CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 dicembre 1998
Cassazione n. 03971/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 28817 /20 16 R.G. propost o da FALLIMENTO n. 164/2015 della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , in personadei curatori fallimentari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatoe difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – Oggetto:Ires, Iva e Irap – fallimento del contribuente – interruzione del giudizio contro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 478 / 5/ 20 1 6 della Commissione tributaria regionaledell’Abruzzo, depositata il 5 / 5 /20 1 6 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Teramo un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva determinato a suo carico un maggior imponibileai fini Ires, Irap e Iva in relazione all’anno d’imposta 20 10 , riprendendoa tassazione costi e componenti negativi non deducibili e recuperandoIva indebitamente detratta . 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse parzialmente il ricorso . 3. L a Commissione tributaria regionale dell ’Abruzzo , investita dell’appellodell’Agenzia delle entrate , accolse il gravame limitatamente alprofilo del la deducibilità delle quote di ammortamento de l fabbricato strumentale (ritenendo errato il coefficiente del 4% applicato dalla società in luogo di quello del 3% previsto dal Ministero delle finanze nel D.M. 31.12.1998) e a quello della deducibilità dei canoni di locazionedel fabbricato (ritenendo gli stessi non deducibili per la quota riferibileal valore del terreno su cui insiste il fabbricato), e lo respinse per quanto concerne il profilo della deducibilità dei costi di gestio ne (ritenendoche il criterio applicato dall’Ufficio per la ripartizione dei costi di gestione del fabbricato tra la contribuente e altra società che utilizzavalo stesso immobile, fondato sul rapporto tra il volume d’affari delle due società, fosse erroneo, come già sostenuto dal primo Giudice). 4. Avverso tale ultima pronuncia il [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, cui la l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e ricorso incidentalebasato su un motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d el ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c. , la nullità della sentenza impugnata poiché la CTR,in violazione degli artt. 43, comma 1, l egge fall. , 299 c.p.c., nonché 40, 41 e 42 d.lgs. n. 546 del 1992, ha deciso la causa , senza previa dichiarazione d’interruzione del processo, nonostante il fallimento della societàappellata,intervenuto nelle more del giudizio d’appello e dichiarato periscritto dal difensore della stessa in apposita comunicazione . 2.Il motivo è fondato. 2.1.L’art. 43 della legge fallimentare , nella sua formulazione applicabile ratione temporis , stabilisce al primo comma che: « Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresinel fallimento sta in giudizio il curatore », ed al terzo comma, inseritodall’art. 41 d.lgs. n. 5 del 2006 , che: « L ’ apertura del fallimento determinal’interruzione del processo ». Giàprima dell ’ introduzione del citato terzo comma non si dubitava, sulla base del primo comma della stessa disposizione, che il fallimento determinasse la perdita di capacità processuale del fallito e dunque l’interruzione del processo del quale fosse parte l ’ imprenditore poi assoggettatoal fallimento, ma si riteneva che l ’ effetto interruttivo in tanto siproducesse in quanto l ’ evento fosse dichiarato o notificato secondo la previsione dell ’art. 300 c.p.c.: si affermava, dunque, che l ’ inizio della procedura fallimentare non produce effetti interruttivi automatici sui processi in corso in cui il fallito sia parte, atteso che la perdita della capacitàprocessuale a seguito di dichiarazione di fallimento non si sottrae alladisciplina di cui all ’art. 300 c.p.c., che prevede, a tal fine, la necessità delladichiarazione in giudizio o notificazione dell ’ evento . Viceversa,per effetto del terzo comma d ell’art. 43 citato , la dichiarazione difallimento produce automaticamente l ’ effetto interruttivo nei processi incorso ( così Cass. n. 27165 /2016 ; Cass. n. 2658/2019; Cass., s ez. u n., n. 12154/2021). La ratio della previsione è chiaramente indicata dalla relazione ministeriale di accompagnamento al d.lgs. n. 5 /2006 , ove è affermato che « in sintonia al criterio di delega secondo cui occorre accelerare le procedure applicabili alle controversie in materia fallimentare, si dispone che l'apertura del fallimento determina l'interruzione di diritto del processo evitando così che lo stesso possa essere interrotto a distanza di tempo qualora le parti informino formalmenteil giudice ex articolo 300 c.p.c. ». 2.2.Pertanto, se il fallimento d i una delle parti interviene nel corso del giudizio,si determina l ’ automatica interruzione del processo, anche se il giudicee le altre parti non ne hanno avuto conoscenza , e ogni ulteriore attività processuale è preclusa, con conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata (v. Cass. n. 28257/2024 nonché Cass. n. 10912/2021, specificamente riferite all’ipotesi di morte dell’unico difensore della parte costituita, ma enunciantiun principio valevole per tutti i casi, come quello rappresentato dalfallimento, in cui l’evento interruttivo ha portata automatica). Èstato anche precisato che, ove il processo sia irritualmente proseguito nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo automatico , la causa interruttivapuò essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell’art.372 c.p.c. ., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solodalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l ’ interruzione, non potendo essere rilevata d’ufficiodal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità dellasentenza (Cass. n. 1574 /2020 ; in precedenza, Cass. n. 26319 /2006 ; successivamente,Cass. n. 23486 /2021 ) . 2.3. Tanto premesso, nel caso di specie è incontroverso che la società appellante [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione sia stata dichiarata fallita, con sentenza del Tribunale di Teramo depositata il 16 novembre 2015, nel corso del giudizio di secondo grado, e, p recisamente, dopo la sua costituzione in tale giudizio avvenuta il 7 settembre 2015 : sicché dal momento della dichiarazione di fallimento il processo d’appello era interrotto e la CTR non avrebbe potuto proseguirlo e assumere la decisioneconclusiva, che di conseguenza è nulla. I principi dianzi esposti circa l’automatismo dell’effetto interruttivo conseguenteal fallimento , a prescindere dalla conoscenza che ne abbia il giudice, escludono, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, che l’interruzione del giudizio fosse preclusa dalla mancataformulazione, da parte della difesa della società appellante, di un’istanzavolta a rappresentare l’intervenuto fallimento e a chiedere la declaratoriadi interruzione del giudizio ; così come escludono che la nullità dellasentenza impugnata sia indeducibile dall’odierna ricorrente, ai sensi dell’art.157, comma 3, c.p.c., per avere la stessa parte colpita dall’evento interruttivodato causa alla nullità non avendo chiesto l’interru zione. A questo riguardo va peraltro aggiunto , escludendo così in radice la fondatezzadelle difese della controricorrente, che l’intervenuto fallimento della società appellante era comunque stato portato a conoscenza del Giudiced’appello, ciò che si evince sia dall’apposita nota con la quale il difensore della contribuente ha rappresentato l’avvio della procedura fallimentaree ha fatto istanza per l’interruzione del processo (v. doc. 11 allegatoal ricorso – esaminabile in questa sede in ragione del carattere processualedel vizio denunciato – da cui peraltro risulta che la nota è stata depositata il 10 marzo 2016, come da ricevuta rilasciata dalla segretariadella CTR), sia dalla stessa sentenza qui impugnata, che ha infatti dichiarato di « prende [re] atto del Decreto del 18/02/2016 del giudice delegato al fallimento, che ha confermato il Dott. [OSCURATO:PERSONA] della società anche in questa fase del giudizio ». Sotto questo ultimo profilo va inoltre precisato che , contrariamente a quanto adombrato dalla difesa dell’Agenzia delle Entrate , il mero conferimento, da parte del giudice delegato al fallimento, dell’incarico difensivoal dott. [OSCURATO:PERSONA] , stesso soggetto che aveva curato l’attività difensivaper la società prima del suo fallimento , non può valere a sanare ilvizio processuale consistente nella prosecuzione del giudizio nonostante l’avvenuta sua interruzione, dal momento che sol o la spontanea costituzionedella parte cui spetta di proseguire il processo, determinando ilripristino del normale contraddittorio, può giustificare il proseguimento dell’attivitàprocessuale senza necessità di una formale dichiarazione di interruzione e una conseguente riassunzione del processo (in questo senso,sia pure con riferimento a fattispecie interruttiva diversa, Cass. n. 1104/2025),mentre nel caso in esame non vi è stata alcuna costituzione daparte della curatela del Fallimento, e la sentenza è stata em e ssa nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]. come se questa fosse ancora in bonis . 2.4.A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, però, va escluso che questaCorte possa dichiarare l’estinzione del giudizio – e così definirlo – peril fatto che il processo d’appello non è stato riassunto dall’Agenzia delle entrate entro il termine di tre mesi dalla legale conoscenza dell’evento interruttivo,avvenuta, a detta del Fallimento, il 7 marzo 2016, giorno in cui l’evento di cui trattasi sarebbe stato comunicato al difensore dell’Agenzia, ovvero , al più tardi, il 10 marzo 2016, giorno in cui il difensore della parte colpita dall’evento interruttivo ha depositato in giudizio la già menzionata dichiarazione scritta rappresentante l’intervenutofallimento. Se, infatti, per la generalità delle controversie che possono essere riassunte a seguito dell’interruzione determinata dal fallimento vale il principio per cui il relativo termine decorre, attesa la riferita natura automatica dell’effetto dell’apertura della procedura concorsuale sul processo – senza, dunque, che occorra un’apposita dichiarazione dell’eventostesso da parte del soggetto interessato – dalla data in cui la partene abbia avuto conoscenza , come stabilito da Corte Cost. n. 17 del 2010 e poi da Cass. s ez. u n., n. 12154/2021 , così non è per il caso dell’interruzione prodottasi nel processo tributario. Invero l’art. 43, comma2, d.lgs. n. 546/1992, nella sua formulazione applicabile ratione temporis,stabilisce che il termine della riassunzione decorr e « da quando è stata dichiarata l’interruzione » . La norma, quindi, è di generale applicazione per tutte le controversie tributarie, non interferisce sulla naturaautomatica o meno della causa d’interruzione, né in particolare con quantostabilito in proposito dalla legge fallimentare, ma semplicemente dettauna regola, essa sì speciale per il processo in esame, che disciplina ildies a quo del termine per riassumere. Disciplina che senz’altro impone inogni caso al giudice tributario di rilevare con espresso provvedimento l’intervenuta interruzione del processo a seguito del fallimento , fermi restando,si ripete, gli effetti fin dalla data del verificarsi dell’evento (in questitermini Cass. n. 22967/2025). Nella specie, non essendo stata dichiarata dalla CTR l’interruzione del processo,non è decorso il termine di legge per la riassunzione. 3. L’accoglimento del primo motivo d el ricorso principale determina l’assorbimentodegli altri quattro , con i quali il ricorrente ha denunciato , inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., una serie di violazion i di leggecommesse dal la CTR nell’accogliere i motivi d’appello dell’Agenzia delle entrate concernenti la non deducibilità , nella misura ritenuta dalla contribuente,delle quote di ammortamento dell’immobile adibito a punto venditae dei canoni relativi alla locazione dello stesso. 4.Anche il ricorso incidentale – con il quale l’A mministrazione Finanziaria hadedotto,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , l’erroneità della sentenzad’appello limitatamente alla statuizione relativa alla deducibilità dei costi di gestione dell’edificio promiscuamente utilizzato dalla contribuenteinsieme ad altra società – è assorbito dall’accoglimento del primomotivo del r icorso principale. 5.In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso principale e, per effettodi tale statuizione, resta no assorbit i sia gli altri motivi del ricorso principale,sia il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazioneal motivo di ricorso accolto , con conseguente rinvio alla Corte di giustiziatributariadi secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, la quale rinnoverà il giudizio d’appello avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] ; il giudice del rinvio provvederà anche sullespese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, c.p.c.). P.Q.M accoglieil primo motivo del rico