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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 24875/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MANTOVAnei confronti di: SOC. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MANTOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio, e, per [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità o, comunque, del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza deliberata il 07/02/2023, il Tribunale di Mantova, quale giudice dell'appello cautelare reale, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova avverso il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Mantova del 05/01/2023 che aveva rigettato la richiesta dello stesso P.M. di applicazione del sequestro preventivo c.d. impeditivo della somma di euro 14.130.000,00 giacente su un conto corrente di una banca svizzera intestato a Netsa SA, con sede a Lugano, individuata quale profitto del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.

Rilevava il giudice dell'appello cautelare, accogliendo l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di specificità della stessa, che l'atto di appello si limitava a riportare, sebbene in toni più incisivi, quanto già esposto con la richiesta cautelare, spiegando in aggiunta solo il significato dell'ordine cronologico riportato nella perizia contabile con riferimento alla data di liquidazione e di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ma senza poi confrontarsi con i rilievi assunti dal provvedimento appellato.

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

Tra gli elementi nuovi rispetto alla domanda cautelare, l'appello deduceva che l'ordinanza impugnata non aveva considerato i rilevanti e attendibili elementi posti a sostegno della domanda cautelare, nonché il compendio cautelare acquisito al procedimento e non aveva valutato il contesto nell'ambito del quale si era svolta l'operazione (pochi giorni prima la messa in liquidazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e pochi mesi prima la dichiarazione di fallimento del 12/07/2018), né i numerosi altri fatti di bancarotta (oltre agli omessi versamenti dell'IVA fin dall'anno 2015 e ai fatti di auto-riciclaggio avvenuti dal 2016 al 2018).

Sempre all'esito della perizia disposta dal curatore, non è stato considerato lo stato di dissesto in cui versava la società dal 2013, elemento dal quale doveva muovere la verifica circa la correttezza dell'operazione ritenuta anomala dal consulente.

Rispetto alla domanda cautelare, inoltre, è stato dedotto, sulla scorta della consulenza contabile, che l'operazione anomala ha determinato una posizione creditoria finale della fallita - che in quel periodo versava già in conclamato dissesto - verso Netsa SA che non si sarebbe generata se gli amministratori di [OSCURATO:PERSONA] non avessero trasferito, il 17/11/2017, la liquidità aziendale esistente presso il proprio conto corrente a favore di [OSCURATO:PERSONA] (società, peraltro, amministrata di fatto da [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto anche della fallita), per una futura - ma mai avvenuta - fornitura di gasolio per miscelazione da parte di Netsa di euro 14.130.000,00, cui si è aggiunto l'addebito di una penale per danni di euro 6.987.500,00 ritenuta dal consulente priva di fondamento e, comunque, sproporzionata nel suo ammontare.

Se si considerano i contenuti della richiesta di sequestro formulata dal ricorrente P.M. e le motivazioni del rigetto del G.I.P. - espresse in forma sintetica, come affermato dall'ordinanza impugnata - rispetto ai vari profili di novità menzionati nell'appello a sostegno dell'amissione del provvedimento di sequestro finalizzati a dimostrare la sottovalutazione da parte del G.I.P. della questione della sussistenza del reato per il quale si procede (oltre che del periculum in mora), si può verificare l'errore in cui è caduto il Tribunale nel ritenere non osservata l'indicazione specifica dei motivi di impugnazione.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA], il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso, confutando la requisitoria del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.

In limine, rileva il Collegio che - almeno secondo quanto evidenziato dagli atti trasmessi a questa Corte - nel giudizio a quo non risulta intervenuto il rappresentante legale di Netsa SA, ma [OSCURATO:PERSONA], indicato quale amministratore di fatto della predetta società, il quale è intervenuto anche nel presente giudizio depositando, attraverso il difensore, una memoria.

Del resto, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, «sono legittimati a proporre ricorso per Cassazione avverso le ordinanze rese a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. (riesame in tema di sequestro preventivo) solo i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento di riesame», principio, questo, che «vale per escludere non solo il potere di impugnazione ma anche quello di partecipazione al giudizio di legittimità, essendo principio immanente all'ordinamento processuale penale che possono partecipare ai gradi superiori del giudizio solo i soggetti che hanno partecipato ai gradi inferiori, non potendo il rapporto processuale includere soggetti nuovi nella sua evoluzione da un grado all'altro» (Sez.

U, n. 23271 del 26/04/2004, Corsi, Rv. 227729).

Affermazione anche di recente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «costituisce principio di carattere generale, in materia di irnpugnazioni, quello secondo cui è privo di legittimazione a prendere parte ai gradi ulteriori del procedimento, nè può presentare memorie, il soggetto che non abbia partecipato a quelli precedenti, non potendo il rapporto processuale includere soggetti nuovi nella sua evoluzione da un grado all'altro (Sez. 3, n. 42527 del 04/07/2019, Festa, Rv. 277985).

2. Ciò premesso, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, i motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari (nel caso di specie, personali) non possono limitarsi al semplice richiamo per relationem degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione, ma devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisita della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto da sottoporre al giudice del gravame (Sez. 6, n. 47546 del 01/10/2013, Delle Fazio, Rv. 258664).

L'appello del P.M. rispondeva al requisito della specificità, che, naturalmente, deve essere valutato e "parametrato" alla luce della motivazione del provvedimento impugnato.

Nel caso in esame, il decreto di rigetto del 04/01/2023 argomentava la decisione sulla base 1) della ritenuta insussistenza di elementi offerti dalla perizia dai quali desumere l'anomalia evidenziata; 2) dalla circostanza che l'operazione era contabilmente giustificata e compatibile con l'attività svolta dalla fallita; 3) dal rilievo che elementi in grado di dar conto dell'ipotizzata fraudolenza dell'operazione non possono trarsi dalla mancata consegna del bene acquistato, anch'essa annotata contabilmente, stornata e con emissione di nota di credito a favore della fallita.

A fronte della motivazione del provvedimento di rigetto, l'appello del P.M. deduceva, tra l'altro che: al) amministratore di fatto di Netsa SA, così come della fallita, era [OSCURATO:PERSONA] (circostanza, questa, evidenziata anche nella domanda cautelare, ma non valutata dal G.I.P.); a2) il decreto impugnato non aveva valutato il contesto temporale (l'operazione in questione era intervenuta pochi giorni prima della messa in liquidazione e pochi mesi prima del fallimento della società) e quello delineato dai numerosi altri fatti di bancarotta e di altri illeciti contestati; a3) il decreto impugnato non aveva valutato lo stato di dissesto in cui versava la società all'epoca dell'operazione; a4) era stata addebitata una penale per danni di euro 6.987.500,00 del tutto priva di fondamento e sproporzionata nel suo ammontare.

3. I rilievi che precedono rendono ragione della specificità dell'appello del Pubblico Ministero (impregiudicata, naturalmente, qualsiasi valutazione circa la sua fondatezza), sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Mantova per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MANTOVAnei confronti di: SOC. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MANTOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio, e, per [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità o, comunque, del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza deliberata il 07/02/2023, il Tribunale di Mantova, quale giudice dell'appello cautelare reale, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova avverso il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Mantova del 05/01/2023 che aveva rigettato la richiesta dello stesso P.M. di applicazione del sequestro preventivo c.d. impeditivo della somma di euro 14.130.000,00 giacente su un conto corrente di una banca svizzera intestato a Netsa SA, con sede a Lugano, individuata quale profitto del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Rilevava il giudice dell'appello cautelare, accogliendo l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di specificità della stessa, che l'atto di appello si limitava a riportare, sebbene in toni più incisivi, quanto già esposto con la richiesta cautelare, spiegando in aggiunta solo il significato dell'ordine cronologico riportato nella perizia contabile con riferimento alla data di liquidazione e di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ma senza poi confrontarsi con i rilievi assunti dal provvedimento appellato. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Tra gli elementi nuovi rispetto alla domanda cautelare, l'appello deduceva che l'ordinanza impugnata non aveva considerato i rilevanti e attendibili elementi posti a sostegno della domanda cautelare, nonché il compendio cautelare acquisito al procedimento e non aveva valutato il contesto nell'ambito del quale si era svolta l'operazione (pochi giorni prima la messa in liquidazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e pochi mesi prima la dichiarazione di fallimento del 12/07/2018), né i numerosi altri fatti di bancarotta (oltre agli omessi versamenti dell'IVA fin dall'anno 2015 e ai fatti di auto-riciclaggio avvenuti dal 2016 al 2018). Sempre all'esito della perizia disposta dal curatore, non è stato considerato lo stato di dissesto in cui versava la società dal 2013, elemento dal quale doveva muovere la verifica circa la correttezza dell'operazione ritenuta anomala dal consulente. Rispetto alla domanda cautelare, inoltre, è stato dedotto, sulla scorta della consulenza contabile, che l'operazione anomala ha determinato una posizione creditoria finale della fallita - che in quel periodo versava già in conclamato dissesto - verso Netsa SA che non si sarebbe generata se gli amministratori di [OSCURATO:PERSONA] non avessero trasferito, il 17/11/2017, la liquidità aziendale esistente presso il proprio conto corrente a favore di [OSCURATO:PERSONA] (società, peraltro, amministrata di fatto da [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto anche della fallita), per una futura - ma mai avvenuta - fornitura di gasolio per miscelazione da parte di Netsa di euro 14.130.000,00, cui si è aggiunto l'addebito di una penale per danni di euro 6.987.500,00 ritenuta dal consulente priva di fondamento e, comunque, sproporzionata nel suo ammontare. Se si considerano i contenuti della richiesta di sequestro formulata dal ricorrente P.M. e le motivazioni del rigetto del G.I.P. - espresse in forma sintetica, come affermato dall'ordinanza impugnata - rispetto ai vari profili di novità menzionati nell'appello a sostegno dell'amissione del provvedimento di sequestro finalizzati a dimostrare la sottovalutazione da parte del G.I.P. della questione della sussistenza del reato per il quale si procede (oltre che del periculum in mora), si può verificare l'errore in cui è caduto il Tribunale nel ritenere non osservata l'indicazione specifica dei motivi di impugnazione. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA], il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso, confutando la requisitoria del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. In limine, rileva il Collegio che - almeno secondo quanto evidenziato dagli atti trasmessi a questa Corte - nel giudizio a quo non risulta intervenuto il rappresentante legale di Netsa SA, ma [OSCURATO:PERSONA], indicato quale amministratore di fatto della predetta società, il quale è intervenuto anche nel presente giudizio depositando, attraverso il difensore, una memoria. Del resto, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, «sono legittimati a proporre ricorso per Cassazione avverso le ordinanze rese a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. (riesame in tema di sequestro preventivo) solo i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento di riesame», principio, questo, che «vale per escludere non solo il potere di impugnazione ma anche quello di partecipazione al giudizio di legittimità, essendo principio immanente all'ordinamento processuale penale che possono partecipare ai gradi superiori del giudizio solo i soggetti che hanno partecipato ai gradi inferiori, non potendo il rapporto processuale includere soggetti nuovi nella sua evoluzione da un grado all'altro» (Sez. U, n. 23271 del 26/04/2004, Corsi, Rv. 227729). Affermazione anche di recente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «costituisce principio di carattere generale, in materia di irnpugnazioni, quello secondo cui è privo di legittimazione a prendere parte ai gradi ulteriori del procedimento, nè può presentare memorie, il soggetto che non abbia partecipato a quelli precedenti, non potendo il rapporto processuale includere soggetti nuovi nella sua evoluzione da un grado all'altro (Sez. 3, n. 42527 del 04/07/2019, Festa, Rv. 277985). 2. Ciò premesso, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, i motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari (nel caso di specie, personali) non possono limitarsi al semplice richiamo per relationem degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione, ma devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisita della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto da sottoporre al giudice del gravame (Sez. 6, n. 47546 del 01/10/2013, Delle Fazio, Rv. 258664). L'appello del P.M. rispondeva al requisito della specificità, che, naturalmente, deve essere valutato e "parametrato" alla luce della motivazione del provvedimento impugnato. Nel caso in esame, il decreto di rigetto del 04/01/2023 argomentava la decisione sulla base 1) della ritenuta insussistenza di elementi offerti dalla perizia dai quali desumere l'anomalia evidenziata; 2) dalla circostanza che l'operazione era contabilmente giustificata e compatibile con l'attività svolta dalla fallita; 3) dal rilievo che elementi in grado di dar conto dell'ipotizzata fraudolenza dell'operazione non possono trarsi dalla mancata consegna del bene acquistato, anch'essa annotata contabilmente, stornata e con emissione di nota di credito a favore della fallita. A fronte della motivazione del provvedimento di rigetto, l'appello del P.M. deduceva, tra l'altro che: al) amministratore di fatto di Netsa SA, così come della fallita, era [OSCURATO:PERSONA] (circostanza, questa, evidenziata anche nella domanda cautelare, ma non valutata dal G.I.P.); a2) il decreto impugnato non aveva valutato il contesto temporale (l'operazione in questione era intervenuta pochi giorni prima della messa in liquidazione e pochi mesi prima del fallimento della società) e quello delineato dai numerosi altri fatti di bancarotta e di altri illeciti contestati; a3) il decreto impugnato non aveva valutato lo stato di dissesto in cui versava la società all'epoca dell'operazione; a4) era stata addebitata una penale per danni di euro 6.987.500,00 del tutto priva di fondamento e sproporzionata nel suo ammontare. 3. I rilievi che precedono rendono ragione della specificità dell'appello del Pubblico Ministero (impregiudicata, naturalmente, qualsiasi valutazione circa la sua fondatezza), sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Mantova per un nuovo giudizio. P.Q.M.
Decreto Cassazione n. 24875/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris