CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30978/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 del GIP TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di VERCELLI, con sentenza in data 26/10/2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla entità delle spese liquidate alle parti civili. Il ricorso è inammissibile. Le liquidazioni delle spese sono assistite da congrua motivazione in relazione ai parametri richiesti dalla giurisprudenza (Sez. 6, n. 42543 del 15/09/2016, C., Rv. 268443) e le deduzioni svolte in proposito dal ricorrente risultano generiche. Inoltre, le voci di spesa sono state correttamente calcolate, bastando a questo fine che esse si attengano ai valori medi tariffari (Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019, Rizzelli, Rv. 277894). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il