CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 32167/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 9185 / 20 1 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 9185/2016a.c.18/ 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat o e difes o , in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via Catone n. 15, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - i ntimat a – nonché Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] - NAPOLI n. 8992 / 48/15 , depositat a in data 16/10/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nell e camer e di consiglio del 1 8 ottobre 2024 e, previa riconvocazioneda remoto, del 23 ottobre 2024; [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Napolicontro una proposta di compensazione ricevuta in data 24/8/2012, sostenendo di non aver mai avuto conoscenza delle cartelle di pagamento sottese. La C.T.P. accolse il ricorso. Su appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (l’agente della riscossione), la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza diappello l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 9185/2016a.c.18/ 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate e la Regione [OSCURATO:SOCIETA] sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1 e 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 101, 115 e 116 con riferimento all’art. 360, n. 4 e n. 5 c.p.c.”, l’agente della riscossione censura la sentenza impugnata per non aver preso in considerazionegli elementi istruttori consistenti nelle relate di notifica delle cartelle presupposte alla proposta di compensazione impugnata in primo grado dal contribuente. 1.1. Il motivo è fondato. Risulta dal motivo di ricorso che l’agente della riscossione depositò un corredo di relate di notifica relative alle cartelle di pagamento, sottese alla proposta di compensazione, di cui il contribuente assumeva l’omessa notifica. Rispetto a tale corredo documentale appare gravemente carente la motivazione della C.T.R. che si è limitata ad affermare l’inesistenza della notificazione delle cartelle senza dar conto dell’esito dell’esame della documentazione versata in atti dall’agente della riscossione. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 con riferimento all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c.”, l’agente della riscossione censura la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile il ricorso proposto avverso un estratto di ruolo. 2.1. Il motivo è infondato. E’ lo stesso agente della riscossione, nel corpo del ricorso (pag. 3), che ha affermato che il contribuente aveva proposto ricorso non contro l’estratto di ruolo, bensì contro una proposta di compensazione. Tanto risulta confermato dalla lettura della sentenza impugnata, che dà atto che il provvedimento impugnato in primo grado era stato la r.g. n. 9185/2016a.c.18/ 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] proposta di compensazione formulata ex art. 28 ter del d.P.R. n. 602 del 1973. 3.Il ricorso è accolto in relazione al primo motivo. La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla C.G.T. di secondo grado della [OSCURATO:SOCIETA] che, in diversa composizione, procederà al compiuto esame della documentazione agli atti del fascicolo di merito onde verificare l’eventuale buon esito della notificazione delle cartelle di pagamento sottese alla proposta di compensazione impugnatain prime cure. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al primo motivo e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della [OSCURATO:SOCIETA], anche per le spese. Così deciso in Roma, n