CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30514/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 23580 / 20 1 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CNGFRZ68R14L 219U) , rappresentat o e difes o , in virtù di procura speciale allegata alricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatoin Roma presso lo studio di quest’ultimo in via Aterno n. 9; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 23580/2016a.c.2 /10/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate,in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 382/1/2016, depositatain data 17 / 3 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 2 ottobre 2024 ; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “il contribuente”) impugnò una cartella di pagamento per non avere avuto conoscenza dell’avviso di accertamento presupposto. La C.T.P. di Torino accolse il ricorso. Su appello dell’amministrazione, la C.T.R. del Piemonte riformò totalmente la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Considerato che: Con atto depositato telematicamente in data 5/10/2023, il contribuente ha rinunciato al ricorso. Il giudizio deve essere, pertanto,dichiarato estinto. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Rom