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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27973/2022

Testo disponibile della fonte

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A sul ricorso proposto da: Comune di Terni, in persona del commissario straordinario, rappresentato e difeso per procura alle liti a margine del ricorso dall’Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura comunale, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza n.998 del Tribunale di Terni , pubblicata il 5.

12. 2017 .

Udita la relazione della causa svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 15.

12. 2021.

Fatti di causa e ragioni della decisione Con atto notificato il 28.

5. 2018 il Comune di Terni ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Terni n. 998 del 5.

12. 2017, che aveva rigettato il suo appello per la riforma della decisione di R.G.

N. 15981/2018.accoglimento dell’opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza ingiunzione emessa a loro carico e, in accoglimento dell’appello incidentaleed in riforma della pronuncia di com pensazione delle spese, l’aveva condannato al pagamento delle spese di lite di primo grado , oltre che di quelle di appello, e dato atto della sussist enza a suo carico dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

La società Beta4 e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva.

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.

Con ordinanza interlocutoria del 23.

6. 2021 è stata disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio della causa di merito, cui ha fatto seguito la fissazione di una nuova adunanza.

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e/ofalsa applicazione degli artt.166 e 343 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per essersi pronunciata sull’appello incidentale delle controparti nonostante essi, all’atto di costituirsi in giudizio, non avessero proposto alcuna impugnazione, che, si aggiunge, anche se avanzata, avrebbe dovuto comunque essere dichiarata inammissibile,essendosi gli appellati costituiti in data 11.

11. 2014, ben oltre il termine di 20 giorni precedenti la data della prima udienza, fissata nell’atto di appello per il 12.

3. 2013.

Il motivo è fondato.

Dalla lettura degli atti di causa, consentita a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunziato, risulta che gli appellati non hanno proposto, al momento della loro costituzione giudizio, alcuna impugnazione incidentale, essendosilimitati a chiedere, nelle conclusioni, la rifusione delle spese anche del giudizio di primo grado, ma senza avanzare censure specifiche avverso la statuizione del giudice di pace che ne aveva disposto la compensazione, né richiedere la riforma della decisione sul punto.

L’appello incidentale era comunque inammissibile perché proposto oltre la scadenza del termine di 20 giorni prima della data fissata per l’udienza di trattazione, ai sensi degli artt. 343 e 166 cod. proc. civ., considerato che gli R.G.

N. 15981/2018.appellati si erano costituiti in giudizio soltanto in data 11.

11. 2014, dopo lo svolgimento della prima udienza.

Il secondomotivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, come introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, e dell’art. 3 legge n. 202 del 2000, lamentando che il giudice a quo abbia dato atto della ricorrenza a carico del Comune appellante dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, nonostante la disposizione che prevede il suddetto versamento fosse nella specie ratione temporisinapplicabile, per essere stato l’atto di appello notificato il 6.

9. 2012 prima della sua entrata in vigore.

Il motivo, merita precisare, è ammissibilealla luce dell’orientamento di questa Corte espresso con la sentenza delle Sezioni unite n. 4315 del 2020.

Con questa decisione è stato precisato, sul solco di precedenti pronunce ( Cass. n. 29424 del 2019; Cass. n. 15166 del 2018 ), che l’ulteriore importo del contributo unificato (c.d. doppio contributo) che la parte impugnante è obbligata a versare allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, ha natura di debito tributario, in quanto partecipa della natura del contributo unificato iniziale ed è volto a ristorare l'Amministrazione della g iustizia dei costi sopportati per la trattazione della controversia e che mentre l’accertamento della sussistenza dei presuppostiprocessuali di tale dichiarazione, rappresentati dalla pronuncia di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, è riservato, per espressa previsione normativa, al giudice della causa, la questione circa l’effettiva debenza del doppio contributo, il quale sorge ed è fatto valere dall’Amministrazione previa verifica di ulteriori condizioni, del tutto indipendenti dall’esito del giudizio di impugnazione, spetta invece alla giurisdizione del giudice tributario.

Alla luce di tale orientamento il motivo è ammissibile, tenuto conto che esso, deducendo l’inapplicabilità nel caso di specie della disposizione di legge sopra richiamata in quanto entrata in vigore successivamente alla introduzione del giudizio di appello, contesta l’esistenza di un presupposto giuridico della sua R.G.

N. 15981/2018.applicazione, che avrebbe dovuto essere accertato dal giudice della impugnazione, del tutto equiparabile, sul piano degli effetti, all’esistenza del presuppostoprocessuale legato al contenuto della pronuncia emessa.

Tanto precisato, il motivo è fondato, in quanto, ai sensi dell’art.1, comma 18, della legge 24.

12. 2012, n. 228, la disposizione di cui al precedente comma, che per l’appunto prevede il pagamento del c.d. doppio contributo, si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge, che è l’1.

1. 2013, e quindi ai procedimenti di impugnazione introdotti a partire dal 29.

1. 2013.

Nel caso di specie tale disposizione non era pertanto applicabile, risultando il procedimento di appello introdotto con atto di citazione notificato il 6.

9. 2012.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata senza rinvio nel capo in cui ha condannato il comune di Terni al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, confermando, con riguardo ad esso, la compensazione tra le parti delle spese di lite ; va cassata anche quanto al capo in cui dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, per il pagamento da parte del comune di Terni di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza delle parti intimate.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nel capo in cui ha condannato il comune di Terni al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, confermando, con riguardo ad esso, la compensazione tra le parti delle spese di lite, e nel capo in cui dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, per il pagamento da parte del comune di Terni di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

R.G.

N. 15981/2018.Condanna le parti intimate al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 500,00, di cui euro 100 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021 e, a seguito di successiv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso proposto da: Comune di Terni, in persona del commissario straordinario, rappresentato e difeso per procura alle liti a margine del ricorso dall’Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura comunale, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza n.998 del Tribunale di Terni , pubblicata il 5. 12. 2017 . Udita la relazione della causa svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 15. 12. 2021. Fatti di causa e ragioni della decisione Con atto notificato il 28. 5. 2018 il Comune di Terni ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Terni n. 998 del 5. 12. 2017, che aveva rigettato il suo appello per la riforma della decisione di R.G. N. 15981/2018.accoglimento dell’opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza ingiunzione emessa a loro carico e, in accoglimento dell’appello incidentaleed in riforma della pronuncia di com pensazione delle spese, l’aveva condannato al pagamento delle spese di lite di primo grado , oltre che di quelle di appello, e dato atto della sussist enza a suo carico dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. La società Beta4 e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Con ordinanza interlocutoria del 23. 6. 2021 è stata disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio della causa di merito, cui ha fatto seguito la fissazione di una nuova adunanza. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e/ofalsa applicazione degli artt.166 e 343 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per essersi pronunciata sull’appello incidentale delle controparti nonostante essi, all’atto di costituirsi in giudizio, non avessero proposto alcuna impugnazione, che, si aggiunge, anche se avanzata, avrebbe dovuto comunque essere dichiarata inammissibile,essendosi gli appellati costituiti in data 11. 11. 2014, ben oltre il termine di 20 giorni precedenti la data della prima udienza, fissata nell’atto di appello per il 12. 3. 2013. Il motivo è fondato. Dalla lettura degli atti di causa, consentita a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunziato, risulta che gli appellati non hanno proposto, al momento della loro costituzione giudizio, alcuna impugnazione incidentale, essendosilimitati a chiedere, nelle conclusioni, la rifusione delle spese anche del giudizio di primo grado, ma senza avanzare censure specifiche avverso la statuizione del giudice di pace che ne aveva disposto la compensazione, né richiedere la riforma della decisione sul punto. L’appello incidentale era comunque inammissibile perché proposto oltre la scadenza del termine di 20 giorni prima della data fissata per l’udienza di trattazione, ai sensi degli artt. 343 e 166 cod. proc. civ., considerato che gli R.G. N. 15981/2018.appellati si erano costituiti in giudizio soltanto in data 11. 11. 2014, dopo lo svolgimento della prima udienza. Il secondomotivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, come introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, e dell’art. 3 legge n. 202 del 2000, lamentando che il giudice a quo abbia dato atto della ricorrenza a carico del Comune appellante dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, nonostante la disposizione che prevede il suddetto versamento fosse nella specie ratione temporisinapplicabile, per essere stato l’atto di appello notificato il 6. 9. 2012 prima della sua entrata in vigore. Il motivo, merita precisare, è ammissibilealla luce dell’orientamento di questa Corte espresso con la sentenza delle Sezioni unite n. 4315 del 2020. Con questa decisione è stato precisato, sul solco di precedenti pronunce ( Cass. n. 29424 del 2019; Cass. n. 15166 del 2018 ), che l’ulteriore importo del contributo unificato (c.d. doppio contributo) che la parte impugnante è obbligata a versare allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, ha natura di debito tributario, in quanto partecipa della natura del contributo unificato iniziale ed è volto a ristorare l'Amministrazione della g iustizia dei costi sopportati per la trattazione della controversia e che mentre l’accertamento della sussistenza dei presuppostiprocessuali di tale dichiarazione, rappresentati dalla pronuncia di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, è riservato, per espressa previsione normativa, al giudice della causa, la questione circa l’effettiva debenza del doppio contributo, il quale sorge ed è fatto valere dall’Amministrazione previa verifica di ulteriori condizioni, del tutto indipendenti dall’esito del giudizio di impugnazione, spetta invece alla giurisdizione del giudice tributario. Alla luce di tale orientamento il motivo è ammissibile, tenuto conto che esso, deducendo l’inapplicabilità nel caso di specie della disposizione di legge sopra richiamata in quanto entrata in vigore successivamente alla introduzione del giudizio di appello, contesta l’esistenza di un presupposto giuridico della sua R.G. N. 15981/2018.applicazione, che avrebbe dovuto essere accertato dal giudice della impugnazione, del tutto equiparabile, sul piano degli effetti, all’esistenza del presuppostoprocessuale legato al contenuto della pronuncia emessa. Tanto precisato, il motivo è fondato, in quanto, ai sensi dell’art.1, comma 18, della legge 24. 12. 2012, n. 228, la disposizione di cui al precedente comma, che per l’appunto prevede il pagamento del c.d. doppio contributo, si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge, che è l’1. 1. 2013, e quindi ai procedimenti di impugnazione introdotti a partire dal 29. 1. 2013. Nel caso di specie tale disposizione non era pertanto applicabile, risultando il procedimento di appello introdotto con atto di citazione notificato il 6. 9. 2012. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata senza rinvio nel capo in cui ha condannato il comune di Terni al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, confermando, con riguardo ad esso, la compensazione tra le parti delle spese di lite ; va cassata anche quanto al capo in cui dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, per il pagamento da parte del comune di Terni di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza delle parti intimate. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nel capo in cui ha condannato il comune di Terni al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, confermando, con riguardo ad esso, la compensazione tra le parti delle spese di lite, e nel capo in cui dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, per il pagamento da parte del comune di Terni di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione. R.G. N. 15981/2018.Condanna le parti intimate al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 500,00, di cui euro 100 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021 e, a seguito di successiv
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