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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11409/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa dall'[OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso teso a smentire la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 371 cod. pen quanto a valutazione della prova risulta, oltre che riproduttivo di identiche censure (pag. 6) confutate con corretti argomenti giuridici e pertinenti riferimenti in fatto dalla Corte di appello (pagg. 7 e 8), generico e declinato in fatto nella parte in cui non prende in esame l'esaustiva motivazione della decisione impugnata che ha nel dettaglio dato conto delle ragioni che portavano a ritenere attendibili le dichiarazioni della parte offesa ed inverisimile quella dell'imputato specie nella parte in cui - aspetto trascurato dal ricorrente - la sentenza spiega le ragioni a mente delle quali la teste Perego era stata ritenuta inattendibile facendo riferimento alla assenza di allegazione, né in sede civile né in sede penale, da cui inferirsi il pagamento di somme in contante in favore del professionista che, qualora - come dichiarato - contabilizzate sarebbe stato agevole allegare; tale valorizzato elemento, unitamente agli altri (rilevante anche la valutazione operata sulla denuncia effettuata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in cui, pur producendo un prospetto dei pagamenti che facevano riferimento ad un anticipo per la pratica "Gagno", nessun riferimento veniva effettuato circa l'avvenuto saldo delle pratiche oggetto di contenzioso civile), pure analizzati singolarmente nel ricorso e parcellizzati (come osservato dalla Corte di merito), fanno emergere la prevalenza della tesi di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui non erano state saldate proprio le pratiche per la cui questione, devoluta con il giuramento decisorio, aveva dato avvio al presente procedimento; osservato che, invero, manifestamente infondata risulta la tesi a mente della quale la circostanza che il ricorrente non avesse addotto nessun elemento a sostegno nel giudizio civile (avendo esclusivamente eccepito la prescrizione del credito) risulti neutra e pertanto non valorizzabile, visto che tale dato - ex se non determinante - è stato letto unitamente agli altri che avevano consentito di apprezzare come il ricorrente non avesse mai allegato, al contrario della parte offesa, elementi a sostegno delle proprie dichiarazioni secondo cui avesse saldato il debito in favore del professionista tramite versamenti effettuati in contante che i Giudici di merito hanno escluso in base a valutazione in fatto correttamente effettuata con pertinente riferimento a tutti i dati a disposizione; che tale valutazione di merito, lungi dal costituire un travisamento (meramente lessicale si rivela la questione del contenuto delle dichiarazione del teste e se le stesse fossero state correttamente interpretate allorché ha riferito che il versamento in contante era cosa che avveniva "raramente", reputato non corrispondente al concetto di "eccezionalità" utilizzato in sentenza), risulta essere coerente e non manifestamente illogica avendo la difesa tentato di accreditare una lettura alternativa dei dati processuali che i Giudici di merito hanno dato prova di aver correttamente utilizzato ed apprezzato; rilevato che riproduttivo di analoga censura con correttezza confutata dalla Corte di appello risulta il secondo motivo secondo cui la dichiarazione non avrebbe i connotati del giuramento tale da integrare la fattispecie di reato ex art. 371 cod. pen., avendo la Corte di appello rilevato come l'atto avesse le caratteristiche richieste per essere reputato tale (pag. 7, primo capoverso), valutando come inconferente che il contenuto delle dichiarazioni avessero richiamato il capitolato di prova e, segnatamente, la parte relativa al saldo del credito vantato dal professionista; osservato che la memoria trasmessa, che ribadisce il contenuto del ricorso, non è idonea a modificare le conclusioni sopra evidenziate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa dall'[OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso teso a smentire la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 371 cod. pen quanto a valutazione della prova risulta, oltre che riproduttivo di identiche censure (pag. 6) confutate con corretti argomenti giuridici e pertinenti riferimenti in fatto dalla Corte di appello (pagg. 7 e 8), generico e declinato in fatto nella parte in cui non prende in esame l'esaustiva motivazione della decisione impugnata che ha nel dettaglio dato conto delle ragioni che portavano a ritenere attendibili le dichiarazioni della parte offesa ed inverisimile quella dell'imputato specie nella parte in cui - aspetto trascurato dal ricorrente - la sentenza spiega le ragioni a mente delle quali la teste Perego era stata ritenuta inattendibile facendo riferimento alla assenza di allegazione, né in sede civile né in sede penale, da cui inferirsi il pagamento di somme in contante in favore del professionista che, qualora - come dichiarato - contabilizzate sarebbe stato agevole allegare; tale valorizzato elemento, unitamente agli altri (rilevante anche la valutazione operata sulla denuncia effettuata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in cui, pur producendo un prospetto dei pagamenti che facevano riferimento ad un anticipo per la pratica "Gagno", nessun riferimento veniva effettuato circa l'avvenuto saldo delle pratiche oggetto di contenzioso civile), pure analizzati singolarmente nel ricorso e parcellizzati (come osservato dalla Corte di merito), fanno emergere la prevalenza della tesi di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui non erano state saldate proprio le pratiche per la cui questione, devoluta con il giuramento decisorio, aveva dato avvio al presente procedimento; osservato che, invero, manifestamente infondata risulta la tesi a mente della quale la circostanza che il ricorrente non avesse addotto nessun elemento a sostegno nel giudizio civile (avendo esclusivamente eccepito la prescrizione del credito) risulti neutra e pertanto non valorizzabile, visto che tale dato - ex se non determinante - è stato letto unitamente agli altri che avevano consentito di apprezzare come il ricorrente non avesse mai allegato, al contrario della parte offesa, elementi a sostegno delle proprie dichiarazioni secondo cui avesse saldato il debito in favore del professionista tramite versamenti effettuati in contante che i Giudici di merito hanno escluso in base a valutazione in fatto correttamente effettuata con pertinente riferimento a tutti i dati a disposizione; che tale valutazione di merito, lungi dal costituire un travisamento (meramente lessicale si rivela la questione del contenuto delle dichiarazione del teste e se le stesse fossero state correttamente interpretate allorché ha riferito che il versamento in contante era cosa che avveniva "raramente", reputato non corrispondente al concetto di "eccezionalità" utilizzato in sentenza), risulta essere coerente e non manifestamente illogica avendo la difesa tentato di accreditare una lettura alternativa dei dati processuali che i Giudici di merito hanno dato prova di aver correttamente utilizzato ed apprezzato; rilevato che riproduttivo di analoga censura con correttezza confutata dalla Corte di appello risulta il secondo motivo secondo cui la dichiarazione non avrebbe i connotati del giuramento tale da integrare la fattispecie di reato ex art. 371 cod. pen., avendo la Corte di appello rilevato come l'atto avesse le caratteristiche richieste per essere reputato tale (pag. 7, primo capoverso), valutando come inconferente che il contenuto delle dichiarazioni avessero richiamato il capitolato di prova e, segnatamente, la parte relativa al saldo del credito vantato dal professionista; osservato che la memoria trasmessa, che ribadisce il contenuto del ricorso, non è idonea a modificare le conclusioni sopra evidenziate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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