CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 ottobre 1980
Cassazione n. 00299/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/10/1980 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Khalid - imputato del reato di illecita detenzione di ingenti quantità sostanze stupefacenti di diversa tipologia - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 09/01/2023 (con cui la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Avezzano), deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, dopo aver premesso una "ricostruzione in fatto ed excursus processuale"; ritenuto la censura sia inammissibile perché meramente reiterativa della prospettazione esaminata e disattesa in appello quanto alla individuazione, nel ricorrente, del soggetto avente la disponibilità della mansarda all'interno della quale era stato rinvenuto lo stupefacente per cui è causa. Individuazione fondata - oltre che sul riconoscimento operato dal proprietario della mansarda e dalla moglie di questi, che gli avevano locato l'immobile pur senza formale contratto - sui servizi di o.c.p. che avevano non solo visto l'[OSCURATO:PERSONA] aprire il portone dello stabile con le chiavi, ma anche il fatto che la mansarda si illuminava proprio quando il ricorrente faceva ingresso nello stabile, e veniva raggiunto in mansarda dagli occupanti del piano sottostante, come comprovato dall'accensione e dallo spegnimento delle luci (cfr. pag. 1 seg. della sentenza impugnata); ritenuto che tale percorso argomentativo sia stato contrastato con rilievi che da un lato appaiono volti ad una rivalutazione delle risultanze acquisite (in questa sede preclusa), dall'altro non risultano connotati dalla necessaria autosufficienza, non essendo stato allegato il verbale da cui emergerebbero le dichiarazioni ritenute idonee a supportare la diversa prospettazione; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle nmende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in na, il 1 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensor