali di perquisizione e sequestro. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 lett. c) e) c.p.p, violazione degli artt. 63, 64, 350, 350, 12, 371 lett. b) e 500 comma 2 c.p.p. Rileva, ancora, che la corte le dichiarazioni eteroaccuatorie rese dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] ma non verbalizzate non erano in alcun modo utilizzabili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto tutte le censure formulate con entrambi i motivi sono in parte infondate ed in parte generiche e manifestamente infondate. 2. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Deve, inoltre, essere ricordato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107). 3. Muovendo da tali premesse le censure formulate non colgono nel segno. Nel caso in esame la corte di merito ha disatteso, con motivazione congrua in punto di fatto e corretta in diritto, le medesime censure oggi reiterate evidenziando come il complessivo compendio indiziario (costituito dalle risultanze delle immagini di videosorveglianza e dalla valutazioni di ulteriori elementi costituiti dalla corrispondenza fra abbigliamento indossato dal rapinatore e gli indumenti - scarpe e jeans- rinvenuti presso l' abitazione dello stesso nonché fra la custodia del cellulare utilizzato dal rapinatore e quello rinvenuto presso l' abitazione dell' imputato) deponeva nel senso della responsabilità dell' imputato,chiarendo pure la questione della irrilevanza del mancato sequestro della custodia del cellulare a fronte delle risultanze fotografiche. Quanto alla questione dalla inutilizzabilità delle (valorizzate) dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] occorre considerare che sebbene la motivazione della corte di appello non appare convincente nella parte in cui ha ritenuto utilizzabili dette dichiarazioni, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26921801): nella specie il ricorrente non chiarisce le ragioni per le quali la asserita inutilizzabilità delle predette dichiarazioni sarebbe tale da incrinare il complessivo ragionamento dei giudici di merito che essendo basato su dati indiziari gravi, precisi e concordanti fra loro pienamente convergenti, nel suo complesso considerato resiste alle censure di parte ricorrente, risultando adeguatamente ricostruiti i profili di responsabilità dell'imputato. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
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