CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 11854/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];\. Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990 a seguito della sentenza Corte cost. n. 40 del 2019; Rilevato che con il ricorso il Procuratore della Repubblica di Bologna denuncia la violazione di legge evidenziando che l'art. 2, comma 4, cod. pen. escluderebbe l'applicazione retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale; Rilevato che il Procuratore generale di questa Corte con requisitoria scritta chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che in tal senso ha concluso anche la difesa con la memoria pervenuta il 3 febbraio 2026; Rilevato che le censure sono manifestamente infondate in quanto, come da ultimo evidenziato da questa Corte «a seguito della sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte relativa al minimo edittale, fissato in anni otto di reclusione piuttosto che in anni sei, deve ritenersi illegale la pena inflitta sulla base della cornice sanzionatoria previgente, anche con riferimento ai fatti commessi in epoca precedente al 30 dicembre 2005 (Sez. 1, n. 20878 del 21/03/2023, Pmt, Rv. 284715 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze proposte sono manifestamente infondate; P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M