CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23868/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 6 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Milano, pronunciata il 26 gennaio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642, secondo comma, cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione per difetto di correlazione fra l'imputazione contestata e la sentenza, è manifestamente infondato in quanto la ricostruzione del fatto, da cui emergeva la non veridicità di quanto denunciato dall'imputato sulla dinamica dell'urto, non è mutata tra il giudizio di primo grado e quello di appello e già il giudice di primo grado aveva rilevato come, a seguito degli accertamenti svolti, i danni presenti sulla parte posteriore dell'auto fossero risultati comunque incompatibili con la dinamica prospettata e riconducibili ad un sinistro precedente; atteso che il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi, circostanza evidentemente non ricorrente nel caso in esame; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il difetto della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è altresì manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ne ha congruamente motivato il diniego in ragione delle modalità dell'azione delittuosa e del danno cagionato alla compagnia assicurativa, che ha dovuto sostenere dei costi per la gestione della pratica e per l'attività di indagine svolta da soggetti esterni, nonché in considerazione del danno causato alla collettività per l'aumento dei premi conseguenti a siffatte azioni, elementi che complessivamente intesi escludevano la particolare tenuità dell'offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d