CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 05037/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale - relativa alla sentenza della Sesta Sezione penale n. 33582/2024 emessa in data 13 giugno 2024 - della parte civile costituita: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante e socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante e socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] ha formulato istanza di correzione materiale del dispositivo della sentenza n. 33582/2024 emessa in data 13 giugno 2024 dalla Sezione Sesta Penale della Corte di cassazione, deducendo che nel predetto dispositivo non si era tenuto conto della sua costituzione di parte civile, e non si era, quindi, provveduto alla liquidazione delle spese processuali in suo favore. 2. Rilevato che occorre procedere alla correzione a norma dell'art. 130 cod. proc. pen., versandosi in un caso di svista che ha determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adottate, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti. P.Q.M. Dispone la correzione materiale del dispositivo della sentenza n. 33582/24 emessa in data 13/06/2024, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e trascritto nel ruolo di udienza, nel senso che, dopo la frase "condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali", debba intendersi e leggersi: "condanna la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C., che liquida in euro 3.686,00 oltre accessori di legge". Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'originale della sentenza e sul ruolo. Così deciso il 30 gennaio 2025