Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 25 maggio 2020
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:370
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CJ0122_INF
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 6 maggio 2021 –
[OSCURATO:PERSONA] / Parlamento
(causa C-122/20 P) (
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)
«Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo – Modifica del regime di vitalizio integrativo volontario – Nozione di “decisione individuale adottata nei confronti di un deputato al Parlamento” – Articolo 72 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati del Parlamento – Articolo 263, sesto comma, TFUE – Termine di ricorso»
1.
Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Argomento che costituisce l’estensione di un motivo dedotto in primo grado e che non modifica l’oggetto della lite – Ricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 127)
(v. punti 43, 44)
2.
Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Contestazione, che riprende motivi e argomenti presentati dinanzi al Tribunale, dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto dell’Unione effettuata da quest’ultimo – Ricevibilità
[Art. 256 TFUE; statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d), e 169, § 2]
(v. punti 45-47)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo – Modifica del regime di vitalizio integrativo volontario – Inammissibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE; decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento che stabilisce le misure di attuazione dello statuto dei deputati del Parlamento europeo, art. 72)
(v. punti 55-57)
4.
Eccezione di illegittimità – Atti di cui può essere eccepita l'illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Ricevibilità di un ricorso di annullamento diretto contro l'atto a carattere generale – Decadenza – Insussistenza
(Artt. 263 e 277 TFUE)
(v. punti 62-64)
5.
Atti delle istituzioni – Decisione che modifica la regolamentazione riguardante il regime di vitalizio integrativo volontario dei deputati del Parlamento europeo – Atto di portata generale – Procedura di reclamo – Inapplicabilità – Salvaguardia del termine d'impugnazione – Insussistenza – Tardività del ricorso – Irricevibilità
(Art. 263 TFUE; decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento che stabilisce le misure di attuazione dello statuto dei deputati del Parlamento europeo, art. 72)
(v. punti 65-67)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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GU C 175 del 25.5.2020
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