CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 21744/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Messina il 17 dicembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Messina l' 8 luglio 2021, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all' art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso, con í quali deduce violazione di legge in ragione del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché omessa motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena in misura più prossima al minimo edittale. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata (pagina 4), con particolare riferimento agli indici di collegamento dell'agire dell'imputato a contesti criminali più vasti. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore éL Dani i ‘ D