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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 11007/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Dhafer) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento tanto alla ribadita responsabilità in ordine al reato in addebito (primo e terzo motivo) quanto alla rivalutazione, del resto preclusa nel presente grado di giudizio, degli elementi di prova (secondo).

Manifestamente infondate si rivelano, inoltre, le doglianze in tema di mancato riconoscimento dell'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, dalla Corte di merito congruamente argomentato anche con riferimento al non irrisorio valore ponderale della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell'imputato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 19 gennaio 2024 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA], nte Angelo stanzo [OSCURATO:PERSONA] '.."7" TA.[OSCURATO:PERSONA],.:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Dhafer) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento tanto alla ribadita responsabilità in ordine al reato in addebito (primo e terzo motivo) quanto alla rivalutazione, del resto preclusa nel presente grado di giudizio, degli elementi di prova (secondo). Manifestamente infondate si rivelano, inoltre, le doglianze in tema di mancato riconoscimento dell'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, dalla Corte di merito congruamente argomentato anche con riferimento al non irrisorio valore ponderale della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA], nte Angelo stanzo [OSCURATO:PERSONA] '.."7" TA.[OSCURATO:PERSONA],.:
Sentenza Cassazione n. 11007/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris