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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20165/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -ettel-seritite--Fe-eftefl=bni-eFel-PB Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con rinvio al Tribunale di Macerata per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto al Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali il predetto risultava condannato in forza di vari titoli divenuti irrevocabili.

2. Con ordinanza del 16 febbraio 2022, il giudice dell'esecuzione accoglieva parzialmente l'istanza proposta e dichiarava la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze emesse dal Tribunale di Rimini rispettivamente il 23 settembre 2015, il 30 giugno 2014 e il 10 ottobre 2018, in ragione del fatto che tali reati erano stati commessi in un contenuto lasso temporale e nel medesimo territorio ed inoltre erano della stessa natura.

Il giudice dell'esecuzione riteneva invece escluse dalla continuazione le ulteriori condotte per le quali l'istante era stato condannato, in quanto fattispecie eterogenee rispetto a quelle ritenute esecutive del medesimo disegno criminoso.

Il Tribunale applicava il novellato art. 81, comma 4, cod. pen., poiché i fatti giudicati erano stati commessi successivamente all'introduzione di tale disposizione, per effetto della quale l'aumento, operato in ragione della riconosciuta continuazione nei confronti dell'imputato recidivo reiterato, non può essere inferiore al terzo della pena inflitta per il reato ritenuto maggiormente grave.

Ritenuta più grave la violazione oggetto della statuizione del 2015, per la quale il prevenuto era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, il giudice dell'esecuzione, rilevato che per la decisione del 2014 era stata inflitta la pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa, rideterminava solamente la pena pecuniaria, eccedente il limite del terzo, in euro 500,00, mentre confermava in toto la sanzione irrogata con la statuizione del 2018, corrispondente a nove mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa, per una pena finale complessiva di anni sette e mesi tre di reclusione ed euro 2.400,00 di multa.

3. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.3.1.

Con il primo motivo contesta la decisione impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 671 e 81, quarto comma, cod. pen.

Il ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione non doveva applicare l'art. 81, comma 4, cod. pen., poiché la sentenza del 23 novembre 2015 non aveva dichiarato l'imputato recidivo, e doveva pertanto escludersi qualsiasi limite nella quantificazione degli aumenti di pena.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura l'ordinanza del giudice dell'esecuzione deducendo inosservanza o erronea applicazione delle legge penale e vizi di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 671 e 81 cod. pen.

Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale ha fondato il rigetto parziale dell'istanza sulla base della eterogeneità delle fattispecie contestate nei distinti giudizi, senza alcuna analisi degli ulteriori indici rivelatori e dell'unicità dello scopo sotteso alla complessiva condotta realizzata. [OSCURATO:PERSONA]

1. È fondato il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole, in assenza della dichiarazione di recidivo reiterato, dell'applicazione della disciplina prevista dall'art.81, comma 4, cod. pen., che prevede, qualora sia riconosciuta la continuazione, l'aumento non inferiore ad un terzo della pena ritenuta più grave.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'aumento minimo di un terzo della pena per i reati satellite rispetto alla sanzione attribuita per la contestazione ritenuta più grave, nell'ambito del riconoscimento della continuazione, ai sensi del disposto di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen., opera unicamente nei casi in cui l'imputato sia stato considerato recidivo reiterato con sentenza definitiva, precedente al momento nel quale vengono poste in essere le ulteriori condotte delittuose per le quali si procede (Sez. 1, sentenza n. 17928 del 22 aprile 2010, Rv. 247048 - 01).

1.2. Nel caso di specie, nella pronuncia presa in considerazione ai fini dell'aumento, non vi è alcuna statuizione sul punto, nonostante risulti che il riconoscimento della recidiva reiterata fosse stato contestato ed il difensore ne avesse richiesto l'esclusione.

Tale carenza nel provvedimento decisorio di riferimento esclude l'applicazione della disposizione prevista dall'art. 81, quarto comma, cod. pen.

Pertanto, la determinazione della pena, da parte del giudice dell'esecuzione, non avrebbe dovuto tener conto, per l'aumento, del limite minimo previsto dalla citata disposizione.2.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale integrato dalla valutazione di un unico elemento ai fini della decisione sulla continuazione, merita altresì di essere accolto.

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di continuazione, l'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da plurimi elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, sentenza n. 1766 del 06 luglio 2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 - 01), ciascuno di questi fattori, aggiunto ad un altro, incrementa la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli (Sez. 1, sentenza n. 12905 del 17 marzo 2010, Bonasera, Rv. 246838 - 01).

2.2. Nel caso in esame1 ii giudice dell'esecuzione ha motivato il rigetto parziale dell'istanza sulla scorta dell'esame di un solo elemento, rappresentato dalla disomogeneità delle fattispecie di reato oggetto di contestazione nei diversi giudizi, senza procedere all'analisi degli ulteriori indicatori, indagine dalla quale si sarebbe potut*. pervenire ad un diverso esito.

Tale omissione vizia il provvedimento in questa sede impugnato.

3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione.

Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al rigetto parziale della continuazione e alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio su tali p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -ettel-seritite--Fe-eftefl=bni-eFel-PB Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con rinvio al Tribunale di Macerata per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali il predetto risultava condannato in forza di vari titoli divenuti irrevocabili. 2. Con ordinanza del 16 febbraio 2022, il giudice dell'esecuzione accoglieva parzialmente l'istanza proposta e dichiarava la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze emesse dal Tribunale di Rimini rispettivamente il 23 settembre 2015, il 30 giugno 2014 e il 10 ottobre 2018, in ragione del fatto che tali reati erano stati commessi in un contenuto lasso temporale e nel medesimo territorio ed inoltre erano della stessa natura. Il giudice dell'esecuzione riteneva invece escluse dalla continuazione le ulteriori condotte per le quali l'istante era stato condannato, in quanto fattispecie eterogenee rispetto a quelle ritenute esecutive del medesimo disegno criminoso. Il Tribunale applicava il novellato art. 81, comma 4, cod. pen., poiché i fatti giudicati erano stati commessi successivamente all'introduzione di tale disposizione, per effetto della quale l'aumento, operato in ragione della riconosciuta continuazione nei confronti dell'imputato recidivo reiterato, non può essere inferiore al terzo della pena inflitta per il reato ritenuto maggiormente grave. Ritenuta più grave la violazione oggetto della statuizione del 2015, per la quale il prevenuto era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, il giudice dell'esecuzione, rilevato che per la decisione del 2014 era stata inflitta la pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa, rideterminava solamente la pena pecuniaria, eccedente il limite del terzo, in euro 500,00, mentre confermava in toto la sanzione irrogata con la statuizione del 2018, corrispondente a nove mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa, per una pena finale complessiva di anni sette e mesi tre di reclusione ed euro 2.400,00 di multa. 3. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.3.1. Con il primo motivo contesta la decisione impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 671 e 81, quarto comma, cod. pen. Il ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione non doveva applicare l'art. 81, comma 4, cod. pen., poiché la sentenza del 23 novembre 2015 non aveva dichiarato l'imputato recidivo, e doveva pertanto escludersi qualsiasi limite nella quantificazione degli aumenti di pena. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura l'ordinanza del giudice dell'esecuzione deducendo inosservanza o erronea applicazione delle legge penale e vizi di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 671 e 81 cod. pen. Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale ha fondato il rigetto parziale dell'istanza sulla base della eterogeneità delle fattispecie contestate nei distinti giudizi, senza alcuna analisi degli ulteriori indici rivelatori e dell'unicità dello scopo sotteso alla complessiva condotta realizzata. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondato il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole, in assenza della dichiarazione di recidivo reiterato, dell'applicazione della disciplina prevista dall'art.81, comma 4, cod. pen., che prevede, qualora sia riconosciuta la continuazione, l'aumento non inferiore ad un terzo della pena ritenuta più grave. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'aumento minimo di un terzo della pena per i reati satellite rispetto alla sanzione attribuita per la contestazione ritenuta più grave, nell'ambito del riconoscimento della continuazione, ai sensi del disposto di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen., opera unicamente nei casi in cui l'imputato sia stato considerato recidivo reiterato con sentenza definitiva, precedente al momento nel quale vengono poste in essere le ulteriori condotte delittuose per le quali si procede (Sez. 1, sentenza n. 17928 del 22 aprile 2010, Rv. 247048 - 01). 1.2. Nel caso di specie, nella pronuncia presa in considerazione ai fini dell'aumento, non vi è alcuna statuizione sul punto, nonostante risulti che il riconoscimento della recidiva reiterata fosse stato contestato ed il difensore ne avesse richiesto l'esclusione. Tale carenza nel provvedimento decisorio di riferimento esclude l'applicazione della disposizione prevista dall'art. 81, quarto comma, cod. pen. Pertanto, la determinazione della pena, da parte del giudice dell'esecuzione, non avrebbe dovuto tener conto, per l'aumento, del limite minimo previsto dalla citata disposizione.2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale integrato dalla valutazione di un unico elemento ai fini della decisione sulla continuazione, merita altresì di essere accolto. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di continuazione, l'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da plurimi elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, sentenza n. 1766 del 06 luglio 2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 - 01), ciascuno di questi fattori, aggiunto ad un altro, incrementa la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli (Sez. 1, sentenza n. 12905 del 17 marzo 2010, Bonasera, Rv. 246838 - 01). 2.2. Nel caso in esame1 ii giudice dell'esecuzione ha motivato il rigetto parziale dell'istanza sulla scorta dell'esame di un solo elemento, rappresentato dalla disomogeneità delle fattispecie di reato oggetto di contestazione nei diversi giudizi, senza procedere all'analisi degli ulteriori indicatori, indagine dalla quale si sarebbe potut*. pervenire ad un diverso esito. Tale omissione vizia il provvedimento in questa sede impugnato. 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al rigetto parziale della continuazione e alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio su tali p
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