CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30208/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1! Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Salerno, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di partecipazione alla mafia storica denominata "camorra" operante in territorio di Scafati e comuni limitrofi. 2. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe offerto autonoma valutazione degli indizi rispetto a quanto prospettato nella richiesta di misura cautelare, limitandosi a redigere il provvedimento genetico con la tecnica del copia- incolla, con la consequenziale nullità dell'ordinanza impositiva della misura ex art. 292, comma 2, lett. c, cod. proc. pen.. L'ordinanza impugnata si sarebbe sottratta a tale verifica; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 416-bis cod.pen.: non sarebbe stato adeguatamente delineato il ruolo criminale del ricorrente, che il Tribunale avrebbe dedotto valorizzando il contenuto di intercettazioni relative a due episodi non significativi: in una prima occasione, il ricorrente "si sarebbe limitato a dirimere una lite insorta tra alcuni suoi conoscenti"; in altra occasione, avrebbe soltanto ascoltato quanto raccontato dal [OSCURATO:PERSONA] (soggetto di conclamata rilevanza criminale, il quale, scarcerato nel 2016, aveva raccolto attorno a sé una serie di soggetti per commettere delitti rientranti nel programma delinquenziale organizzato di tipo mafioso, tra i quali, oltre all'usura ed all'estorsione, l'imposizione di slot machine presso gli esercizi commerciali). Tali emergenze sarebbero inidonee ad indicare la stabile adesione del ricorrente al clan, anche tenuto conto che non vi era stata alcuna contestazione in ordine ai reati- fine; 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione: il collaborante [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto riferire di fatti - come quelli contestati al ricorrente - avvenuti dopo il suo arresto del 9 novembre del 2016 e, segnatamente, delle intenzioni, comuni con il Buonocore, di ricostituire un gruppo criminale a Scafati, evento datato al giugno 2017. La circostanza riferita dal collaboratore, ovvero che il ricorrente sarebbe legato al camorrista [OSCURATO:PERSONA] - e non al Buonocore -, porterebbe un ulteriore elemento di ambiguità nella ricostruzione accusatoria, anche tenuto conto del fatto che la vicinanza del ricorrente al Matrone sarebbe smentita dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Infine si deduceva che le dichiarazioni de relato dello Spinelli non sarebbero state confermate dalla fonte di riferimento, indicata in [OSCURATO:PERSONA], non escusso durante le indagini; 2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari: il Tribunale avrebbe fornito una motivazione inconsistente in ordine alla attualità del pericolo di recidiva, tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione dei fatti, arrestatisi nel 2017, circostanza che, al meno, renderebbe adeguata la misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico a distanza. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.Quanto alle contestazioni in ordine alla autonomia della motivazione il collegio riafferma che in tema di misure cautelari personali, ricorre un'autonoma valutazione da parte del giudice ex art. 292, comma 2, lett.c) bis, cod. proc. pen. - anche in sede di gravame - quando venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione "autonoma" non vuoi dire valutazione "diversa o difforme", sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403). Nel caso in esame il ricorrente non si confronta con il fatto che, come rilevato correttamente dal Tribunale, il Giudice per le indagini preliminari aveva assunto delle determinazioni chiaramente autonome (come sintetizzate ai fgg. 44-46 dell'ordinanza impugnata), espresse con chiarezza anche dal mancato accoglimento di alcune richieste del pubblico ministero 1.2. Il secondo ed il terito motivo di ricorso sono inammissibili in quanto si risolvono nella richiesta di una rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova: attività che è esclusa da perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti invero assai limitati del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato dì un'intercettazione "diversa" da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque,la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata.Contrariamente a quanto dedotto, nel caso in esame, la gravità indiziaria che il ricorrente contesta risulta dalla valorizzazione delle decisive intercettazioni ambientali che registravano i colloqui tra il Cirillo ed il [OSCURATO:PERSONA] su tematiche di riorganizzazione della compagine camorristica a Scafati (discendente da quella retta dal boss Matrone). Nel dettaglio: che il ricorrente si fosse limitato ad ascoltare quanto riferitogli da Buonocore, è circostanza seccamente smentita dalla sua affermazione che il territorio di Scafati "doveva restare agli Scafatesi", utilizzata proprio nell'ambito di un dialogo inerente a vicende mafiose ed inserito nel programma del Buonocore, attuato anche attraverso Cirillo, di riorganizzare un clan camorristico in quel territorio, sfruttando la vicinanza del ricorrente con altra compagine presso la quale egli era chiamato a mediare, quella dei Cesarano. Si tratta di affermazione decisiva che risultano confermate dalle dichiarazioni del collaboratore Spinelli, che tanto aveva appreso proprio da un esponente dei Cesarano in un comune periodo di detenzione (il che supera la doglianza in ordine alla inverosimiglianza delle dichiarazioni eteroaccusatorie dello Spinelli) A ciò si aggiungeva, come puntualmente rilevato dal Tribunale, che era emerso che ricorrente era intervenuto per sedare un contrasto sorto tra esponenti camorristici, evidenziando la piena condivisione delle dinamiche tipiche della criminalità organizzata. Da ultimo si rileva che il ricorrente non si"Confrontato con la consolidata giurisprudenza secondo cui (a) in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703; Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 266710; Sez. 2, n. 24194 del 16/03/2010, Bilancia, Rv. 247660); (b) la regola prevista dall'art. 195 cod. proc. pen. che prevede a pena dì inutilizzabilità la necessità di assumere il teste diretta, quando r l'approfondimento istruttorio sia richiesto, è norma operativa nella fase dibattimentale, ma non nella fase delle indagini o nell'ambito dei giudizi cautelari o di quelli a prova contratta (Sez. 2 - , Sentenza n. 5731 del 02/10/2019, Lamonaca, Rv. 27837; Sez. 5, Sentenza n. 45994 del 08/07/2004, Fontana, Rv. 231391 - 0; Sez. 4, Sentenza n. 599 del 28/02/1997 Campaci, Rv. 207255). 1.3. Anche le doglianze avanzate nei confronti della valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari sono manifestamente infondate. Il collegio riafferma che, anche a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa ancora operativa (contestazione aperta), il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare gli eventuali segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali va applicata in via obbligatoria la misura della custodia in carcere (Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Pergola, Rv.275255; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062). E che ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., occorre distinguere tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità, in relazione alle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria, non rilevando, ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari, la distanza temporale tra l'applicazione della misura ed i fatti contestati, ed associazioni mafiose non riconducibili alla categorie delle mafie "storiche", per le quali può rilevare a tali fini anche il decorso del tempo (Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Forgetti, Rv. 276905; Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626). Di recente, sul punto si è peraltro affermato, con giurisprudenza che il collegio condivide, che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 5 - , Sentenza n. 4950 del 07/12/2021 dep.2022, Andreano, Rv. 282865 - 01). Nel caso in esame il tribunale rilevava come, nel caso in esame, ai fini del riconoscimento della sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti non era rilevante tenuto conto che si trattava di condotte poste in essere in epoca piuttosto recente - e cioè dal novembre 2016 con condotta perdurante - elemento che, se messo in combinazione con la gravità delle condotte contestate particolarmente allarmanti e con la assenza di segnali di rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, imponevano di ritenere non superate le presunzioni di legge (pag. 57 dell'ordinanza impugnata). Anche in questo caso la motivazione impugnata non si presta ad alcuna censura. 2.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in c