CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17806/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 luglio 2022 dal Tribunale di Catania, che ha confermato la decisione del Giudice di pace di Mascalucia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale, commesso, il 22 maggio 2014, in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza del Tribunale, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza della legge penale. Rappresenta che: nel corso del giudizio di primo grado, la difesa aveva presentato istanza con la quale aveva chiesto il rinvio dell'udienza del 24 marzo 2021; il Giudice di pace aveva rigettato l'istanza, limitandosi a ritenere fondate le osservazioni del pubblico ministero e della parte civile, che si erano opposti al rinvio; la difesa aveva contestato la decisione, formulando apposito motivo di appello; il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo, in quanto il processo aveva già ricevuto precedenti rinvii e il difensore aveva la possibilità di nominare un sostituto. Tanto premesso, il ricorrente contesta la decisione del Tribunale, sostenendo che: i precedenti rinvii non erano attribuibili alla difesa; nel concomitante processo, il difensore, dovendo costituirsi parte civile, non poteva avvalersi di un sostituto processuale. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la motivazione si porrebbe in contrasto con «gli atti processuali». I giudici di merito avrebbero errato nel ritenere non credibile la teste [OSCURATO:PERSONA] e attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa; non avrebbero, inoltre, adeguatamente considerato le dichiarazioni del maresciallo Caltabiano. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 538 cod. proc. pen. Il ricorrente contesta le statuizioni civili, sostenendo che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente tenuto conto del certificato del pronto soccorso e delle dichiarazioni rese dal maresciallo Caltabiano e da [OSCURATO:PERSONA], dai quali emergerebbe che due delle persone offese non presentavano evidenti lesioni. Non avrebbero, inoltre, adeguatamente motivato in ordine al riconoscimento del danno non patrimoniale, la cui quantificazione risulterebbe del tutto sproporzionata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che, «in tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; ne consegue che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice "a quo" e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo "a posteriori"» (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636). Tanto premesso, deve essere rilevato che, nel caso in esame, l'istanza di rinvio presentata dal difensore per concomitante impegno professionale era manifestamente infondata, atteso che in essa non era, in alcun modo, rappresentata l'impossibilità di avvalersi di un sostituto, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., sia nel processo a cui il difensore intendeva partecipare sia in quello di cui chiedeva il rinvio. Al riguardo, occorre ribadire che «l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio» (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262912; Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395). 1.2. Il secondo motivo è inammissibile, avendo con esso il ricorrente espressamente dedotto un presunto vizio di motivazione della sentenza del Tribunale. Al riguardo, deve essere osservato che ogni doglianza che si dirige verso la motivazione della sentenza impugnata incontra il limite degli attuali confini del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del giudice di pace. Sul punto è sufficiente rimarcare che la pronunzia impugnata è stata emessa dopo l'introduzione (a far tempo dal 6 marzo 2018, data di entrata in vigore del d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11) dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo i quali, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lett. a), b) e c). 1.3. Il terzo motivo è inammissibile. Va evidenziato che il ricorrente, pur avendo dedotto il vizio di inosservanza della legge penale, in realtà, contesta la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che essa si porrebbe in contrasto con il certificato del pronto soccorso e con le dichiarazioni dei testi e sarebbe del tutto carente in ordine al riconoscimento del danno non patrimoniale. Si tratta di censure non deducibili in sede di legittimità, essendo dirette a contestare la motivazione di una sentenza di un tribunale che decide su un appello contro una sentenza del giudice di pace. Va, in ogni caso, rilevato che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alle statuizioni civili, facendo riferimento ai traumi fisici subiti dalle persone offese nonché allo stato d'ansia e all'agitazione loro causata dai fatti oggetto di contestazione. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur