CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09723/2023
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petto del principio di capacit à contri- butivadi cui all ’ art.53 Cost.. 7.1. In applicazione del principio, i l ricorso deve essere accolto e la sentenzaimpugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accerta- menti in punto di fatto ex art.348 cod. proc. civ., la controversia pu ò essere decisa nel merito con l ’ accoglimento del ricorso introduttivo dellacontribuente relativa. 8.Le spese dei due gradi di merito devono essere compensate in con- siderazionedel consolidamento della giurisprudenza in data succe ssiva allaproposizione del ricorso introduttivo, mentre le spese di legittimit à seguonola soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Sid à atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater,in presenza di soccombenza della par te ammessa alla prenota- zionea debito non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte- rioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, anorma dello stesso articolo 13, comma 1 - bis. P.Q.M. La Corte accoglie ricorso, cas sa la sentenza impugnata e, deci- dendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della societ à contri- buente; Compensale sp