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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 ottobre 1989

Cassazione n. 22643/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/01/2026 del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di CATANIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] - condannato attualmente sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale - volta ad ottenere la posticipazione dell'orario di rientro presso il domicilio, nei giorni di venerdì e sabato; avverso tale decisione l'interessato propone ricorso per cassazione, con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorso è inammissibile, per esser stato proposto avverso provvedimento non impugnabile, in quanto concernente una mera modalità del trattamento relativo all'affidamento in prova al servizio sociale, non atta a conformare in modo sostanziale lo status libertatis del soggetto (si veda quanto chiarito, nella parte motiva, da Sez. 1, n. 8411 del 14/01/2025, Vecchione, Rv. 287565 - 01, a mente della quale: «Avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, è esperibile, in virtù dell'art. 111, comma 7, Cost., ricorso per cassazione per violazione di legge, nel caso in cui siano interessate prescrizioni che incidono in modo sostanziale sullo "status libertatis"»).

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa, nella determinazione della causa d'inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/01/2026 del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di CATANIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] - condannato attualmente sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale - volta ad ottenere la posticipazione dell'orario di rientro presso il domicilio, nei giorni di venerdì e sabato; avverso tale decisione l'interessato propone ricorso per cassazione, con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso è inammissibile, per esser stato proposto avverso provvedimento non impugnabile, in quanto concernente una mera modalità del trattamento relativo all'affidamento in prova al servizio sociale, non atta a conformare in modo sostanziale lo status libertatis del soggetto (si veda quanto chiarito, nella parte motiva, da Sez. 1, n. 8411 del 14/01/2025, Vecchione, Rv. 287565 - 01, a mente della quale: «Avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, è esperibile, in virtù dell'art. 111, comma 7, Cost., ricorso per cassazione per violazione di legge, nel caso in cui siano interessate prescrizioni che incidono in modo sostanziale sullo "status libertatis"»). 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa, nella determinazione della causa d'inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. D P.Q.M
Decreto Cassazione n. 22643/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris