CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 09713/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] dato atto che alcun difensore è comparso, [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, in data 12 maggio 2021, ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Modena il 10 giugno 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere del reato di guida in stato d'ebbrezza aggravato dall'avere provocato un incidente stradale e dall'orario notturno (art. 186, commi 2 lettera C, 2-bis e 2-sexies, Cod. Strada), accertato in Modena il 23 aprile 2017. [OSCURATO:PERSONA] é addebitato di avere guidato l'autovettura meglio specificata nel capo d'imputazione con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I (risultato alla prima misurazione pari a 2,02 g/I, alla seconda misurazione pari a 2,04 g/l), in orario compreso fra le ore 22.00 e le ore 07.00; e di avere, in tali condizioni, provocato un incidente stradale. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre lo Spatazza, tramite il suo difensore di fiducia; il ricorso é articolato in tre motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo( l'esponente denuncia nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione degli articoli 192 e 546 cod.proc.pen. in ordine alle ragioni del mancato proscioglimento dell'imputato, a fronte di quanto dedotto con i motivi d'appello, con i quali si era osservato che non si era tenuto conto dell'esito della misurazione alcolimetrica effettuata ad un'ora dall'incidente, in relazione a quanto indicato dalla c.d. curva di Widmark, avuto riguardo al tempo decorso tra la cessazione dalla guida da parte del ricorrente e la sottoposizione dello stesso a misurazione del tasso alcolemico. Tra il sinistro e la rilevazione, osserva l'esponente, era decorsa circa un'ora, di tal che, per accertare quale fosse il tasso alcolemico dello Spatazza nel momento in cui egli si trovava alla guida del suo veicolo, occorreva tenere presente il processo fisiologico in base alM quale vi é un'iniziale fase crescente del tasso alcolemico, che solo in un momento successivo comincia a calare; pertanto, secondo il ricorrente doveva concludersi per l'assenza di prove circa lo stato d'ebbrezza dell'imputato; di contro la Corte di merito non si é confrontata con quanto dedotto sul punto con l'atto d'appello. Denuncia poi il ricorrente la mancata osservanza dei principi processuali in tema di valutazione delle prove, richiamando a tal fine i principi del giusto processo enunciati anche dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.: richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il deducente evidenzia lo scarno percorso argomentativo sul punto e l'assenza di elementi ostativi all'applicazione dell'invocato istituto. 2.3. Con il terzo motivo/ si denunciano violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, sommariamente motivata dalla Corte di merito, nonché vizio di motivazione circa la dipendenza causale dell'incidente dallo stato di ebbrezza, non essendo sufficiente il mero coinvolgimento dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato. 1.1. Quanto al primo motivo, esso censura la decisione della Corte di merito di confermare la sentenza di condanna pur a fronte di motivi d'appello nei quali si poneva in discussione la misurazione del tasso alcolemico dello Spatazza, che sarebbe avvenuta un'ora dopo il momento in cui questi era alla guida del suo veicolo ed é stata caratterizzata peraltro da un andamento sia pur lievemente crescente: quest'ultimo elemento viene ricollegato dal ricorrente alla formula indicata dalla c.d. curva di Widmark. Sul punto, il deducente assume come dotata di forza dimostrativa e di oggettiva scientificità la teoria, sostenuta da alcuni autori (e da alcuni studi tossicologici), in base alla quale occorrerebbe tenere conto della c.d. formula di Widmark: una formula tesa a stabilire, attraverso la valutazione di alcuni elementi, una relazione tra la concentrazione ematica al momento della misurazione, quella estrapolata al momento dell'assunzione e le ulteriori caratteristiche rilevanti ai fini della velocità di eliminazione dell'alcool dall'organismo, in modo da poter risalire, in linea teorica, al livello di concentrazione dell'alcool nel sangue nei diversi momenti successivi all'assunzione. Al riguardo, deve in primo luogo osservarsi che non può ammettersi in questa sede la rivalutazione del materiale probatorio, demandata in via esclusiva al giudizio di merito; nella specie, il grado di attendibilità della formula di Widmark non risulta suscettibile di valutazione in sede di sindacato di legittimità, soprattutto perché non risultano suscettibili di specifico accertamento - quand'anche si volesse accreditare alla teoria in esame il carisma dell'univoca scientificità - le variabili del caso concreto potenzialmente incidenti sulla misurazione del tasso alcolemico e sulla durata delle fasi ascendente e discendente del tasso. In secondo luogo, va evidenziato che nel nostro sistema penale non vi é spazio per le c.d. prove legali, sì che la prova del reato può essere tratta, al di là di ogni ragionevole dubbio, allorquando vengano rilevate sul conducente le manifestazioni esteriori tipiche dello stato di alterazione da alcool e la dipendenza di quest'ultimo dall'assunzione di bevande alcoliche venga confermata, sul piano della convergenza indiziaria, dagli esiti degli accertamenti strumentali o sui liquidi biologici; senza contare che, nella specie, il superamento (anche) della soglia di 1,50 g/I (ossia della soglia minima per configurare l'ipotesi di maggiore gravità) é avvenuto in misura tale da indurre la Corte di merito (come già il Tribunale), in termini del tutto logici e corretti, a ravvisare in esso un'autonoma dimostrazione del grado di ebbrezza dell'imputato, estremamente elevato. In terzo luogo, neppure si versa, nella specie, nel campo della cosiddetta prova scientifica, tanto più che il richiamo alla tesi che sostiene la validità della c.d. curva di Widnriark risulta essere stato introdotto come mero argomento difensivo, senza il supporto di una consulenza di parte, né la sollecitazione a un apporto peritale. In conclusione, si versa nella più totale carenza di specifici ed oggettivi elementi, scientifici e/o fattuali, dimostrativi del fatto che la misurazione del tasso alcolemico sullo Spatazza fosse inattuale in termini potenzialmente decisivi rispetto al momento in cui costui era alla guida del suo veicolo, e che il grado etilico dello stesso, essendo ancora in crescita al momento della misurazione, potesse essere un'ora e mezza prima inferiore al valore soglia o comunque a quello corrispondente alla fascia di maggiore gravil:à. Quanto precede a fronte della molteplicità di elementi dai quali é stata desunta la condizione di ebbrezza dell'imputato, che concorrono, unitamente alle misurazioni strumentali, all'accertamento probatorio del reato; nonché del fatto che, all'atto della misurazione, il tempo trascorso dal momento in cui il prevenuto aveva assunto alcolici e si era posto alla guida a quello in cui avvenne la misurazione non era certo tale da elidere l'affidabilità della rilevazione mediante etilometro (avuto riguardo al fatto che la giurisprudenza di legittimità riconosce valore perfino alle misurazioni eseguite a distanza di qualche ora, alla duplice condizione che venga stabilita un'apprezzabile connessione tra incidente stradale e condotta del conducente e che non vi sia soluzione di continuità tra l'incidente ed il materiale reperimento del soggetto da sottoporre ad esame: cfr. ex multis Sez. 6, Sentenza n. 35594 del 16/06/2015, Morotti, Rv. 264665). Quanto poi alle doglianze circa il mancato rispetto delle regole di valutazione processuale, si ricorda che, in tema di ricorso per cassazione, é inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). 1.2. Il secondo motivo é manifestamente infondato: la Corte di merito, come già il Tribunale, valuta sinteticamente, ma pur sempre adeguatamente, le modalità della condotta dell'imputato, per esse dovendosi, all'evidenza, intendere le condizioni di particolare pericolosità della condotta di guida tenuta dall'imputato medesimo, che, postosi alla guida in condizioni di grave ebbrezza, ha cagionato nottetempo un incidente con danno ad altre autovetture, tenendo fra l'altro una condotta alla guida sinistrorsa, intrinsecamente pericolosa. In tal modo risulta perfettamente osservato il principio affermato dalle Sezioni Unite in base al quale, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità in parola, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590): valutazione che, nella specie, risulta effettuata. 1.3. Il terzo motivo é, del pari, manifestamente infondato: é corretta la motivazione che attribuisce allo Spatazza l'aver provocato un incidente, consistito in un tamponamento di altra autovettura, stante l'impossibilità logica di attribuire la causa a soggetti diversi dall'odierno ricorrente e, in specie, al conducente dell'autovettura tamponata. Quanto all'asserto con il quale il deducente contesta la dipendenza del sinistro dallo stato di ebbrezza, si rammenta che, per ascrivere all'imputato l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis del Codice della Strada, non si pone la necessità di verificare se la causazione dell'incidente stradale sia dipesa o meno dal fatto che il conducente guidava in stato di alterazione da alcoolici, essendo necessario unicamente accertare la sussistenza di un nesso di strumentalità - occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente cagionato dall'imputato, dovendosi reputare sufficiente che costui abbia provocato l'incidente medesimo versando, in tale occasione, in stato d'alterazione (e dovendosi escludere la sua responsabilità solo allorquando egli sia rimasto meramente coinvolto nel sinistro senza però provocarlo: cfr. in questo senso Sez. 4, Sentenza n. 14267 del 13/12/2018, dep. 2019, Pastocchi, Rv. 275575). In altri termini, l'aggravante postula unicamente che il conducente abbia provocato l'incidente quale esito concretamente prevedibile dell'essersi posto alla guida in stato d'ebbrezza alla guida: infatti, da un lato, la lettera della norma riconduce la causazione dell'incidente al "conducente in stato d'ebbrezza", e non allo "stato d'ebbrezza", e dunque si rivolge alla condotta alla guida piuttosto che alla condizione d'alterazione in sé considerata; dall'altro, la soluzione avuta di mira dal legislatore appare coerente con tale assunto, in quanto é di tutta evidenza che il rimprovero mosso dall'ordinamento é rivolto a colui che, versando in stato d'ebbrezza, si sia messo alla guida, così ponendo in essere una condizione di pericolo; e il fatto che egli, in tali condizioni, abbia "provocato" un incidente appare qualificabile come la concretizzazione del rischio che il conducente, ponendosi alla guida in condizioni di alterazione, aveva introdotto, nonché come un fattore che aggrava intrinsecamente il disvalore del comportamento del conducente. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente