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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22260/2026

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to e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 5513/2021 depositata il 05/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di denuncia di variazionecatastale presentata con procedura DOCFA in data 19 settembre 2017, haesaminato le unità immobiliari site nel Comune di Casavatore, in vialeGuglielmo Marconi n. 114, identificate al foglio 4, particella 542, subalterniNumero registro generale 4533/2022Numero sezionale 5129/2026Numero di raccolta generale 22260/2026Data pubblicazione 29/06/202632 e 33, appartenenti alla categoria C/1.

Tali immobili risultavano intestatiad [OSCURATO:PERSONA], quale nudo proprietario per l’intero, e ad AlterioSalvatore, quale usufruttuario per l’intero, coniugato in regime dicomunione legale con [OSCURATO:PERSONA].

Con la citata denuncia DOCFA,conseguente a un frazionamento e a una diversa distribuzione degli spaziinterni, la parte privata aveva proposto il mantenimento della categoria C/1e l’attribuzione della classe 3 per entrambe le unità, con conseguenteriduzione della rendita catastale complessiva rispetto a quella originaria.2.

All’esito del controllo di merito, l’Ufficio erariale ha ritenuto noncongruo il classamento proposto e, con nota del 3 settembre 2018, harettificato la classe catastale di entrambe le unità, attribuendo la classe 7,sul presupposto che tale classe risultava ordinaria nella zona censuaria diriferimento e maggiormente diffusa per immobili aventi analoghecaratteristiche.

La rettifica è stata formalizzata con avviso di accertamentocatastale n. 2018NA0276501, notificato in data 5 febbraio 2019, con il qualeè stata indi determinata una rendita complessiva superiore a quelladichiarata dai contribuenti.3.

Avverso tale avviso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso, preceduto da istanza di mediazione, innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Napoli, deducendo, nel merito,l’erroneità del classamento per difetto di motivazione e per incongruità delraffronto operato dall’Ufficio, sostenendo che gli immobili, uno dei qualiposto al piano terra e l’altro al piano interrato, presentavano caratteristicheintrinseche ed estrinseche peggiorative rispetto ad altre unità censite inclassi inferiori nella medesima strada.4. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con sentenza n.2927/36/2020, depositata il 28 febbraio 2020, ha accolto il ricorso,ritenendo più corretto attribuire la categoria C/1, classe 5 all’unità posta alpiano terra (sub 32) e la categoria C/1, classe 3 all’unità posta al pianointerrato (sub 33), confermando per il resto l’impostazione dei contribuenti.Numero registro generale 4533/2022Numero sezionale 5129/2026Numero di raccolta generale 22260/2026Data pubblicazione 29/06/20265.

Contro tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto appello,deducendo, in via preliminare, la nullità della sentenza per violazione delcontraddittorio, in quanto al giudizio di primo grado non aveva partecipatoNocera Rosa, coniuge dell’usufruttuario in regime di comunione legale,ritenuta litisconsorte necessaria.

Nel merito, l’Ufficio ha ribadito lalegittimità della rettifica catastale, sostenendo che il frazionamento e laristrutturazione interna comportavano una miglioria dell’immobile tale dagiustificare l’attribuzione di una classe più elevata rispetto a quella propostacon DOCFA.6. [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con sentenzan. 5513/18/2021, depositata il 5 luglio 2021, ha rigettato l’appello.

Inparticolare, la CTR ha escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario,richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di comunione impropriatra nuda proprietà e usufrutto, e aveva ritenuto infondati i motivi di merito,osservando che l’Ufficio non si era confrontato con le puntualiargomentazioni della sentenza di primo grado e che non risultavaadeguatamente dimostrata l’incongruità del classamento rideterminatodalla CTP rispetto alle caratteristiche concrete degli immobili e al raffrontocon le unità similari presenti nella zona.

Di conseguenza, la CTR haconfermato il classamento stabilito in primo grado.7.

Avverso la suddetta sentenza di gravame l’amministrazione haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.8.

L’intimato non ha depositato controricorso.9.

Successivamente la difesa erariale ha depositato memoriaillustrativa ex art. 380.bis.1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 1 delD.M. n. 701 del 1994, dell’art. 11 del D.L. n. 70 del 1988, del d.P.R. n. 1142Numero registro generale 4533/2022Numero sezionale 5129/2026Numero di raccolta generale 22260/2026Data pubblicazione 29/06/2026del 1949 e del R.D.L. n. 652 del 1939, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.1.1.

L’Agenzia delle Entrate censura il diverso classamento attribuitodall’Ufficio erariale a seguito di procedura DOCFA, assumendo che il giudicedi appello abbia violato i principi del contraddittorio e del diritto di difesa,nonché le regole sull’onere della prova, omettendo di considerareadeguatamente la motivazione dell’avviso di accertamento catastale e leargomentazioni difensive svolte dall’amministrazione nei due gradi dimerito.In particolare, l’Agenzia ha evidenziato come l’avviso di rettifica fossepuntualmente motivato, avendo l’Ufficio dato conto delle verifiche effettuateai sensi del D.M. n. 701 del 1994, del raffronto con unità immobiliari similariubicate nel medesimo foglio di mappa e nella stessa zona censuaria, nonchédell’effetto migliorativo derivante dal frazionamento e dalla diversadistribuzione degli spazi interni dichiarata dalla parte contribuente con laDOCFA.

Secondo la prospettazione della ricorrente, la CTR avrebbeerroneamente svalutato tali elementi, aderendo acriticamente alleargomentazioni della contribuente fondate su raffronti con immobili nonomogenei per ubicazione, consistenza e caratteristiche estrinseche.1.2.

La sentenza impugnata, ad avviso dell’Agenzia, avrebbe inoltreinvertito l’onere della prova, pretendendo dall’Amministrazione unadimostrazione ulteriore rispetto a quella già fornita in sede procedimentalee processuale, senza considerare che le migliorie derivanti dallaristrutturazione interna e dal frazionamento comportano, secondo i principidell’estimo catastale, un naturale incremento della classe e della rendita.Da ciò deriverebbe la violazione delle norme che disciplinano il classamentocatastale e la valutazione comparativa degli immobili, nonché dei parametricostituzionali del giusto processo.2.

Il motivo va disatteso.Numero registro generale 4533/2022Numero sezionale 5129/2026Numero di raccolta generale 22260/2026Data pubblicazione 29/06/20263.

Nel caso di specie non è in discussione che si sia trattato di diversadistribuzione degli spazi interni in seguito a frazionamento.3.1.

Il giudice del gravame ha, però, operato sotto un diverso profilo,esprimendo una valutazione di merito in relazione alla congruità dellarettifica ove parametrata con gli immobili viciniori, in base alla quale haritenuto che la rettifica adottata fosse incongrua nel caso concreto.Tale valutazione, di natura fattuale, è incentrata sul sindacato delleprove offerte dalle parti e non può essere rimessa in discussione in questasede: il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservatodi individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra varie, Cass. n.32505/23 e Cass. 13/02/2025, n. 3730; nonché, più di recente Cass.31/03/2026, n. 7779)3.2.

Deve indi concludersi per l’inammissibilità del motivo di ricorso.3.3.

In conseguenza di quanto affermato, il ricorso va rigettato.4.

Nulla deve disporsi quanto alle spese, stante la mancatacostituzione delle parti rimaste intimate.5.

Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato,perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione disponga, acarico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdottodall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulterioreNumero registro generale 4533/2022Numero sezionale 5129/2026Numero di raccolta generale 22260/2026Data pubblicazione 29/06/2026importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi delcomma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delleAmministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazionenormativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento delcontributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito(Cass., Sez.

U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n.5955).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/06/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 5513/2021 depositata il 05/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di denuncia di variazionecatastale presentata con procedura DOCFA in data 19 settembre 2017, haesaminato le unità immobiliari site nel Comune di Casavatore, in vialeGuglielmo Marconi n. 114, identificate al foglio 4, particella 542, subalterniNumero registro generale 4533/2022Numero sezionale 5129/2026Numero di raccolta generale 22260/2026Data pubblicazione 29/06/202632 e 33, appartenenti alla categoria C/1. Tali immobili risultavano intestatiad [OSCURATO:PERSONA], quale nudo proprietario per l’intero, e ad AlterioSalvatore, quale usufruttuario per l’intero, coniugato in regime dicomunione legale con [OSCURATO:PERSONA]. Con la citata denuncia DOCFA,conseguente a un frazionamento e a una diversa distribuzione degli spaziinterni, la parte privata aveva proposto il mantenimento della categoria C/1e l’attribuzione della classe 3 per entrambe le unità, con conseguenteriduzione della rendita catastale complessiva rispetto a quella originaria.2. All’esito del controllo di merito, l’Ufficio erariale ha ritenuto noncongruo il classamento proposto e, con nota del 3 settembre 2018, harettificato la classe catastale di entrambe le unità, attribuendo la classe 7,sul presupposto che tale classe risultava ordinaria nella zona censuaria diriferimento e maggiormente diffusa per immobili aventi analoghecaratteristiche. La rettifica è stata formalizzata con avviso di accertamentocatastale n. 2018NA0276501, notificato in data 5 febbraio 2019, con il qualeè stata indi determinata una rendita complessiva superiore a quelladichiarata dai contribuenti.3. Avverso tale avviso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso, preceduto da istanza di mediazione, innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Napoli, deducendo, nel merito,l’erroneità del classamento per difetto di motivazione e per incongruità delraffronto operato dall’Ufficio, sostenendo che gli immobili, uno dei qualiposto al piano terra e l’altro al piano interrato, presentavano caratteristicheintrinseche ed estrinseche peggiorative rispetto ad altre unità censite inclassi inferiori nella medesima strada.4. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con sentenza n.2927/36/2020, depositata il 28 febbraio 2020, ha accolto il ricorso,ritenendo più corretto attribuire la categoria C/1, classe 5 all’unità posta alpiano terra (sub 32) e la categoria C/1, classe 3 all’unità posta al pianointerrato (sub 33), confermando per il resto l’impostazione dei contribuenti.Numero registro generale 4533/2022Numero sezionale 5129/2026Numero di raccolta generale 22260/2026Data pubblicazione 29/06/20265. Contro tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto appello,deducendo, in via preliminare, la nullità della sentenza per violazione delcontraddittorio, in quanto al giudizio di primo grado non aveva partecipatoNocera Rosa, coniuge dell’usufruttuario in regime di comunione legale,ritenuta litisconsorte necessaria. Nel merito, l’Ufficio ha ribadito lalegittimità della rettifica catastale, sostenendo che il frazionamento e laristrutturazione interna comportavano una miglioria dell’immobile tale dagiustificare l’attribuzione di una classe più elevata rispetto a quella propostacon DOCFA.6. [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con sentenzan. 5513/18/2021, depositata il 5 luglio 2021, ha rigettato l’appello. Inparticolare, la CTR ha escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario,richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di comunione impropriatra nuda proprietà e usufrutto, e aveva ritenuto infondati i motivi di merito,osservando che l’Ufficio non si era confrontato con le puntualiargomentazioni della sentenza di primo grado e che non risultavaadeguatamente dimostrata l’incongruità del classamento rideterminatodalla CTP rispetto alle caratteristiche concrete degli immobili e al raffrontocon le unità similari presenti nella zona. Di conseguenza, la CTR haconfermato il classamento stabilito in primo grado.7. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’amministrazione haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.8. L’intimato non ha depositato controricorso.9. Successivamente la difesa erariale ha depositato memoriaillustrativa ex art. 380.bis.1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 1 delD.M. n. 701 del 1994, dell’art. 11 del D.L. n. 70 del 1988, del d.P.R. n. 1142Numero registro generale 4533/2022Numero sezionale 5129/2026Numero di raccolta generale 22260/2026Data pubblicazione 29/06/2026del 1949 e del R.D.L. n. 652 del 1939, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.1.1. L’Agenzia delle Entrate censura il diverso classamento attribuitodall’Ufficio erariale a seguito di procedura DOCFA, assumendo che il giudicedi appello abbia violato i principi del contraddittorio e del diritto di difesa,nonché le regole sull’onere della prova, omettendo di considerareadeguatamente la motivazione dell’avviso di accertamento catastale e leargomentazioni difensive svolte dall’amministrazione nei due gradi dimerito.In particolare, l’Agenzia ha evidenziato come l’avviso di rettifica fossepuntualmente motivato, avendo l’Ufficio dato conto delle verifiche effettuateai sensi del D.M. n. 701 del 1994, del raffronto con unità immobiliari similariubicate nel medesimo foglio di mappa e nella stessa zona censuaria, nonchédell’effetto migliorativo derivante dal frazionamento e dalla diversadistribuzione degli spazi interni dichiarata dalla parte contribuente con laDOCFA. Secondo la prospettazione della ricorrente, la CTR avrebbeerroneamente svalutato tali elementi, aderendo acriticamente alleargomentazioni della contribuente fondate su raffronti con immobili nonomogenei per ubicazione, consistenza e caratteristiche estrinseche.1.2. La sentenza impugnata, ad avviso dell’Agenzia, avrebbe inoltreinvertito l’onere della prova, pretendendo dall’Amministrazione unadimostrazione ulteriore rispetto a quella già fornita in sede procedimentalee processuale, senza considerare che le migliorie derivanti dallaristrutturazione interna e dal frazionamento comportano, secondo i principidell’estimo catastale, un naturale incremento della classe e della rendita.Da ciò deriverebbe la violazione delle norme che disciplinano il classamentocatastale e la valutazione comparativa degli immobili, nonché dei parametricostituzionali del giusto processo.2. Il motivo va disatteso.Numero registro generale 4533/2022Numero sezionale 5129/2026Numero di raccolta generale 22260/2026Data pubblicazione 29/06/20263. Nel caso di specie non è in discussione che si sia trattato di diversadistribuzione degli spazi interni in seguito a frazionamento.3.1. Il giudice del gravame ha, però, operato sotto un diverso profilo,esprimendo una valutazione di merito in relazione alla congruità dellarettifica ove parametrata con gli immobili viciniori, in base alla quale haritenuto che la rettifica adottata fosse incongrua nel caso concreto.Tale valutazione, di natura fattuale, è incentrata sul sindacato delleprove offerte dalle parti e non può essere rimessa in discussione in questasede: il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservatodi individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra varie, Cass. n.32505/23 e Cass. 13/02/2025, n. 3730; nonché, più di recente Cass.31/03/2026, n. 7779)3.2. Deve indi concludersi per l’inammissibilità del motivo di ricorso.3.3. In conseguenza di quanto affermato, il ricorso va rigettato.4. Nulla deve disporsi quanto alle spese, stante la mancatacostituzione delle parti rimaste intimate.5. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato,perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione disponga, acarico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdottodall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulterioreNumero registro generale 4533/2022Numero sezionale 5129/2026Numero di raccolta generale 22260/2026Data pubblicazione 29/06/2026importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi delcomma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delleAmministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazionenormativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento delcontributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito(Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n.5955). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/06/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
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