Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01363/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25547/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.a. [OSCURATO:PERSONA] l'Italia, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -controricorrente- econtro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 2/2023 depositata i l 2 gennaio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio lo [OSCURATO:PERSONA] CMFC, chiedendo accertarsi l’inadempimento della convenuta nell’attività di custodia, gestione e amministrazione di proprie azioni della società Socotras, che indicava consegnate nel 2008 e mantenute in deposito fino al 2019 presso il predetto [OSCURATO:PERSONA], il quale si sarebbe dovuto occupare, inoltre, sempre secondo quanto risultava dalle fatture dallo stesso emesse nei confronti dell’attrice, della redazione del bilancio, della tenuta della contabilità in uno a profili fiscali e societari in genere.

Allegava nello specifico [OSCURATO:SOCIETA] che: - quale parte essenziale del mandato, i suddetti titoli avrebbero dovuto essere gestiti e amministrati, con riscossione dei dividendi annualmente erogati dalla Socotras, in misura proporzionale alle azioni possedute e variabile sulla base delle decisioni del Consiglio di amministrazione rese note nel bilancio annuale; - richiesto il riconoscimento dei dividendi, l’attrice si era vista attribuire solo quelli per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, mentre, con riguardo ai dividendi emessi dal 2008 al 2012, essendo trascorsi cinque anni dal momento in cui i crediti erano divenuti esigibili, Socotras, in conformità a quanto previsto dall’art. 32 dello Statuto nonché all’art. 2949 c.c., li dichiarava prescritti e non più esigibili.

Chiedeva perciò condanna al risarcimento dei danni, nella misura pari ai dividenti non erogati in suo favore.

Parte convenuta si costituiva ottenendo di chiamare in garanzia AIG Europe S.A.

Rappresentanza Generale per l’Italia, a titolo assicurativo, e contestava in specie di aver ricevuto incarichiriguardanti la gestione delle azioni in questione, essendo era stata affidata solo la tenuta della contabilità sociale e lo svolgimento di consulenza contabile e fiscale societarie, oltre alla custodia dei certificati azionari di Socotras.

Il Tribunale, davanti al quale resisteva anche la società AIG Europe, rigettava la domanda,ritenendo non provato che il contratto stipulato tra le parti comprendesse la gestione del pacchetto azionario detenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] e depositato in custodia presso lo studio CMFC.

La Corte di appello dichiarava il gravame inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., osservando che non risultava idoneamente contestata la condivisibile motivazione del primo giudice, con cui, nello specifico, era stato evidenziato che: - «unico dato documentale rilevante al fine di perimetrare le attività demandate allo studio, [era] dato dalle causali delle parcelle, che indicavano corrispettivi per prestazioni fiscali e societarie, per prestazioni professionali in ordine al bilancio, predisposizione, redazione ed invio telematico mod.

Unico, gestione casella posta elettronica, tenuta contabilità»; - «tali voci [apparivano] descrittive della normale e tipica attività di commercialista, incaricato della tenuta della contabilità e della redazione del bilancio»; - «parimenti la consulenza [appariva] genericamente indicata e a rigore, avuto riguardo al significato attribuibile in via generale a tale specifica attività, non comprensiva della cd. gestione, salvo diverse indicazioni che parte attrice non [aveva] fornito, limitandosi ad insistere sull’inequivocabile tenore delle mansioni desumibili dalle parcelle»; - «il preventivo deposito delle azioni non [costituiva] più un incombente necessario al fine di consentire l’intervento in assemblea, come desumibile dalla formulazione dell’art. 2370 cod. civ.; peraltro l’art. 18 dello Statuto di Socotras, pur prevedendo anche tale specifico incombente, precisava che il diritto di partecipare all’assemblea era riservato ai titolari di azioni nominative, aggiungendo ancora: “ogni azionista che abbia diritto ad intervenire nell’assemblea può farsi rappresentare nell’assemblea stessa con semplice delega scritta, che resterà agli atti della società, da altra persona anche estranea alla società.

La delega deve essere conferita nel rispetto della forma e dei limiti stabiliti dall’art. 2372 del codice civile”»; - «[OSCURATO:SOCIETA]. non [aveva] mai negato…che le predette azioni…fossero titoli nominativi».

Ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA],articolando cinque motivi, corredati da memoria; resistono con controricorso lo [OSCURATO:PERSONA] CMFC, che ha depositato memoria, e AIG Europe s.a.

Considerato che:

1. Con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 c.c., 112, 348 - bis , 348 - ter , 190, 350, 352, 132 c.p.c., 118, disp. att. c.p.c. , 111 e 24, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare, in particolare, che la motivazione del Tribunale era stata contestata , adduc endo che nella causale delle prodotte fatture era letteralmente riportato “onorari per prestazioni fiscali e societarie” rese negli anni in discussione, per cui era compresa l’invocata gestione delle azioni, non essendovi altra plausibile spiegazione, come inoltre confermato dal fatto, accertato, che lo statuto della Socotras prevedeva il deposito delle azioni custodite da parte convenuta per intervenire in assemblea e, dunque, per chiedere in quella sede i dividendi, con diritto in capo ai “titolari di azioni nominative iscritte nel libro dei soci almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l’assemblea, nonché a quelli che avessero depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito eventualmente indicati nell’avviso di convocazione”: essendo le azioni detenute dallo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] non aveva potuto partecipare esercitando i diritti infine preclusi, e su tale profilo era stato altresì violato il contraddittorio con la contrazione processuale determinata dall’adottata ordinanza d’inammissibilità dell’impugnazione di merito.

2. Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. , poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando in particolare di spiegare a che cosa si riferisse la menzionata dicitura riportata nelle causali delle fatture, costantemente allegata ritenendola la prova dell’incarico gestorio, con conseguente omessa di pronuncia sullo specifico motivo di appello articolato sul punto.

3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.115, 116, 132 c.p.c. e 118, disp. att. c.p.c., poiché il Tribunale, con conseguenti riflessi sulla pronuncia di seconde cure, avrebbe errato omettendo, in particolare, di motivare sull’obliterata deduzione riferita alla discussa causale delle fatture, ovvero non apprezzando proprio le prove decisive offerte dalla deducente originaria attrice, sostanzialmente dando per inesistente la voce così fatturata.

4. Il quarto motivo denuncia ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. , poiché il Tribunale, con conseguenti riflessi sulla pronuncia di seconde cure, avrebbe errato mancando, in particolare, di spiegare perché le prestazioni fatturate non si riferissero agli obblighi gestori dello [OSCURATO:PERSONA] CMFC, mentre lo erano le prestazioni di custodia non fatturate e quindi retribuite.

5. Il quinto motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, secondo comma, c.c., 112, 132 c.p.c. e 118, disp. att. c.p.c. , poiché il Tribunale, con conseguenti riflessi sulla pronuncia di seconde cure, avrebbe errato mancando in particolare di considerare, con correlata omessa pronuncia, che, con la custodia, era obbligo del professionista informare la deducente, come allegato nel corso del giudizio di merito, affinché intraprendesse ogni iniziativa utile all’esercizio dei diritti riferiti alle azioni custodite.

6. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono manifestamente inammissibili.

Questa Suprema Corte ha chiarito ( S.U. 20/2/2016 n. 1914, e successive pronunceconformi ) che: - l’ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 - ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, quali l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348-bis, secondo comma, e 348-ter, primo comma, primo periodo, e secondo comma, primo periodo, c.p.c., purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso; - la stessa ordinanza che pronunci l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, ancorché adottata con tale forma ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame; - l’ordinanza de qua non è ricorribile per cassazione qualora si denunci l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “prognostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza e a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione.

Risulta dunque evidente che le censure in scrutinio, riferite alla pronuncia di seconde curee relative all’ermeneutica probatoria ovvero per omessa pronuncia, esulano dal perimetro legale di ammissibilità del presente ricorso.

Parimenti risulta evidente sia che non vi è stata alcuna lesione del contraddittorio, posto il rispetto del procedimento legale, infatti genericamente prospettata (nel secondo motivo), sia che non vi è alcuna configurabilità del vizio di motivazione laddove la Corte territoriale ha indicato che non vi era stata censura idonea, a suo giudizio, alle condivise ragioni decisorie del primo giudice, comprese quelle relative alle causali delle fatture, contestate infatti con i successivi motivi di ricorso: sul punto le censure mirano a eludere i limiti di ricorribilità per cassazione avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348-terc.p.c.

7. Il terzo e quarto motivo di ricorso sono in parte manifestamente inammissibili, in parte manifestamente infondati.

In primo luogo, non vi è alcuna omessa pronuncia in quanto per «integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pure in assenza di una specifica argomentazione» (S.U.n. 1914 / 2016 pag. 17 e succ essive conformi).

Nel presente caso, il Tribunale ha rigettato la domanda per carenza di prova, pronunciandosi su questo, altro profilo essendo quello del non condiviso apprezzamento delle prove, non rivedibile in questa sede di sola legittimità.

Quanto a queste ultime, le censure ruotano tutte su due assunti: - la pretesa obliterazione delle causali delle fatture riferite alle prestazioni fiscali e societarie; - la pretesa impossibilità di esercitare i diritti sociali, in specie quello afferente alla riscossione dei dividendi, partecipando all’assemblea, senza depositare le azioni custodite dallo [OSCURATO:PERSONA] professionale.

Ora, il Tribunale ha ritenuto che la causale “generica” in parola non fosse idonea, come tale, a dar conto dello specifico incarico gestorio, laddove, quanto al secondo profilo, esso si palesa incomprensibile, considerato che la custodia delle azioni non interferisce in alcun modo con la possibilità di seguire la gestione societaria ed esercitare i diritti ai dividendi, men che meno impedendo di interrompere la prescrizione che li aveva resi, pacificamente, inesigibili come riportato in parte narrativa.

Come si può ben rilevare, non vi è alcuna carenza motivazionale, men che meno radicale, così come non può dirsi omesso alcun esame di risultanze fattuali potenzialmente dirimenti in senso opposto alla decisione del giudice di merito;né si palesa alcuna contraddizione nel ritenere che la generica espressione “consulenza fiscale e societaria”, fatturata, potesse riferirsi a prestazioni accessorie alla tenuta della contabilità e dei bilanci, alla redazione e all’invio delle dichiarazioni tributarie, oltre che alla gestione della casella telematica di corrispondenza, senza che ciò dovesse secondo alcuna logica implicare la dedotta gestione delle azioni, diversa, come detto, dalla custodia, pur non distintamente fatturata.

Va ribadito che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. la nomofilachia esemplificabile con Cass. 10/9/2019 n. 22525, Cass. 7/11/2019 n. 28619, Cass. 18/2/2021 n. 4304 e Cass.22/9/2023 n. 27100), in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli invocati artt. 115 e 116 c.p.c., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, censurabile attraverso il paradigma normativo del difetto di motivazione, in tesi nel quadro dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. 12/10/2017 n. 23940).

Ciò posto, la violazione dell’art. 116c.p.c. è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c. quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio (della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime;la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere invece de nuncia ta come analogo vizio denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, in ipotesi disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e dunque, logicamente, non altresì che il medesimo, come nella fattispecie, nel valutare le prove proposte dalle parti, è giunto ad attribuire un significato logico-fattuale, tra quelli plausibilmente possibili, diverso da quello atteso dalle parti stesse, o maggior forza di convincimento ad alcuni elementi di prova piuttosto che ad altri (Cass. 10/6/2016 n. 11892e S.U. 5/8/2016 n. 16598, pag. 33).

8. Il quinto motivo è anch’esso in parte inammissibile, in parte infondato.

La difesa ricorrente, come eccepito nel controricorso dello [OSCURATO:PERSONA], non indica né dimostra in quale precisa e riscontrabile sede processuale e in quali termini avrebbe a ddotto, in sede di merito, la violazione dell’assunta obbligazione d’informazione (cfr., in parte qua , S.U. 27/12/2019 n. 34469).

Peraltro, l’obbligazione in esame è funzionalmente accessoria a un incarico gestorio delle azioni, in coerenza con quanto sopra osservato, ma non a quello di mera custodia delle stesse.

Ne deriva quanto anticipato; In conclusione, il ricorso va rigettato, le spese – liquidate come in dispositivo -seguendo la soccombenza.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite delle parti controricorrenti liquidate, per ciascuna, in 7.500 euro, oltre a 200euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/ 2002 dà

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25547/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.a. [OSCURATO:PERSONA] l'Italia, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -controricorrente- econtro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 2/2023 depositata i l 2 gennaio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio lo [OSCURATO:PERSONA] CMFC, chiedendo accertarsi l’inadempimento della convenuta nell’attività di custodia, gestione e amministrazione di proprie azioni della società Socotras, che indicava consegnate nel 2008 e mantenute in deposito fino al 2019 presso il predetto [OSCURATO:PERSONA], il quale si sarebbe dovuto occupare, inoltre, sempre secondo quanto risultava dalle fatture dallo stesso emesse nei confronti dell’attrice, della redazione del bilancio, della tenuta della contabilità in uno a profili fiscali e societari in genere. Allegava nello specifico [OSCURATO:SOCIETA] che: - quale parte essenziale del mandato, i suddetti titoli avrebbero dovuto essere gestiti e amministrati, con riscossione dei dividendi annualmente erogati dalla Socotras, in misura proporzionale alle azioni possedute e variabile sulla base delle decisioni del Consiglio di amministrazione rese note nel bilancio annuale; - richiesto il riconoscimento dei dividendi, l’attrice si era vista attribuire solo quelli per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, mentre, con riguardo ai dividendi emessi dal 2008 al 2012, essendo trascorsi cinque anni dal momento in cui i crediti erano divenuti esigibili, Socotras, in conformità a quanto previsto dall’art. 32 dello Statuto nonché all’art. 2949 c.c., li dichiarava prescritti e non più esigibili. Chiedeva perciò condanna al risarcimento dei danni, nella misura pari ai dividenti non erogati in suo favore. Parte convenuta si costituiva ottenendo di chiamare in garanzia AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, a titolo assicurativo, e contestava in specie di aver ricevuto incarichiriguardanti la gestione delle azioni in questione, essendo era stata affidata solo la tenuta della contabilità sociale e lo svolgimento di consulenza contabile e fiscale societarie, oltre alla custodia dei certificati azionari di Socotras. Il Tribunale, davanti al quale resisteva anche la società AIG Europe, rigettava la domanda,ritenendo non provato che il contratto stipulato tra le parti comprendesse la gestione del pacchetto azionario detenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] e depositato in custodia presso lo studio CMFC. La Corte di appello dichiarava il gravame inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., osservando che non risultava idoneamente contestata la condivisibile motivazione del primo giudice, con cui, nello specifico, era stato evidenziato che: - «unico dato documentale rilevante al fine di perimetrare le attività demandate allo studio, [era] dato dalle causali delle parcelle, che indicavano corrispettivi per prestazioni fiscali e societarie, per prestazioni professionali in ordine al bilancio, predisposizione, redazione ed invio telematico mod. Unico, gestione casella posta elettronica, tenuta contabilità»; - «tali voci [apparivano] descrittive della normale e tipica attività di commercialista, incaricato della tenuta della contabilità e della redazione del bilancio»; - «parimenti la consulenza [appariva] genericamente indicata e a rigore, avuto riguardo al significato attribuibile in via generale a tale specifica attività, non comprensiva della cd. gestione, salvo diverse indicazioni che parte attrice non [aveva] fornito, limitandosi ad insistere sull’inequivocabile tenore delle mansioni desumibili dalle parcelle»; - «il preventivo deposito delle azioni non [costituiva] più un incombente necessario al fine di consentire l’intervento in assemblea, come desumibile dalla formulazione dell’art. 2370 cod. civ.; peraltro l’art. 18 dello Statuto di Socotras, pur prevedendo anche tale specifico incombente, precisava che il diritto di partecipare all’assemblea era riservato ai titolari di azioni nominative, aggiungendo ancora: “ogni azionista che abbia diritto ad intervenire nell’assemblea può farsi rappresentare nell’assemblea stessa con semplice delega scritta, che resterà agli atti della società, da altra persona anche estranea alla società. La delega deve essere conferita nel rispetto della forma e dei limiti stabiliti dall’art. 2372 del codice civile”»; - «[OSCURATO:SOCIETA]. non [aveva] mai negato…che le predette azioni…fossero titoli nominativi». Ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA],articolando cinque motivi, corredati da memoria; resistono con controricorso lo [OSCURATO:PERSONA] CMFC, che ha depositato memoria, e AIG Europe s.a. Considerato che: 1. Con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 c.c., 112, 348 - bis , 348 - ter , 190, 350, 352, 132 c.p.c., 118, disp. att. c.p.c. , 111 e 24, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare, in particolare, che la motivazione del Tribunale era stata contestata , adduc endo che nella causale delle prodotte fatture era letteralmente riportato “onorari per prestazioni fiscali e societarie” rese negli anni in discussione, per cui era compresa l’invocata gestione delle azioni, non essendovi altra plausibile spiegazione, come inoltre confermato dal fatto, accertato, che lo statuto della Socotras prevedeva il deposito delle azioni custodite da parte convenuta per intervenire in assemblea e, dunque, per chiedere in quella sede i dividendi, con diritto in capo ai “titolari di azioni nominative iscritte nel libro dei soci almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l’assemblea, nonché a quelli che avessero depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito eventualmente indicati nell’avviso di convocazione”: essendo le azioni detenute dallo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] non aveva potuto partecipare esercitando i diritti infine preclusi, e su tale profilo era stato altresì violato il contraddittorio con la contrazione processuale determinata dall’adottata ordinanza d’inammissibilità dell’impugnazione di merito. 2. Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. , poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando in particolare di spiegare a che cosa si riferisse la menzionata dicitura riportata nelle causali delle fatture, costantemente allegata ritenendola la prova dell’incarico gestorio, con conseguente omessa di pronuncia sullo specifico motivo di appello articolato sul punto. 3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.115, 116, 132 c.p.c. e 118, disp. att. c.p.c., poiché il Tribunale, con conseguenti riflessi sulla pronuncia di seconde cure, avrebbe errato omettendo, in particolare, di motivare sull’obliterata deduzione riferita alla discussa causale delle fatture, ovvero non apprezzando proprio le prove decisive offerte dalla deducente originaria attrice, sostanzialmente dando per inesistente la voce così fatturata. 4. Il quarto motivo denuncia ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. , poiché il Tribunale, con conseguenti riflessi sulla pronuncia di seconde cure, avrebbe errato mancando, in particolare, di spiegare perché le prestazioni fatturate non si riferissero agli obblighi gestori dello [OSCURATO:PERSONA] CMFC, mentre lo erano le prestazioni di custodia non fatturate e quindi retribuite. 5. Il quinto motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, secondo comma, c.c., 112, 132 c.p.c. e 118, disp. att. c.p.c. , poiché il Tribunale, con conseguenti riflessi sulla pronuncia di seconde cure, avrebbe errato mancando in particolare di considerare, con correlata omessa pronuncia, che, con la custodia, era obbligo del professionista informare la deducente, come allegato nel corso del giudizio di merito, affinché intraprendesse ogni iniziativa utile all’esercizio dei diritti riferiti alle azioni custodite. 6. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono manifestamente inammissibili. Questa Suprema Corte ha chiarito ( S.U. 20/2/2016 n. 1914, e successive pronunceconformi ) che: - l’ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 - ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, quali l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348-bis, secondo comma, e 348-ter, primo comma, primo periodo, e secondo comma, primo periodo, c.p.c., purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso; - la stessa ordinanza che pronunci l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, ancorché adottata con tale forma ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame; - l’ordinanza de qua non è ricorribile per cassazione qualora si denunci l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “prognostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza e a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione. Risulta dunque evidente che le censure in scrutinio, riferite alla pronuncia di seconde curee relative all’ermeneutica probatoria ovvero per omessa pronuncia, esulano dal perimetro legale di ammissibilità del presente ricorso. Parimenti risulta evidente sia che non vi è stata alcuna lesione del contraddittorio, posto il rispetto del procedimento legale, infatti genericamente prospettata (nel secondo motivo), sia che non vi è alcuna configurabilità del vizio di motivazione laddove la Corte territoriale ha indicato che non vi era stata censura idonea, a suo giudizio, alle condivise ragioni decisorie del primo giudice, comprese quelle relative alle causali delle fatture, contestate infatti con i successivi motivi di ricorso: sul punto le censure mirano a eludere i limiti di ricorribilità per cassazione avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348-terc.p.c. 7. Il terzo e quarto motivo di ricorso sono in parte manifestamente inammissibili, in parte manifestamente infondati. In primo luogo, non vi è alcuna omessa pronuncia in quanto per «integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pure in assenza di una specifica argomentazione» (S.U.n. 1914 / 2016 pag. 17 e succ essive conformi). Nel presente caso, il Tribunale ha rigettato la domanda per carenza di prova, pronunciandosi su questo, altro profilo essendo quello del non condiviso apprezzamento delle prove, non rivedibile in questa sede di sola legittimità. Quanto a queste ultime, le censure ruotano tutte su due assunti: - la pretesa obliterazione delle causali delle fatture riferite alle prestazioni fiscali e societarie; - la pretesa impossibilità di esercitare i diritti sociali, in specie quello afferente alla riscossione dei dividendi, partecipando all’assemblea, senza depositare le azioni custodite dallo [OSCURATO:PERSONA] professionale. Ora, il Tribunale ha ritenuto che la causale “generica” in parola non fosse idonea, come tale, a dar conto dello specifico incarico gestorio, laddove, quanto al secondo profilo, esso si palesa incomprensibile, considerato che la custodia delle azioni non interferisce in alcun modo con la possibilità di seguire la gestione societaria ed esercitare i diritti ai dividendi, men che meno impedendo di interrompere la prescrizione che li aveva resi, pacificamente, inesigibili come riportato in parte narrativa. Come si può ben rilevare, non vi è alcuna carenza motivazionale, men che meno radicale, così come non può dirsi omesso alcun esame di risultanze fattuali potenzialmente dirimenti in senso opposto alla decisione del giudice di merito;né si palesa alcuna contraddizione nel ritenere che la generica espressione “consulenza fiscale e societaria”, fatturata, potesse riferirsi a prestazioni accessorie alla tenuta della contabilità e dei bilanci, alla redazione e all’invio delle dichiarazioni tributarie, oltre che alla gestione della casella telematica di corrispondenza, senza che ciò dovesse secondo alcuna logica implicare la dedotta gestione delle azioni, diversa, come detto, dalla custodia, pur non distintamente fatturata. Va ribadito che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. la nomofilachia esemplificabile con Cass. 10/9/2019 n. 22525, Cass. 7/11/2019 n. 28619, Cass. 18/2/2021 n. 4304 e Cass.22/9/2023 n. 27100), in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli invocati artt. 115 e 116 c.p.c., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, censurabile attraverso il paradigma normativo del difetto di motivazione, in tesi nel quadro dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. 12/10/2017 n. 23940). Ciò posto, la violazione dell’art. 116c.p.c. è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c. quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio (della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime;la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere invece de nuncia ta come analogo vizio denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, in ipotesi disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e dunque, logicamente, non altresì che il medesimo, come nella fattispecie, nel valutare le prove proposte dalle parti, è giunto ad attribuire un significato logico-fattuale, tra quelli plausibilmente possibili, diverso da quello atteso dalle parti stesse, o maggior forza di convincimento ad alcuni elementi di prova piuttosto che ad altri (Cass. 10/6/2016 n. 11892e S.U. 5/8/2016 n. 16598, pag. 33). 8. Il quinto motivo è anch’esso in parte inammissibile, in parte infondato. La difesa ricorrente, come eccepito nel controricorso dello [OSCURATO:PERSONA], non indica né dimostra in quale precisa e riscontrabile sede processuale e in quali termini avrebbe a ddotto, in sede di merito, la violazione dell’assunta obbligazione d’informazione (cfr., in parte qua , S.U. 27/12/2019 n. 34469). Peraltro, l’obbligazione in esame è funzionalmente accessoria a un incarico gestorio delle azioni, in coerenza con quanto sopra osservato, ma non a quello di mera custodia delle stesse. Ne deriva quanto anticipato; In conclusione, il ricorso va rigettato, le spese – liquidate come in dispositivo -seguendo la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite delle parti controricorrenti liquidate, per ciascuna, in 7.500 euro, oltre a 200euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/ 2002 dà
Sentenza Cassazione n. 01363/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris