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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06163/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 14427-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' BIANCA, LAGANA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1569/2015 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 683/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 1°.12.2015, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l'opposizione all'esecuzione proposta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il pignoramento presso terzi eseguito in suo danno a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento relativa a crediti per contributi previdenziali dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA]; che avverso tale pronuncia gli eredi dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nominativamente indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che la società concessionaria dei servizi di riscossione ha resistito con controricorso, mentre la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, i ricorrenti denunciano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte di merito ritenuto che gli avvisi di ricevimento delle cartelle esattoriali presupposte all'intimazione di pagamento fossero stati prodotti in giudizio, mentre nella specie non era controverso che la società concessionaria dei servizi di riscossione non avesse proceduto al loro deposito; che, con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, e dell'art. 615 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che l'opposizione avesse come unica causa petendi la prescrizione dei contributi, mentre in realtà era stata proposta anche per denunciare la nullità del pignoramento per omessa notifica delle cartelle esattoriali;che va preliminarmente escluso che - come invece richiesto dagli odierni ricorrenti nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c., sulla scorta di Cass. n. 15471 del 2019 - lo stralcio della posizione debitoria relativa alle cartelle notificate tra il 2000 e il 2006 possa determinare la cessazione della materia del contendere oggetto del presente procedimento, restando ancora controversa la debenza dei contributi richiesti con l'ulteriore cartella notificata nel 1996; che, ciò posto, il primo motivo è inammissibile, atteso che la falsa supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita dagli atti o documenti della causa, può integrare, se del caso, un errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. e non già il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (così, da ult., Cass. n. 14610 del 2021); che parimenti inammissibile è il secondo motivo, atteso che il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio in ipotesi erroneamente interpretato dai giudici territoriali non è stato trascritto nel corpo del ricorso per cassazione, nemmeno nella parte necessaria alla censura un non opinabile fondamento fattuale, né si dice in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte esso sarebbe reperibile, in spregio al consolidato principio secondo cui l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a questa Corte ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto dei principi di specificità e autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentano di individuare il vizio lamentato nei suoi termini esatti, così da consentire a questa Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (così tra le più recenti Cass. n. 23834 del 2019), e al contempo indichi dove l'atto stesso è rintracciabile, l'inosservanza di tale ultimo onere essendo di per sé sola sufficiente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (cfr. in tal senso Cass. n. 28184 del 2020); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile; che, essendo rimasta la Cassa intimata ed essendo stata l'odierna impugnazione proposta nei confronti della società concessionaria per mera litis denuntiatio, nulla va statuito sulle spese del giudizio di legittimità; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 14427-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' BIANCA, LAGANA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1569/2015 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 683/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 1°.12.2015, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l'opposizione all'esecuzione proposta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il pignoramento presso terzi eseguito in suo danno a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento relativa a crediti per contributi previdenziali dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA]; che avverso tale pronuncia gli eredi dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nominativamente indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che la società concessionaria dei servizi di riscossione ha resistito con controricorso, mentre la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, i ricorrenti denunciano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte di merito ritenuto che gli avvisi di ricevimento delle cartelle esattoriali presupposte all'intimazione di pagamento fossero stati prodotti in giudizio, mentre nella specie non era controverso che la società concessionaria dei servizi di riscossione non avesse proceduto al loro deposito; che, con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, e dell'art. 615 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che l'opposizione avesse come unica causa petendi la prescrizione dei contributi, mentre in realtà era stata proposta anche per denunciare la nullità del pignoramento per omessa notifica delle cartelle esattoriali;che va preliminarmente escluso che - come invece richiesto dagli odierni ricorrenti nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c., sulla scorta di Cass. n. 15471 del 2019 - lo stralcio della posizione debitoria relativa alle cartelle notificate tra il 2000 e il 2006 possa determinare la cessazione della materia del contendere oggetto del presente procedimento, restando ancora controversa la debenza dei contributi richiesti con l'ulteriore cartella notificata nel 1996; che, ciò posto, il primo motivo è inammissibile, atteso che la falsa supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita dagli atti o documenti della causa, può integrare, se del caso, un errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. e non già il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (così, da ult., Cass. n. 14610 del 2021); che parimenti inammissibile è il secondo motivo, atteso che il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio in ipotesi erroneamente interpretato dai giudici territoriali non è stato trascritto nel corpo del ricorso per cassazione, nemmeno nella parte necessaria alla censura un non opinabile fondamento fattuale, né si dice in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte esso sarebbe reperibile, in spregio al consolidato principio secondo cui l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a questa Corte ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto dei principi di specificità e autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentano di individuare il vizio lamentato nei suoi termini esatti, così da consentire a questa Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (così tra le più recenti Cass. n. 23834 del 2019), e al contempo indichi dove l'atto stesso è rintracciabile, l'inosservanza di tale ultimo onere essendo di per sé sola sufficiente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (cfr. in tal senso Cass. n. 28184 del 2020); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile; che, essendo rimasta la Cassa intimata ed essendo stata l'odierna impugnazione proposta nei confronti della società concessionaria per mera litis denuntiatio, nulla va statuito sulle spese del giudizio di legittimità; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
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